Il parere della Camera. Il testo completo
Eco dalle Citta
Le Commissioni VIII e X, esaminato lo schema di decreto di decreto interministeriale concernente l’individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l’asporto merci; tenuto conto che la Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, all’articolo 3, comma 1, lettera ii), considera imballaggi gli , esplicitati nell’allegato I della medesima Direttiva; tenuto conto che in altri Paesi a livello comunitario e internazionale non si applicano i divieti previsti dallo schema di decreto interministeriale per i sacchetti di plastica biodegradabile, e pertanto risultano inopportuni divieti di esportazione di tali materiali da parte dei produttori italiani; considerato che l’articolo 2, comma 2, del Decreto – legge n. 2 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 28 del 2012 prevede la possibilita di individuare ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della commercializzazione dei sacchetti per l’asporto delle merci; a tal fine, nella seduta di giovedi 15 marzo 2012 n.605 dell’Assemblea della Camera dei Deputati, il Governo ha accolto l’ordine del giorno 9/4999-A/7, con il quale si e impegnato a valutare altre normative tecniche quali la UNI EN 17556:03, AS TMD 6954-04, BS 8472:2011, UAE 5009:2009, XP T 54 980, o equivalenti; tenuto conto che l’artcolo 2 comma 2, del Decreto – legge n. 2 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 28 del 2012 fa riferimento a forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti; tenuto conto altresi che il medesimo artcolo 2 comma 2, del Decreto – legge n. 2 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 28 del 2012 prevede la notifica del decreto interministeriale, secondo il diritto dell’Unione europea, e che il comma 4 dello stesso articolo 2, richiamato dall’articolo 4 dello schema di decreto ministeriale, prevede l’applicazione delle sanzioni a decorrere dal sessantesimo giorno dall’emanazione del medesimo decreto interministeriale e che, pertanto, occorre attendere, prima dell’emanazione del decreto, l’esito favorevole della procedura di informazione ai sensi della Direttiva 98/34/CE; valutato che le carenze sopra evidenziate dello schema di decreto ministeriale sarebbero talmente rilevanti da indurre le Commissioni parlamentari a esprimere un parere contrario sullo stesso; rilevata, tuttavia, la necessita di procedere alla regolamentazione della commercializzazione dei sacchi per l’asporto merci; sottolineata l’imprescindibilita dell’osservanza delle condizioni sotto riportate ai fini di una valutazione favorevole; esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni: 1) all’articolo 2, lettera d) si chiarisca che la definizione della ivi indicata riguarda esclusivamente il mercato nel territorio italiano e non riguarda le esportazioni; 2) all’articolo 2, sia consentita la commercializzazione dei sacchi?per l’asporto delle merci conformi alla norma UNI EN 13432:2002 e ad altre normative tecniche equivalenti; 3) dopo l’articolo 3 sia inserito un apposito articolo che indichi le forme di finanziamento e di promozione della riconversione degli impianti esistenti che il Governo intende adottare; 4) all’articolo 6, le parole siano sostituite dalle seguenti: ; e con le seguenti osservazioni: 1) all’articolo 1, concernenti le definizioni, sarebbe opportuno alla lettera a), sostituire le parole: con le seguenti: , alla lettera b) le parole: con le seguenti: e alla lettera c) le parole: con le seguenti: ; 2) all’articolo 1 e opportuno inserire un apposito comma che chiarisca che i sacchi ivi descritti fanno riferimento all’asporto di merci nel settore del commercio al dettaglio. Deve essere pertanto individuato un criterio tecnico che consenta di definire le caratteristiche dei sacchi di grande dimensione per l’asporto di merci nel commercio all’ingrosso. Tale parametro potrebbe far riferimento alla diversa classificazione dell’attivita commerciale (dettaglio o ingrosso) ovvero alla dimensione dei sacchi, indicativamente individuabile nella capacita di 100 litri; 3) al fine di consentire l’utilizzo dei sacchi per il confezionamento? dei prodotti alimentari sfusi garantendone la conservazione, la qualita e la sicurezza igienico-sanitaria, dopo il comma 2 dell’articolo 2, e opportuno prevedere un comma aggiuntivo che disciplini allo scopo la commercializzazione di appositi sacchi non conformi alla norma armonizzata UNI EN 1342: 2002.
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