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Il MUD 2009 in pillole

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Il MUD 2009 in pillole

Scade il 30 aprile 2009 il termine di legge fissato per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) riferito ai movimenti per l’anno 2008. Il modello da utilizzare è ancora quello contenuto nel Dpcm 24 dicembre 2002 (come modificato dal Dpcm 22 dicembre 2004), essendo l’adozione della nuova modulistica, contenuta nel Dpcm 2 dicembre 2008, rimandata alla dichiarazione MUD 2010.
I soggetti obbligati alla presentazione del MUD si individuano sulla base di due criteri: il tipo di rifiuto prodotto o gestito e il tipo di attività svolta.
I rifiuti prodotti o gestiti che danno luogo all’obbligo di presentazione del MUD sono:
– rifiuti speciali pericolosi (fatta eccezione per: soggetti che li conferiscono al servizio pubblico di raccolta; imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro; studi medici e dentistici in genere, solo se condotti da singoli professionisti, non associati in una qualsiasi forma d’impresa);
– rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, fanghi da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, fanghi da depurazione delle acque reflue o dall’abbattimento di fumi (fatta eccezione per: produttori di rifiuti non pericolosi con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10; imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione; imprese che esercitano attività di commercio o di servizio);
– rifiuti prodotti dalle navi, per i quali la dichiarazione deve essere presentata dall’autorità portuale o marittima.
È inoltre obbligato alla presentazione del MUD:
– chi svolge l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti (fatta eccezione per i soggetti autorizzati allo svolgimento di queste attività in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio);
– chi svolge l’attività di smaltimento o recupero di rifiuti;
– chi svolge l’attività di raccolta, trasporto e trattamento di veicoli fuori uso e relativi componenti e materiali;
– i commercianti di rifiuti senza detenzione e gli intermediari di rifiuti;
– i Comuni o le autorità di ambito territoriale ottimale, in relazione all’attività di raccolta e gestione di rifiuti urbani e assimilati nonchè a quella di gestione di rifiuti speciali.
Infine dal 2006 il Mud è obbligatorio anche per i consorzi che recuperano particolari tipologie di rifiuto (oli minerali, oli vegetali, accumulatori al piombo), pur in assenza di una specifica modulistica.
ESO mette a disposizione dei propri clienti il numero verde 800-065324, dedicato all’Assistenza Tecnica, al quale è possibile rivolgersi per avere informazioni relative alla compilazione del MUD 2009.

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