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La responsabilita del committente per illecita gestione dei rifiuti prodotti dall’appaltatore

La responsabilita del committente per illecita gestione dei rifiuti prodotti dall’appaltatore

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La responsabilita del committente per illecita gestione dei rifiuti prodotti dall’appaltatore

Il committente dei lavori assegnati in appalto a terzi (es. demolizioni edili e/o realizzazione di un’opera) non e il produttore dei rifiuti che derivano da tale attivita, la paternita e ascrivibile al materiale esecutore dell’opera, ovvero l’appaltatore. La questione in esame ha animato negli anni un acceso dibattito dottrinale e con posizioni giurisprudenziali a volte contrapposte, da una parte la tesi che considera produttore dei rifiuti colui nel cui interesse viene svolta l’attivita da cui traggono origine i rifiuti – anche se non vi partecipa materialmente, estendendo quindi la paternita dei rifiuti all’attivita “giuridica” del committente, legata alla volonta iniziale del “disfarsi” (Cass. 4957/2000, Cass. 24347/2003, Cass. 36963/2005), dall’altra, la tesi (piu avvalorata ed attuale) che considera produttore dei rifiuti colui che (nella completa autonomia gestionale) materialmente svolge l’attivita da cui originano i rifiuti, quindi l’appaltatore del servizio o dell’opera (Cass. 40618/2004, Cass. 19072/2012). Il tutto, quindi, ruota intorno alla definizione giuridica di “produttore”, individuato il quale si vedra attribuire le competenze e le eventuali responsabilita per l’illecita gestione. Il testo unico ambientale, ma ancor prima il Decreto Ronchi definiscono produttore: “Il soggetto [la persona] la cui attivita produce [ha prodotto] rifiuti…”, a tale definizione e stata data inizialmente una interpretazione estensiva, attribuendo quindi la paternita del rifiuto alla “persona giuridica” che non ha materialmente dato origine ai rifiuti ma che, in qualita di committente/proprietario, ha deciso di disfarsi del bene che da li a poco diventera “rifiuto”, interpretazione che trae forza dal principio della “corresponsabilita” tra i soggetti intervenuti a vario titolo nella gestione dei rifiuti, prevista dall’art. 178 del D.Lgs 152/2006, l’allora art. 2 comma 3 del D.Lgs 22/1997. Successivamente si e passati ad una interpretazione restrittiva della norma, ascrivendo la paternita e limitando la responsabilita in capo all’esecutore materiale dell’opera, anche per l’assenza di una fonte legale, extrapenale o contrattuale, che preveda espressamente un dovere del committente di garantire il rispetto della norma in materia rifiuti da parte di colui che materialmente li origina, pertanto, il committente non e imputabile per condotta omissiva, ovvero per non aver impedito l’evento criminoso commesso da un terzo (ex art. 40 cpv Cod. Pen.). Viene pertanto sottolineato il principio della tassativita: “Secondo il principio della tassativita…la fonte legale (ma anche contrattuale) dell’obbligo di garanzia deve essere sufficientemente determinata, nel senso che deve imporre obblighi specifici di tutela del bene protetto.” e della responsabilita personale in materia penale: “Responsabilizzare un soggetto per non aver impedito un evento, anche quando egli non aveva alcun potere giuridico (oltre che materiale) per impedirlo, significherebbe vulnerare palesemente il principio di cui all’art. 27, comma 1 della Costituzione”. (Cass. 40618/2004). In tema di responsabilita civile, dal momento in cui il proprietario dell’immobile non cessa di avere la materiale disponibilita dell’immobile, mantiene l’obbligo giuridico di vigilanza e controllo che e proprio del custode ex art. 2051 del Codice Civile, estesa anche alla culpa in eligendo, ovvero l’aver affidato l’esecuzione dell’opera ad una ditta non in regola con le caratteristiche e le autorizzazioni previste dalle norme in materia di appalto o altra norma speciale. Il committente resta comunque soggetto alla responsabilita penale personale, qualora abbia concorso a vario titolo nell’illecita gestione dei rifiuti posta in essere dall’appaltatore, per ingerenze nella gestione stessa, o per non aver preteso e verificato le autorizzazioni necessarie all’espletamento del servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti. E’ necessario pero distinguere quanto normalmente avviene nella pratica in tre principali ipotesi: 1) I rifiuti prodotti dall’appaltatore vengono depositati temporaneamente all’interno di un’area messa a disposizione dal committente/proprietario, che cede la completa disponibilita e quindi la custodia ex art. 2051 C.C. all’appaltatore; 2) Il committente mantiene il controllo dei lavori, predispone il progetto per la realizzazione dell’opera o demolizione dell’edificio (ma anche di un macchinario o impianto), prevede le aree ove saranno depositati temporaneamente i rifiuti, e stipula contratti per il trasporto, recupero e smaltimento degli stessi; 3) Il committente non ha alcuna ingerenza della gestione dei rifiuti prodotti materialmente dall’appaltatore, i rifiuti non vengono depositati in un’area, ma caricati e trasportati direttamente presso l’impianto terzo autorizzato al recupero o smaltimento. Nella prima ipotesi, il proprietario/committente dell’opera cede la completa disponibilita dell’area all’appaltatore, ovvero cede la custodia della stessa, non ha l’obbligo giuridico sopra accennato, di verificare la corretta gestione dei rifiuti, ovvero, verificare le modalita e la tempistica di deposito; comunque, dovra accertarsi che non vi siano rifiuti abbandonati o inquinamenti nel suolo e sottosuolo dovuti ai rifiuti ivi depositati, onde evitare la corresponsabilita per abbandono ex art. 192 o inquinamento del suolo e sottosuolo con obbligo di bonifica ex artt. 245 e 304 del D.Lgs. 152/2006. Nella seconda ipotesi, l’appaltatore e mero esecutore, svolge il servizio di demolizione dell’edificio o realizza l’opera commissionata dal committente, sotto la sua vigile e attenta supervisione, quest’ultimo gestira i rifiuti materialmente prodotti dall’appaltatore, quindi e il “produttore giuridico” e detentore dei rifiuti, mantenendo cosi la posizione di garanzia ex art. 40 cpv Cod. Pen., ed e sottoposto agli oneri del produttore ex art. 188, D.lgs 152/2006. Nella terza ipotesi, il committente dell’opera, commissiona la demolizione di un edificio o la realizzazione di un’opera, dalla cui attivita derivano rifiuti prodotti all’appaltatore, il committente non interviene nelle modalita di classificazione e gestione dei rifiuti, lascia autonomia organizzativa e gestionale all’appaltatore, pertanto, non assume alcuna posizione di garanzia al riguardo, con ci sara alcun nesso causale tra la produzione del rifiuto ed il committente, dovra comunque prevedere contrattualmente la corretta gestione dei rifiuti da parte dell’appaltatore, tuttavia si consiglia di richiedere le autorizzazioni al trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti e copia dei formulari di identificazione rifiuti. A cura di Luca D’Alessandris Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l’autore e la fonte, e reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.

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