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Rassegna del 17 Maggio 2018
    

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Cartucce per stampanti e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche


Cartucce per stampanti e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

I consumabili esausti devono essere gestiti come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche? Che cosa cambierà con il passaggio all’ambito di applicazione aperto della direttiva?

Di Paolo Pipere, consulente giuridico ambientale, docente di diritto dell’ambiente

Si sta per concludere il periodo transitorio di applicazione delle norme sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Dal 15 agosto, infatti, la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (2012/19/UE) e la norma nazionale di recepimento, il D.Lgs. 49/2014, disciplineranno la gestione di tutti i prodotti finiti che soddisfano la definizione di apparecchiatura elettrica ed elettronica. Per questo motivo “le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua” alle quali non si applicano specifiche esclusioni quando saranno dismesse diventeranno rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Le norme citate prevedono che la raccolta differenziata e il recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche siano organizzate e finanziate dai Consorzi dei produttori di questi prodotti.

La Direttiva e la norma nazionale di recepimento si applicano esclusivamente ai prodotti finiti e non ai componenti necessari a fabbricare apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) o a quelli privi di “funzione indipendente”.

Il documento predisposto dalla Direzione generale ambiente della Commissione europea per rispondere ai quesiti posti dalle imprese definisce i “prodotti finiti”, richiamando la definizione contenuta nella Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica, come:

«ogni dispositivo che ha una funzione diretta, un proprio contenitore [enclosure] e – se applicabile – porte e connessioni progettate per utilizzatori finali».

Per “funzione diretta” si intende «ogni funzione di un componente o di un prodotto finito che adempie all’uso previsto dal produttore nelle istruzioni d’uso per un utilizzatore finale. Questa funzione deve essere disponibile senza ulteriori adattamenti o connessioni diversi da quelli semplici che possono essere effettuati da chiunque».

Pertanto, un prodotto ricadrà nell’ambito di applicazione della Direttiva e del decreto legislativo 49/2014 solo ed esclusivamente nel caso in cui possa svolgere una funzione diretta per un utilizzatore finale.

I consumabili da stampa

In queste settimane alcuni hanno sostenuto che dal 15 agosto le cartucce per stampanti saranno sottoposte alla disciplina dei RAEE. In realtà il passaggio all’ambito di applicazione aperto della Direttiva non modifica per nulla la situazione. Infatti, anche nel periodo transitorio avremmo potuto ritenere che le cartucce per stampanti, al pari delle stampanti, potessero essere comprese nella categoria 3 - Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni - dell’Allegato 1, l’elenco di tipologie di prodotti alle quali, fino al 14 di agosto, si applica la Direttiva.

La questione decisiva è però un’altra: le cartucce per stampanti sono componenti privi di funzione indipendente oppure prodotti che rispondono alla definizione di AEE?

Le indicazioni, non vincolanti, della Commissione europea

La Direzione generale Ambiente della Commissione Europea ha formulato indicazioni, non legalmente vincolanti e palesemente contraddittorie, sull’inclusione o esclusione dal campo di applicazione della Direttiva dei consumabili per stampa. Queste interpretazioni sono state elaborate con riferimento sia al periodo di applicazione della prima Direttiva sui RAEE (2002/96/CE) sia al periodo transitorio di applicazione della norma vigente. In entrambi i periodi, però l’ambito d’applicazione della norma è stato identico (se si esclude l’introduzione, operata dalla norma più recente, dei pannelli fotovoltaici), per questo motivo stupisce e preoccupa che la Commissione abbia fornito indicazioni inconciliabili tra loro. Ad oggi, invece, in merito alle cartucce per stampanti le istituzioni comunitarie non hanno fornito alcuna indicazione relativa al periodo dell’open scope (ambito di applicazione aperto).

Nel documento FAQ del maggio 2005 si afferma che:

«[…] se una cartuccia di inchiostro è all’interno di una stampante dismessa, la cartuccia diviene parte del RAEE perché è un consumabile che è parte della stampante al momento della dismissione. L’articolo 4 della Direttiva RAEE richiede agli Stati Membri di incoraggiare una progettazione e una fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche che tengano conto la facilità di disassemblaggio e di recupero, in particolare il riuso e il riciclaggio dei RAEE e dei relativi componenti e materiali.

Tuttavia, la cartuccia in se stessa non risponde alla definizione di AEE ma è considerata un consumabile».

Nell’edizione dell’aprile del 2014 del medesimo documento, invece, si sostiene che:

«Una cartuccia per stampanti è inclusa nell’ambito di applicazione della Direttiva se risponde alla definizione di AEE fornita nell’articolo 3(1)(a) e non beneficia delle esclusioni dell’articolo 2 della Direttiva. Il criterio decisivo è la rispondenza alla definizione di AEE. Pertanto, le cartucce della stampante che contengono parti elettriche e dipendono da correnti elettriche o campi elettromagnetici per funzionare correttamente rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva. Le cartucce della stampante che consistono semplicemente di inchiostro e di un contenitore, senza parti elettriche, non rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva».

È evidente che, in quest’ultimo caso, non si è per nulla considerato che le cartucce per stampanti, anche se contengono componenti elettrici o elettronici, non rispondono alla nozione di “prodotto finito” in precedenza richiamata, quanto piuttosto a quella di componente o di parte di una AEE. Difficile sostenere, inoltre, che le cartucce abbiano una “funzione indipendente” se non sono inserite in una stampante. In che modo, infatti, potrebbero svolgere una funzione diretta per l’utilizzatore finale se non come componente, o materiale di consumo, di una stampante? Non deve essere dimenticato, infine, che sono gli stessi produttori a proporre agli utilizzatori le cartucce come materiali di consumo e non certo come apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Prospettive di soluzione

Il passaggio all’ambito di applicazione aperto non comporta nessuna modifica dei termini della questione: già in precedenza, infatti, le cartucce per stampanti – erroneamente, a parere di chi scrive – avrebbero potuto essere ritenute incluse nella categoria “apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni”. È necessaria, quindi, un’indicazione legalmente vincolante sulla questione, indicazione che nel nostro Paese può essere elaborata dal Comitato di Vigilanza e controllo sui RAEE. Nel valutare l’inclusione o l’esclusione dall’ambito di applicazione del D.Lgs. 49/2014 di questa tipologia di prodotti si ritiene che il Comitato dovrebbe preliminarmente analizzare le conseguenze di una scelta a favore dell’inclusione. In questo caso, infatti, il peso della cartuccia inclusa nella stampante sarebbe computato due volte al fine della determinazione delle quote di mercato dei produttori e del calcolo del peso dei prodotti immessi sul mercato, decisivo per rendere possibile il raggiungimento degli

obiettivi inderogabili di recupero dei RAEE: una prima volta come AEE costituito dalla cartuccia, una seconda volta come AEE costituito dalla stampante comprensiva della cartuccia.

In Francia il problema è già stato risolto: i sottoinsiemi e i componenti destinati ad essere impiegati per realizzare e garantire la funzionalità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche sono stati ritenuti esclusi dall’ambito di applicazione della norma nazionale di recepimento della Direttiva.

 

Di Paolo Pipere, consulente giuridico ambientale, docente di diritto dell’ambiente




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