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SISTRI: sanzioni prorogate al primo aprile 2015

SISTRI: sanzioni prorogate al primo aprile 2015

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SISTRI: sanzioni prorogate al primo aprile 2015

La legge di conversione del disegno di legge Milleproroghe (D.L. n. 192/2014), del 27 febbraio 2015, n. 11, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015, ha previsto la proroga di due mesi (dal primo febbraio 2015 al primo aprile 2015) del termine iniziale dal quale applicare le sanzioni previste per l’omessa iscrizione al SISTRI e il mancato pagamento del contributo.


Le sanzioni SISTRI prorogate al prossimo 1 aprile 2015 (dal precedente termine del primo febbraio), sono quelle previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 260 bis del Dlgs 152/2006, che come detto riguardano la mancata iscrizione e l’omesso pagamento: vanno da 2.600 a 15.500 euro, e possono aumentare fino a quota 93mila euro nel caso di rifiuti pericolosi. Sono invece posticipati di un anno, da fine 2014 a fine 2015, l’operatività del SISTRI e le relative sanzioni in caso di inadempimento.

Il Parlamento ha infatti deciso che per tutto il 2015 resterà in vigore un regime parallelo, con le nuove regole, che riguardano come detto solo l’iscrizione e il pagamento del contributo al SISTRI, e le vecchie regole, che tra le altre cose prevedono invece la presentazione del cosiddetto Mud cartaceo, cioè il Modello unico di dichiarazione ambientale. Il periodo così determinato, dovrebbe servire a sistemare tutta una serie di problematiche che da tempo le aziende hanno rilevato nell’adozione del SISTRI. 

Le associazioni si dicono contrarie alla richiesta dei contributi alle imprese per il SISTRI in quanto ritengono sia incomprensibile l’obbligo indotto (dalle sanzioni) di versare i contributi 2014 e 2015 entro il prossimo aprile: pur avendo il Governo compreso l’inutilità di questo sistema e non obbligando più a servirsene, non rinuncia però a pretendere i contributi dalle imprese a fronte di un servizio inesistente. 

Ricordiamo che le imprese che sono obbligate all’iscrizione al SISTRI sono: i produttori speciali di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti, i produttori di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio, imprese di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Campania, e i produttori iniziali di rifiuti pericolosi da attività di pesca professionale e acquacultura con più di dieci dipendenti. 

Sono invece escluse le piccole aziende sotto i dieci dipendenti e, indipendentemente dal numero di occupati, gli enti e le società iscritte alla sezione speciale “imprese agricole” del Registro delle imprese.

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