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SISTRI ripristinato

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SISTRI ripristinato

In sede di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, avvenuta con la legge 14 settembre 2011, n. 148[1], l’abolizione del sistema per la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) non è stata confermata. La mancata convalida dell’abrogazione di tutte le norme che avevano previsto, istituito e disciplinato il SISTRI ha prodotto l’effetto di reintrodurre l’obbligo di documentare la gestione dei rifiuti con il sistema telematico di controllo della produzione, della movimentazione, del recupero e dello smaltimento dei rifiuti speciali (e anche di quelli urbani in Campania). Ovviamente, a causa della temporanea abrogazione delle norme istitutive, la fase di piena ed esclusiva operatività del SISTRI è stata differita nel tempo.
Non è più previsto, pertanto, l’avvio scaglionato per i diversi gruppi di soggetti obbligati prefigurato prima dal D.M. 26 maggio 2011[2] e, in seguito, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106[3]. La nuova norma dispone che la fase di piena ed esclusiva operatività del SISTRI inizi dal 9 febbraio 2012 per tutti i soggetti obbligati, con l’unica eccezione costituita dai produttori di rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti non superiore a dieci. Per questi ultimi, la data di piena operatività dovrà essere definita con decreto ministeriale, ma, in considerazione di quanto disposto dall’art. 6, comma 2, lettera focties), legge 12 luglio 2011, n. 106, non potrà essere antecedente al 1 giugno 2012.
E’ importante rilevare che la data di operatività del sistema per buona parte delle imprese e degli coinvolti è ora definita per legge; pertanto, sarà necessaria una disposizione di pari rango per introdurre un’ulteriore eventuale proroga. Dal 17 settembre 2011 riprende, per entrambe le categorie di soggetti obbligati, il periodo di cosiddetto “doppio binario”; è, quindi, obbligatorio affiancare l’uso del SISTRI alla movimentazione del registro di carico e scarico e alla compilazione dei formulari identificativi dei rifiuti trasportati. In questo periodo transitorio, fino alla data di piena e completa operatività del sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti, gli errori e le omissioni nell’uso del SISTRI non potranno, però, dare luogo a sanzioni. Nella fase di sperimentazione, che si protrarrà sino al 15 dicembre 2011, il Ministero dell’Ambiente si eÌ€ impegnato a testare software e hardware con le associazioni imprenditoriali e le imprese per verificarne e migliorarne le funzionalità e le prestazioni. La legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede anche:

l’eventuale ricorso a tecnologie di controllo della tracciabilità più semplici da utilizzare (si ipotizza un SISTRI senza dispositivi USB);
l’individuazione, con decreto ministeriale, di specifiche tipologie di rifiuti (pericolosi) alle quali, in considerazione della quantità e dell’assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, saranno applicate le procedure (alternative al SISTRI) per la gestione dei rifiuti non pericolosi.

Necessariamente, dovranno essere le procedure previste per i rifiuti diversi da quelli da lavorazioni industriali, artigianali, derivanti da trattamenti effettuati sulle acque e sulle emissioni gassose in atmosfera e generati da impianti di gestione di rifiuti, poichè, per queste tipologie di rifiuti speciali non pericolosi, l’uso del sistema per la tracciabilità è obbligatorio per tutte le imprese e gli enti con piuÌ€ di dieci dipendenti.
Si potrebbe trattare di rifiuti quali tubi al neon, RAEE, lamette da barba o simili generati in modeste quantità, che sarebbe opportuno precisare dettagliatamente, da enti, imprese commerciali o di servizio ed, eventualmente, anche da aziende che hanno fino a dieci dipendenti. La medesima norma prevede anche la possibilità che i produttori di rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge deleghino la realizzazione degli adempimenti SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni

 

Modifica del sistema sanzionatorio
Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121[4], ha modificato il sistema sanzionatorio SISTRI, introdotto nel D.Lgs. n. 152/ 2006 dal D.Lgs. n. 205/2010. Le principali novità sono costituite da: l’esclusione o riduzione delle sanzioni nel caso di adempimento tardivo; l’introduzione della sanzione da applicare nel caso di più violazioni commesse con un unico atto o di ripetute violazioni dello stesso obbligo; le sanzioni da applicare per il primo anno di piena operatività di SISTRI; le precisazioni in merito alle sanzioni per omessa o scorretta compilazione di registro di carico e scarico, formulario e comunicazione annuale/MUD per il periodo transitorio precedente alla piena operatività di SISTRI. Più precisamente, le sanzioni amministrative di SISTRI non si applicano se il soggetto obbligato adempie di propria iniziativa agli obblighi entro 30 giorni dalla commissione del fatto e senza che sia intervenuta la contestazione da parte dell’autorità di controllo. E’ importante notare che questa previsione costituisce un’assoluta novità nel sistema sanzionatorio connesso alla disciplina dei rifiuti, perchè introduce una sorta di “ravvedimento operoso”.

La sanzione è, invece, ridotta a un quarto e non sono applicabili le sanzioni accessorie quando si rispettano gli obblighi SISTRI entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della violazione da parte dell’autorità di controllo. Nel caso in cui siano state violate diverse disposizioni SISTRI con un’unica azione o omissione oppure vi siano state più violazioni del medesimo obbligo, viene applicata la sanzione amministrativa relativa alla violazione più grave, aumentata fino al doppio del suo importo.

Inoltre, durante il primo anno di piena operatività del SISTRI, la mancata iscrizione e il conseguente omesso versamento del contributo annuale SISTRI comporteranno:

– durante i primi otto mesi, una sanzione pari al 5% dell’importo annuale del contributo dovuto per ciascun mese o frazione di mese di ritardo nell’iscrizione e versamento;
– durante i quattro mesi successivi, una sanzione pari al 50% dell’importo annuale del contributo dovuto per ciascun mese o frazione di mese di ritardo nell’iscrizione e versamento. Sempre nel corso del primo anno di piena operatività del SISTRI sono state graduate sia le sanzioni per l’omessa o scorretta compilazione del registro cronologico e dell’area movimentazione sia quelle per il trasporto di rifiuti senza copia cartacea della scheda area movimentazione e/o della copia del certificato di analisi. In questo caso, la riduzione è pari:

– durante i primi otto mesi, a un decimo;
– durante i quattro mesi successivi a un quinto della sanzione prevista.

La norma ha, inoltre, confermato che, durante il periodo transitorio precedente alla piena operatività del SISTRI, si applicheranno le sanzioni per omessa o non corretta compilazione dei registri di carico e scarico, formulari dei rifiuti e della comunicazione annuale/ MUD già previste dal D.Lgs. n. 152/2006 nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 205/2010.

 

(Paolo Pipere)

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