RENTRI 2026: ultime scadenze, obblighi per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi e conservazione digitale
eso.it
Nota operativa per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (piccole dimensioni), e per la conservazione digitale dei documenti
Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 è aperta la terza e ultima finestra di iscrizione al RENTRI per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi di dimensioni più ridotte. Di seguito il quadro normativo, i soggetti obbligati e i principali impatti operativi su registri e formulari.
1. Quadro normativo: D.M. 4 aprile 2023 n. 59 e Codice dell’Ambiente
Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è istituito dal D.M. 4 aprile 2023 n. 59, in attuazione dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).
Il decreto:
- disciplina il sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti;
- definisce chi deve iscriversi, quando e come;
- stabilisce modelli e regole per: registro cronologico di carico e scarico; nuovo Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR), cartaceo e digitale (xFIR); trasmissione dei dati al RENTRI.
Obiettivo: realizzare un sistema unico, digitale e trasparente per seguire il rifiuto dalla produzione al destino finale (recupero/smaltimento), con dati strutturati e disponibili per le autorità di controllo.
2. Chi deve iscriversi tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026
La finestra 15 dicembre 2025 – 13 febbraio 2026 è la terza ed ultima prevista per i produttori iniziali. In questa fase devono iscriversi:
- Enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con numero di dipendenti ≤ 10;
- Produttori di rifiuti speciali pericolosi non organizzati in enti o imprese, a prescindere dal numero di dipendenti.
2.1 Esclusioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199)
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha sostituito il comma 3-bis dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006, introducendo specifiche esclusioni dall’obbligo di iscrizione al RENTRI. Sono esclusi:
- a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’art. 237, comma 1;
- b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’art. 190, commi 5 e 6.
Rientrano, in particolare, nell’area delle esclusioni ex art. 190 commi 5 e 6:
- imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice civile con volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro;
- imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- soggetti esercenti attività ricadenti nei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli con codice EER 18.01.03*;
- produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa (come previsto dal comma 6).
2.2 Riepilogo delle prime due finestre già trascorse
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Periodo |
Soggetti interessati |
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15 dicembre 2024 – 13 febbraio 2025 |
• enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti; |
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15 giugno 2025 – 14 agosto 2025 |
• enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti (in particolare da attività industriali e artigianali). |
Dopo il 13 febbraio 2026 tutti i produttori obbligati dovranno risultare iscritti al RENTRI.
3. Registri e formulari: cosa cambia con il digitale
Il D.M. 59/2023 introduce nuovi modelli di:
- Registro cronologico di carico e scarico;
- Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR), in versione cartacea e digitale (xFIR).
Dal 13 febbraio 2025:
- entrano in vigore i nuovi modelli di registro e FIR, applicabili a tutti gli operatori, anche non iscritti;
- i vecchi modelli (D.M. 145/1998) non sono più utilizzabili;
- registro cartaceo: si usa il nuovo modello RENTRI, da vidimare in Camera di Commercio fino all’obbligo di registro digitale;
- FIR cartaceo: la vidimazione è esclusivamente digitale tramite RENTRI (non più in CCIAA).
Per i soggetti iscritti al RENTRI:
- dalla data di iscrizione, la tenuta del registro deve avvenire in modalità digitale;
- i dati devono essere trasmessi al RENTRI con cadenza mensile (entro la fine del mese successivo a quello dell’annotazione).
3.1 Regole di utilizzo FIR digitale e FIR cartaceo per i produttori di rifiuti
1) Produttori iscritti al RENTRI con più di 10 dipendenti
Rifiuti provenienti da lavorazioni industriali e artigianali, trattamento rifiuti, fanghi e depurazione, abbattimento fumi, fosse settiche e reti fognarie.
- FIR digitale (xFIR): rifiuti pericolosi e non pericolosi (obbligatorio).
- FIR cartaceo: non ammesso.
2) Produttori iscritti al RENTRI con fino a 10 dipendenti
Rifiuti provenienti da lavorazioni industriali e artigianali, trattamento rifiuti, fanghi e depurazione, abbattimento fumi, fosse settiche e reti fognarie.
- FIR digitale (xFIR): solo rifiuti pericolosi.
- FIR cartaceo: rifiuti non pericolosi (con possibilità di scelta volontaria del FIR digitale anche per i non pericolosi).
3) Produttori iscritti al RENTRI – rifiuti prodotti nell’ambito di attività agricole, edilizia (C&D), commerciali, di servizio e sanitarie
- FIR digitale (xFIR): solo rifiuti pericolosi.
- FIR cartaceo: rifiuti non pericolosi (con possibilità di scelta volontaria del FIR digitale anche per i non pericolosi).
4) Produttori NON iscritti al RENTRI
Rifiuti non pericolosi – Obbligo FIR:
- FIR cartaceo: utilizzabile per i rifiuti non pericolosi.
- FIR digitale (xFIR): non utilizzabile.
- Nota: questi operatori possono iscriversi volontariamente al RENTRI per poter utilizzare il FIR digitale, assumendo gli obblighi del sistema.
4. Come ESOweb e miRegolo accompagnano i clienti nel passaggio al RENTRI
Con ESOweb e il software miRegolo supportiamo i nostri Clienti lungo tutto il percorso di adeguamento al RENTRI, in modo strutturato, continuativo e conforme alla normativa.
I principali servizi offerti:
- Verifica preliminare degli obblighi: In base alla tipologia di attività, ai codici EER e al numero di dipendenti, individuiamo con il Cliente se e quando scatta l’obbligo di iscrizione al RENTRI.
- Supporto operativo all’iscrizione: Affiancamento nella compilazione dei dati, nella gestione dei contributi annuali e nella definizione di ruoli e incarichi.
- Configurazione dei registri digitali: Impostazione del registro cronologico di carico e scarico, in linea con le specifiche tecniche RENTRI.
- Gestione del FIR digitale (xFIR): Integrazione del FIR digitale nei flussi operativi, supporto per firma digitale, trasmissione dei dati al RENTRI e corretta gestione documentale.
- Conservazione Digitale dei dati (servizio a norma): Servizio di conservazione digitale dei documenti ambientali (registro digitale, FIR/xFIR, ricevute e metadati) conforme al Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e alle Linee Guida AgID. La conservazione deve garantire autenticità, integrità, leggibilità e reperibilità nel tempo. Il periodo di conservazione del registro integrato con i formulari è almeno di 3 anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 190 D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020).
- Formazione continua: Aggiornamenti normativi e sessioni di formazione dedicate a responsabili ambientali, uffici amministrativi e logistica.
4.1 Il vantaggio per il Cliente
In questo modo i Clienti non devono affrontare autonomamente la complessità normativa e tecnica, ma possono concentrarsi sul proprio business, sapendo che l’adeguamento al RENTRI e il passaggio al FIR digitale sono gestiti in modo coerente, tracciabile e conforme.
Riferimenti normativi essenziali
- D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), in particolare art. 188-bis, art. 190 e art. 193.
- D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (RENTRI) – pubblicato in G.U. Serie Generale n. 126 del 31/05/2023.
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, comma 789.
- D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD) e Linee Guida AgID su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.
Per informazioni:
Numero verde 800-854481
Email info@esoweb.it
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