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La normativa sui rifiuti speciali ...
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Se fate parte di quel 65% di italiani che hanno a cuore il tema dell'ambiente forse vi farà piacere sapere quanto si possa intervenire in favore della difesa dell'ambiente anche all'interno del proprio ufficio, semplicemente interessandosi del corretto processo di smaltimento di quei rifiuti, la cui pericolosità viene spesso trascurata.
Dal 1997, oltretutto, non e' piu' solo la coscienza dei singoli individui a preoccuparsene, ma anche la legge italiana che si e' finalmente adeguata alle normative europee legiferando in materia. 

Qualche cenno alla normativa: 

Il Decreto Legislativo Nr. 22 del 5 febbraio 1997, più noto come “Decreto Ronchi”, regolamenta in toto la gestione dei rifiuti di qualunque genere: urbani, assimilabili agli urbani, industriali e anche da ufficio.
I rifiuti industriali e da ufficio secondo le loro caratteristiche intrinseche sono classificati in due modi: 

  • Speciali non pericolosi

  • Speciali pericolosi

I rifiuti speciali o pericolosi a loro volta sono classificati secondo la loro
destinazione finale:

·       Non riutilizzabili

·       Riutilizzabili

I primi sono sempre destinati allo smaltimento, gli altri possono essere smaltiti o riciclati per essere reimmessi nei cicli produttivi (ad esempio carta, alluminio, polietilene, etc.).

Le principali tipologie di rifiuti prodotti in qualunque ufficio sono quattro:

·       Toner, cartucce per stampanti laser, cartucce per stampanti a getto d’inchiostro,  nastri per stampanti ad impatto esausti etc.
sono rifiuti speciali non pericolosi e
pericolosi.   

·       Tubi catodici (lampade al neon) guasti sono rifiuti speciali pericolosi.      

·       Apparecchiature elettroniche obsolete (computer, stampanti, fotocopiatrici, centralini telefonici, monitor, video etc.) - sono rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi

·       Carta e archivi cartacei sono rifiuti speciali non pericolosi

Il Decreto Ronchi e i successivi decreti legislativi Europei, hanno associato come previsto dalla normativa da cui deriva, la normativa CEE, ad ogni rifiuto un codice (CER = Catasto Europeo Rifiuti) e, se ci riferiamo ai rifiuti sopra citati i codici sono i seguenti:

·       Toner, cartucce e nastri: 08 03 18 rifiuto speciale non pericoloso; 08 03 17 rifiuto speciale pericoloso, se destinato allo smaltimento; 15 01 02 o 16 02 16 se destinato al recupero.
Con il D.M. n. 186 del 5 Aprile 2006, i codici
150102, 150104, 150106 sono stati al punto 13.20, sostituiti dai codici 080318 160216;
 

·       Tubi catodici: 20.01.21 rifiuti speciali pericolosi

·       Apparecchiature elettroniche obsolete: 16 02 14 rifiuto speciale non pericoloso 16 02 13 rifiuto speciale pericoloso.

·       Carta: 15 01 01 rifiuto speciale non pericoloso – 20 01 01 rifiuto urbano

Queste tipologie di rifiuti, secondo il Decreto Ronchi, non sono assimilabili ai rifiuti urbani e pertanto non possono essere destinati alle comuni discariche, ma devono essere gestiti in modo separato tramite operatori espressamente autorizzati dalle autorità competenti siano essi società di trasporto o di smaltimento.
Il mancato rispetto delle regole comporta severe sanzioni.
I controlli in materia ambientale possono essere effettuati da vari enti: N.O.E. (Nuclei Operativi Ecologici), Ispettori di U.S.L. o A.S.L. (Unità / Aziende Sanitarie Locali) e ARPA Regionali (Azienda Regionale per l’Ambiente) etc. 




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La nortmativa sui rifiuti speciali ... per coloro a cui stà a cuore l'ambiente


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