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Obiettivi di recupero legati al tipo di apparecchiatura

Obiettivi di recupero legati al tipo di apparecchiatura

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Obiettivi di recupero legati al tipo di apparecchiatura

La gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) è disciplinata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/96/Ce del 27 gennaio 2003, successivamente modificata dalla direttiva 2003/108/Ce che ha posto le basi per prevenire che vengano prodotti rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, incentivando il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero. Le direttive comunitarie sono state recepite in Italia con il dlgs 25 luglio 2005 n. 151, in vigore dal 13 agosto 2005 e in seguito sottoposto a modifiche e integrazioni, mentre il concreto avvio del sistema di raccolta e recupero si è avuto soltanto a seguito dell’entrata in vigore del dm 25 settembre 2007 n. 185, recante «Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)». La legge italiana, nello specifico, prevede obblighi di reimpiego dei componenti e di recupero dei Raee articolati in relazione alla tipologia di apparecchiature. Nel caso dei grandi elettrodomestici e distributori automatici, per esempio, è previsto un recupero minimo dell’80% rispetto al peso medio di ogni apparecchio, reimpiego e riciclo minimo di componenti, materiali e sostanze pari al 75% del peso medio. Per le apparecchiature di consumo e apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, invece, la legge impone il recupero minimo del 75% del loro peso medio, oltre al reimpiego e riciclo minimo di componenti, materiali e sostanze pari al 65% rispetto del peso.La normativa interna prevede obblighi collettivi dei produttori tra cui la garanzia dell’operatività dei sistemi individuali o collettivi di recupero, quella dell’operatività dei sistemi individuali o collettivi di trattamento dei Raee, la garanzia delle risorse finanziarie per sostenere gli oneri di raccolta, trattamento, recupero, e quella del reimpiego, riciclaggio e smaltimento sicuro. Ma a chi sono imputabili i costi di ritiro, trattamento e smaltimento? La direttiva comunitaria prevede che i costi che i produttori sono tenuti a sostenere per garantire il recupero dei prodotti giunti a fine vita vengano internalizzati ovvero che vengano computati dalle aziende al pari dei costi per le materie prime, l’energia, il lavoro, la distribuzione delle merci. Solo per un periodo transitorio, fino al 2011 per la maggior parte degli apparecchi e fino al 2013 per gli elettrodomestici bianchi (lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie), è eccezionalmente consentita l’applicazione di una «visible-fee», in Italia denominata «eco-contributo Raee», o Ecr limitatamente agli apparecchi impiegati in ambito domestico. La scelta è stata motivata dalla necessità di far fronte agli ingenti oneri che i produttori presenti sul mercato devono affrontare per garantire il recupero dei rifiuti storici: i Raee derivanti da ogni tipo di apparecchio contemplato nella direttiva, in qualunque epoca immessi al consumo anche da aziende non più esistenti.L’eco-contributo dovrebbe essere determinato dal singolo produttore, considerando unicamente i costi previsti per il trasporto dei Raee dai centri di raccolta a quelli di trattamento e quelli per il recupero o lo smaltimento sicuro degli apparecchi.In realtà, dato che il sistema deve farsi carico anche dei rifiuti di aziende ormai scomparse, ogni impresa che fabbrica, immette sul mercato italiano o commercializza con il proprio marchio un’apparecchiatura elettrica ed elettronica ha l’obbligo di aderire a un sistema collettivo di finanziamento e la decisione in merito all’ammontare della visible-fee spesso viene demandata a consorzi o società creati per rendere più economico il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge.

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