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Sistri: estendere il sistema anche ai produttori di rifiuti speciali pericolosi

Sistri: estendere il sistema anche ai produttori di rifiuti speciali pericolosi

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Sistri: estendere il sistema anche ai produttori di rifiuti speciali pericolosi

Estendere il Sistri, il sistema di tracciabilità automatica del rifiuti, anche ai produttori di rifiuti speciali pericolosi. E’ quanto prevede la proposta di parere favorevole approvata dalla commissione Ambiente e Territorio di Montecitorio nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo che attua alcune direttive comunitarie in materie di rifiuti. Secondo il documento approvato dal gruppo di lavoro della Camera è inoltre necessario prevedere modalità semplificate e agevolazioni, anche di natura economica, per l’iscrizione degli imprenditori agricoli al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ed evitare una sovrapposizione in materia di sanzioni per i Comuni inadempienti in ordine a comunicazioni da effettuare alle Camere di Commercio relative alla gestione dei rifiuti. E’ necessario inoltre chiarire la definizione del trasporto occasionale e saltuario e prevedere che i vettori stranieri che si iscrivono all’Albo nazionale gestori ambientali presentino apposita garanzia finanziaria. Non solo. Occorre ulteriormente semplificare le procedure per le imprese che trasportano i propri rifiuti iscritte al Sistri e rendere la normativa in materia di rifiuti pericolosi coerente con la decisione 2000/532/CE che contiene l’elenco europeo dei rifiuti, modificando l’allegato D del Codice. Il documento ritorna inoltre su quanto previsto dalla risoluzione 8-00065 approvata dalla commissione Ambiente della Camera lo scorso mese di aprile con cui il governo si è impegnato, tra l’altro, a prevedere criteri e condizioni per l’applicazione del Sistri anche agli operatori stranieri, a garantire l’interoperabilità del sistema con gli attuali software di gestione maggiormente diffusi tra le aziende che operano nel settore dei rifiuti, a prevedere, nell’ambito dell’integrazione della banca dati del Sistri con quella dell’Albo gestori ambientali, un’unica procedura di registrazione e a tenere in considerazione, infine, i costi dell’introduzione del sistema per le imprese, con particolare riguardo a quelle medio-piccole. Il governo – si legge sempre nel parere – deve inoltre intervenire per prevedere il Sistri anche nell’ambito dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti. Questo anche al fine di evitare pratiche di concorrenza sleale nel mondo dei trasporti, particolarmente frequenti in questo settore anche a causa di vettori stranieri che risultano assoggettati a regole spesso meno severe e che non sono comunque obbligati – per quanto riguarda il trasporto transfrontaliero – ad iscriversi al Sistri. Manca inoltre un regolamento chiaro che riguardi la gestione delle sanzioni previste per chi non attui – entro il primo gennaio prossimo – le norme previste dal nuovo sistema. Esiste infatti confusione tra le istituzioni preposte all’adozione della tariffa nonché tra gli operatori del settore, anche a seguito di alcune pronunce della Corte costituzionale volta a chiarire che la natura della tariffa prevista non è tributaria e a devolvere, conseguentemente, le relative controversie alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. Occorre inoltre ridurre la quantità di imballaggi di plastica non compostabili poiché tale materiale, se disperso nel suolo e in mare, provoca gravi danni ambientali. Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede il documento approvato dalla commissione. Il registro cronologico e le schede di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti devono essere resi disponibili all’autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti, ad eccezione dei quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al Sistri entro tre giorni lavorativi dall’accertamento della pericolosità dei rifiuti. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti devono essere puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro. All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al Sistri è necessario inoltre occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda Sistri (AREA MOVIMENTAZIONE), secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo, cioè fornisce al sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, deve essere punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.040 euro a 6.200. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue. A questo scopo l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si deve applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 euro. Per favorire il recupero dei rifiuti derivanti da tubi fluorescenti e sorgenti luminose provenienti da utenze non domestiche, il governo dovrà inoltre valutare l’opportunità di prevedere la possibilità di conferimento ai centri di raccolta comunali attraverso la stipula di convenzioni con i gestori di qusti centri e rivedere i profili relativi al sistema consortile, prevedendo che ferma restando la responsabilità economica del produttore, in caso di istituzione di consorzi nazionali obbligatori, gli stessi devono prevedere la partecipazione delle imprese utilizzatrici, produttrici di rifiuti e delle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto, recupero e riciclo e delle loro rappresentanze. Infine l’esecutivo dovrà valutare l”opportunità di inserire un esplicito richiamo in modo da incentivare la diffusione, da parte dei produttori, e l’utilizzo, da parte dei consumatori, di imballaggi composti da plastica compostabile e in possesso dei requisiti tecnici stabiliti dalle norme comunitarie in materia. Ricordiamo che il parere approvato dalla commissione Ambiente, che ha esaminato lo schema di decreto legislativo messo a punto da governo in sede consultiva, dovrà essere tenuto in conto dall’Assemblea della Camera che esaminerà successivamente il provvedimento. Va inoltre sottolineato che sullo schema in materia di rifiuti si sono già espresse ia la commissione Bilancio che quella delle Politiche dell’Unione europea. Entrambe si sono espresse favorevolmente sul testo evidenziandone però alcune lacune da colmare. Per consultare il resoconto dettagliato di quanto previsto dal testo approvato dalla commissione cliccare qui. Rosamaria Freda

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