Per quanto riguarda il MUD 2016, sono stati confermati integralmente i contenuti del modello adottato per il 2015. È quanto emerge dal DPCM 21 dicembre 2015 recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2016”, pubblicato sulla GU n. 300 del 28/12/2015.
Il testo del provvedimento era stato condiviso con i rappresentanti dei Ministeri interessati, nonché con i tecnici dell’Unioncamere (Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e dell’ISPRA (Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale), nella riunione istruttoria del 13 novembre 2015 tenutasi presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ancora una volta, quindi, il modello sarà articolato in Comunicazioni che dovranno essere presentate, alle Camere di Commercio, dai soggetti tenuti all’adempimento, entro la data prevista dalla legge 70/1994, e cioè il 30 aprile di ogni anno (il MUD 2016 farà, quindi, riferimento all’anno 2015), e sarà utilizzato a tal fine sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Dunque, nessuna modifica dei soggetti obbligati al MUD, i quali risultano immutati rispetto al 2015: tra questi vi sono gli operatori che gestiscono i rifiuti speciali, i “veicoli fuori uso” e i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), ma anche i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (cioè il Comune, il Consorzio di Comuni o la Comunità montana, a seconda dei casi). Non mancano nemmeno i produttori di imballaggi e di AEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).