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Mud 2015: ecco le novità

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Mud 2015: ecco le novità

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Dicembre 2014, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 97 della Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre, è stato definito il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2015, da impiegare per trasmettere, entro il 30 aprile 2015, i dati riferiti al 2014. 


Il Modello 2015 e le relative istruzioni contenute nel DPCM sostituiscono integralmente quelli approvati con analogo DPCM il 12 dicembre 2013. La nuova modulistica si è resa necessaria per via dello slittamento del termine di entrata in vigore del SISTRI (Sistema di tracciabilità dei rifiuti) che sostituirà il tradizionale regime di tracciamento dei rifiuti (Registri/Formulario/MUD), la cui operatività è stata poi differita a tutto il 31 dicembre 2015 con l'”evergreen” Decreto di fine anno “Milleproroghe” (G.U. n. 302 del 31 dicembre 2014).

Esso introduce, alcune novità per i produttore di rifiuti:

– la possibilità di indicare altri stati fisici oltre a quelli previsti;
– l’obbligo di distinguere tra i rifiuti in deposito temporaneo quelli in attesa di essere avviati a recupero da quelli destinati allo smaltimento;
– la possibilità di indicare, nel modulo RE, i rifiuti prodotti da cantieri temporanei e mobili anche di bonifica.
Ricordiamo che devono presentare il Mud:
a) i produttori iniziali che producono rifiuti pericolosi a prescindere dal numero di dipendenti;
b) i produttori iniziali che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi, con più di 10 dipendenti;
c) chi effettua a titolo professionale attività di raccolta, gestione, trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Sono esclusi i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, che effettuano esclusivamente operazioni di trasporto dei propri rifiuti, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti (art. 212 comma 8 del D.Lgs 152/2006).

Possono presentare la Comunicazione semplificata i produttori iniziali che nella propria unità locale producono, non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali.

ESO è in grado di assistervi nella preparazione della documentazione e dell’invio della pratica.

Per ricevere informazioni di tipo tecnico potete contattare il nostro numero verde 800-065324 -“Assistenza Tecnica” e per ricevere un’offerta il nostro numero verde 800-854481 -“Informazioni Commerciali”.

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