Combustibile solido da rifiuti
Ambiente.it
E’ stato emanato il decreto ministeriale che disciplina le modalita secondo le quali alcune tipologie di combustibile solido secondario (CSS), prodotto recuperando rifiuti, cessa di essere rifiuto e diventa a tutti gli effetti un prodotto. Approfondimenti Il 29 marzo 2013 e entrato in vigore il decreto ministeriale (1) che detta le condizioni in presenza delle quali alcune tipologie di combustibile solido secondario (CSS) prodotto recuperando rifiuti (2) cessano di essere rifiuti e sono da considerare, a tutti gli effetti, un prodotto (cosiddetta ” end of waste “) (3). In base a tale decreto, la prima fondamentale condizione per far perdere la qualifica di rifiuto ai combustibili solidi secondari e che gli stessi siano prodotti, utilizzando esclusivamente rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi, in impianti di recupero autorizzati con procedura ordinaria e dotati di certificazione di qualita ambientale secondo la specifica norma UNI EN 15358 (4) o, in alternativa, registrati EMAS. I combustibili solidi secondari che, rispettando il decreto, hanno perso la qualifica di rifiuto, comunque non sono liberamente impiegabili, ma possono essere utilizzati esclusivamente in: – cementifici aventi capacita di produzione superiore a 500 ton/g di clinker, in possesso di autorizzazione integrata ambientale e certificati UNI EN ISO 14001 oppure, in alternativa, registrati EMAS; – centrali termoelettriche con potenza termica di combustione di oltre 50 MW, in possesso di autorizzazione integrata ambientale e certificate UNI EN ISO 14001 oppure, in alternativa, registrate EMAS. Al fine di rendere compiutamente operative tali nuove disposizioni, con ulteriore decreto, in vigore dal 17 aprile 2013, e stata integrata la disciplina dei combustibili aggiungendo il CSS nell’elenco dei combustibili consentiti (5). Note 1) Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, pubblicato in G.U. 14 marzo 2013, n. 62, recante ” Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n, 152, e successive modificazioni “. 2) Si veda l’articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenente la seguente definizione: ” combustibile solido secondario: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l’applicazione dell’articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, e classificato come rifiuto speciale “. 3) La ” Cessazione della qualifica di rifiuto ” e disciplinata dall’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del quale si vedano in particolare i primi due commi: ” 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l’oggetto e comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non portera a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana. 2. L’operazione di recupero puo consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto. “. 4) ” Combustibili solidi secondari – Sistemi di gestione per la qualita – Requisiti particolari per la loro applicazione alla produzione di combustibili solidi secondari “. 5) Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 marzo 2013, pubblicato in G.U. 2 aprile 2013, n. 77, recante ” Modifica dell’allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario (CSS) “. Fonte: www.confindustria.venezia.it
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