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La nuova marcatura CE dei prodotti da costruzione: le novita del regolamento

La nuova marcatura CE dei prodotti da costruzione: le novita del regolamento

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Architettura ed ecosostenibilità

La nuova marcatura CE dei prodotti da costruzione: le novita del regolamento

LE NOVITA’ DEL REGOLAMENTO Le novita che il nuovo provvedimento introduce sono innanzitutto sulle sue modalita di applicazione: 1. Il Regolamento 305/2011 non ha bisogno di essere recepito in quanto Legge Comunitaria e, pertanto, e gia vigente in tutti gli Stati. La precedente Direttiva 89/106 richiedeva agli Stati Membri di essere recepita (cogente nel nostro Paese con il Decreto del Presidente della Repubblica 246/1993), mentre il Regolamento, una volta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea, e diventato immediatamente legge dal 24 Aprile del 2011 in tutte le nazioni appartenenti alla Comunita. 2. E’ prevista un’entrata in vigore parziale: gli art. 1 e 2, 29-35, 39-55, 64, 67, 68 e l’Allegato IV sono gia operativi a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea; i rimanenti articoli da 3 a 28, da 36 a 38, da 56 a 63 e gli articoli 65 e 66, nonche gli Allegati I, II, III e V, saranno vigenti solo dal 1? luglio 2013. Cio ha consentito agli attori del mercato un adeguamento graduale. 3. I requisiti di base delle opere civili e d’ingegneria passano da 6 a 7; viene introdotto il requisito che riguarda l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali secondo cui “le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l’uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue: a) il riutilizzo o la riciclabilita delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti anche dopo la demolizione; b) la durabilita nel tempo delle opere di costruzione; c) l’uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili”. 4. I sistemi di controllo alla produzione per l’attestazione e la marcatura CE si riducono a 6 a 5. 5. In ultima analisi il Regolamento si propone di fare chiarezza e dare certezza nei confronti del mercato con particolare attenzione alla difesa della salute dei consumatori e del lavoratore, alla difesa dell’ambiente e alle piccole imprese. Le altre grandi novita che emergono sono: 6. La responsabilita di produrre, commercializzare e vendere prodotti con marcatura CE, se prevista, ricadra su tutti gli operatori della filiera; 7. Equiparazione alla figura di produttore per tutti gli importatori e per tutti coloro che apporranno un proprio marchio su manufatti realizzati da terzi. 8. Le imprese edili, i progettisti e i Direttori dei lavori e di cantiere saranno responsabili nell’acquisto e nell’uso, durante un processo edificatorio, di prodotti marchiati CE. COSA CAMBIA L’iter di Attestazione costituisce un procedimento attraverso cui si valuta, si accerta, si garantisce con calcoli e controlli alla produzione e infine si dichiara la prestazione di un prodotto. Viene introdotto il DoP, Dichiarazione di Prestazione in sostituzione della Dichiarazione di Conformita, necessario per la marcatura CE. La Dichiarazione di Prestazione Si determina una specie di carta d’identita sulle caratteristiche essenziali e non di un prodotto da costruzione. Il documento viaggia sempre assieme al prodotto o viene fornito e/o reso disponibile sul sito web del produttore. Il contenuto della dichiarazione di prestazione prevede: – il riferimento del prodotto-tipo per il quale la dichiarazione di prestazione e stata redatta; – il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione; – il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata o della valutazione tecnica europea usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale; – se del caso, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica usata e i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponda; – l’uso o gli usi previsti del prodotto, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile; – l’elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata per l’uso o gli usi previsti dichiarati; – la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali pertinenti all’uso o agli usi previsti dichiarati; se del caso: – la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione alle sue caratteristiche essenziali; – la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto concernenti l’uso o gli usi previsti, tenendo conto delle disposizioni relative all’uso o agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricanti intenda immettere il prodotto da costruzione sul mercato; – per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non siano dichiarate la prestazione, le lettere (nessuna prestazione determinata). La valutazione tecnica ETA (European Technical Approval) Consiste in uno strumento che sostituisce il Benestare, aspetto per cui il Regolamento si differenzia dai precedenti. L’ETA costituisce una valutazione documentata delle prestazioni di un prodotto da costruzione. Un’ ETA non e una “certificazione”, bensi una “specificazione”; impropriamente parlando, e “quasi” equivalente a un’EN armonizzata e vale singolarmente. Il Regolamento definisce: “Un ETA e una valutazione tecnica positiva dell’idoneita all’impiego di un prodotto per un uso previsto, basata sul soddisfacimento dei RE delle opere nelle quali il prodotto e impiegato”. Un ETA puo essere rilasciato a prodotti: – Per i quali: – non c’e una EN armonizzata; – non c’e una norma nazionale riconosciuta; – non c’e un Mandato per una EN; – la CE considera che una EN non possa, o non possa ancora, essere elaborata; – che deviano significativamente dallo scopo di un’EN armonizzata o di una norma nazionale riconosciuta; – per deroga CE, anche se esiste un Mandato per una EN. In chiave di Sostenibilita Come definito dal Regolamento, la sostenibilita di un prodotto prevede che il produttore elabori il DoP del prodotto ove sia espressamente dichiarato l’impiego delle materie prime e/o semilavorati dal punto di vista non soltanto ambientale, ma anche sociale, economico e tecnico. Il nuovo requisito non avra effetti concreti fino a che uno o piu Paesi membri dell’Unione non decideranno di disciplinare un criterio oggettivo per definire la sostenibilita di un prodotto.

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