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Piu libero il riciclo di imballaggi

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Piu libero il riciclo di imballaggi

Nel testo definitivo del Decreto Legge sulle liberalizzazioni (“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24/01/2012, all’articolo 26 vengono introdotte misure che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbero aprire alla concorrenza le attivita di raccolta e riciclo dei rifiuti da imballaggio, oggi gestiti da Conai e dai consorzi di filiera. In particolare, diventa piu facile per i produttori di imballaggi costituire consorzi autonomi per organizzare: “anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio”. Cosi come e scritta, la norma consentirebbe ai nuovi consorzi di gestire pero solo ed esclusivamente i rifiuti dei propri consorziati. Non si trova invece traccia del deposito cauzionale per alcune tipologie di packaging (nel caso della plastica, bottiglie e contenitori alimentari), provvedimento fortemente criticato dagli operatori del settore per la sua complessita organizzativa. Riportiamo di seguito il testo dell’art.26. << Art. 26 Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 221, 1) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: ??a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio??; 2) al comma 5, 2.1) al sesto periodo, le parole ?? sulla base dei??, sono sostituite dalle seguenti ??acquisiti i?? 2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ?? Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attivita' private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attivita' di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma. ?? 3) al comma 9, nel secondo periodo dopo le parole?? comma 3, lettera h) ??, sono inserite le seguenti: ?? in proporzione alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo, quota che non puo' essere inferiore ai 3 punti percentuali rispetto agli obiettivi di cui all'art. 220?? b) all'articolo 265, il comma 5 e' soppresso c) all'articolo 261 le parole sono sostituite dalle seguenti: >>

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