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Rassegna del 19 Ottobre 2017
    

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Obbligo di iscrizione Consorzio nazionale imballaggi e contributo ambientale per la raccolta e il recupero dei rifiuti di imballaggio


Obbligo di iscrizione Consorzio nazionale imballaggi e contributo ambientale per la raccolta e il recupero dei rifiuti di imballaggio

Il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, è un Consorzio privato che opera senza fini di lucro per garantire la raccolta differenziata, il riciclo e il recupero dei rifiuti che derivano dall’uso degli imballaggi. Al Sistema Consortile aderiscono oltre 900.000 imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi tenute a versare un Contributo Ambientale che rappresenta la forma di finanziamento delle attività di raccolta differenziata e recupero dei rifiuti di imballaggi gestiti in prevalenza dalle aziende alle quali i Comuni hanno affidato la raccolta dei rifiuti urbani.

CONAI indirizza l’attività e garantisce i risultati di recupero di sei Consorzi dei materiali con i quali sono prodotti gli imballaggi: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta/cartone (Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla), vetro (Coreve). Il decreto legislativo 22/1997 ha introdotto l’obbligo, in seguito confermato dalla “norma quadro” sulla gestione dei rifiuti attualmente vigente (D.Lgs. 152/2006), di iscrizione al Conai per i produttori e gli utenti finali (utilizzatori) di imballaggi [derogabile a condizione che l’impresa partecipi ad un sistema di gestione alternativo preventivamente riconosciuto], definiti come: «produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio; s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni».

In particolare, la norma dispone che: «La disciplina di cui al comma 1 [relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggi] riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, qualunque siano i materiali che li compongono».

Le norme sugli imballaggi sono fondate sull’individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, allo scopo di garantire che il costo della raccolta differenziata, della valorizzazione e del riciclo dei rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale. I produttori di imballaggi sono tenuti all’adesione al Conai, o a uno dei sistemi alternativi ufficialmente riconosciuti, e anche ai Consorzi di filiera dei materiali di cui sono costituiti gli imballaggi fabbricati o comunque immessi sul mercato nazionale, mentre gli utilizzatori devono aderire solo al Conai [o al sistema alternativo riconosciuto]. Il contributo ambientale Il consorzio nazionale imballaggi, secondo le disposizioni dettate dall’articolo 224 del D.Lgs. 152/2006, ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, rispetto all’ordinaria raccolta differenziata che i Comuni sono tenuti a garantire, e gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale.

Per garantire il finanziamento della raccolta differenziata e del riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio il Consorzio nazionale imballaggi determina e pone a carico dei consorziati, con le modalità individuate dallo statuto, il contributo denominato ‘contributo ambientale CONAI’. In particolare, il contributo ambientale Conai è utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. Il Contributo ambientale, in termini generali, è applicato all’atto della prima cessione sul territorio nazionale di imballaggi finiti, più specificamente, nel momento della prima cessione dell’imballaggio finito effettuato dall’ ”ultimo produttore” al “primo utilizzatore” oppure della prima cessione del materiale di imballaggio effettuato da un “produttore di materia prima (o di semilavorati)” ad un “autoproduttore” (un’impresa che produce da sé gli imballaggi necessari alla commercializzazione dei propri prodotti, per esempio un imbottigliatore di acqua minerale che fabbrica le bottiglie di plastica) che gli risulti o si dichiari tale.

Inoltre le stesse norme prevedono che i materiali di imballaggio e gli imballaggi importati dall’estero siano soggetti al Contributo Ambientale in quanto il loro utilizzo darà luogo a rifiuti sul territorio nazionale.

Gli obblighi degli importatori e degli esportatori di merci

Il contributo ambientale, quindi, non deve essere applicato in fattura, per l’ammontare determinato dal Conai, solo dai fabbricanti o dagli importatori di imballaggi ma anche dagli importatori di ogni tipo di merci imballate, naturalmente con riferimento al peso non delle merci ma degli imballaggi che accompagnano le merci e che sono destinati a diventare rifiuti in Italia. Allo scopo di semplificare il calcolo dell’ammontare dei contributi dovuti sono state rese disponibili alcune procedure descritte nel sito del Conai (www.conai.org).

La mancata adesione al Conai, o a un sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio alternativo, e il mancato versamento dei contributi comportano rilevanti sanzioni. E’ indispensabile, quindi, approfondire la conoscenza del tema consultando la Guida all’applicazione del contributo ambientale disponibile sul sito del Consorzio (http://www.conai.org/wpcontent/uploads/dlm_uploads/2017/03/Guida_Contributo_Conai_2017.pdf). La norma che ha introdotto gli obblighi descritti, infine, costituisce il recepimento di una Direttiva europea; pertanto obblighi analoghi, anche se diversamente articolati, sono previsti anche negli altri Paesi del’Unione Europea. Nel caso in cui si esportino merci imballate, vendendole direttamente ad un consumatore o ad un utilizzatore professionale, è perciò necessario verificare come devono essere assolti gli obblighi di finanziamento dei sistemi locali di raccolta differenziata e valorizzazione dei rifiuti di imballaggi.

Definizioni

a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unita' di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che e' stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo;

f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione; Entità del Contributo Ambientale per materiale Acciaio 13,00 €/t (8,00 €/t dal 1° gennaio 2018) Alluminio 45,00 €/t Carta 4,00 €/t (10,00 €/t dal 1° gennaio 2018) Legno 7,00 €/t Plastica 188,00 €/t (Fascia A: 179,00 €/t, Fascia B: 208,00 €/t, Fascia C: 228,00 €/t dal 1° gennaio 2018) Vetro 17,30 €/t (16,30 €/t dal 1° luglio 2017 e 13,30 €/t dal 1° gennaio 2018)

Fonte: CONAI

Paolo Pipere

Esperto di Dritto dell’ambiente e consulente ambientale 




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