Sciolto il Cda di Comieco, Unionmaceri e Fise Unire:
Greenreport.it
Ieri greenreport.it in anteprima nazionale ha dato la notizia dello scioglimento del Cda di Comieco a seguito dell’ordinanza del tribunale di Milano, depositata il 18 febbraio scorso. L’ordinanza del tribunale, lo abbiamo gia scritto, mette fine ad un contenzioso nato per un ricorso da parte di una consorziata, l’azienda romana Vetrarco, nei confronti del Consorzio nazionale recupero e riciclo imballaggi in cellulosa, Comieco, che nel nominare il consiglio di amministrazione non aveva riservato la quota relativa al comparto dei riciclatori e recuperatori della carta, come previsto dalla legge. Ed oggi arrivano le prima reazione a partire da Unionmaceri (le Imprese di recupero del macero) e di Fise Unire (Unione Nazionale Imprese del Recupero di Confindustria): . L’azienda – ricordano in una nota – negli scorsi mesi, aveva impugnato, innanzi il Tribunale di Milano, la delibera dell’assemblea di Comieco di nomina del consiglio di amministrazione, evidenziando come il Codice Ambientale (articolo 223) preveda la partecipazione, ai CdA dei Consorzi di imballaggi, della categoria dei riciclatori e recuperatori, addirittura in misura paritetica rispetto alla categoria dei produttori di materie prime di imballaggio: tale condizione non e stata garantita in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione di Comieco. Il Comieco, dal canto suo, aveva sostenuto la non applicabilita della citata norma, in quanto, a suo parere, i Ministeri (Ambiente e Sviluppo economico) avrebbero dovuto prima varare uno schema-tipo di Statuto a cui i diversi Consorzi avrebbero poi dovuto uniformarsi. Secondo il Tribunale che ha ordinato la sospensione della delibera di nomina del CdA, la norma richiamata e invece una ” disposizione suscettibile di immediata applicazione ” che non richiede l’intervento dell’amministrazione per la sua applicazione concreta, potendo, e dovendo, ciascun Consorzio provvedere autonomamente e direttamente all’adeguamento prescritto dal Legislatore. Il Tribunale ha, al contempo, accertato il rischio di pregiudizio per il ricorrente ” insito nell’attualita del protrarsi (con l’esistente CdA, ndr) della situazione lesiva, suscettibile di ampliarsi in modo grave con il passare del tempo, posto che il diritto delle categorie escluse di vedersi rappresentate (…) sarebbe insuscettibile di riparazione economica “. La mancata applicazione di questa norma (art. 223), con la conseguente esclusione dei recuperatori dai Consorzi imballaggi, costituisce un problema annoso, sollevato da FISE UNIRE non solo con riferimento al Comieco, ma a tutti i Consorzi del sistema CONAI. Anche l’Antitrust, nella sua indagine conoscitiva sul settore dei rifiuti di imballaggio, aveva ritenuto la partecipazione dei recuperatori/riciclatori opportuna sotto il profilo della concorrenza in quanto avrebbe apportato maggiori efficienze e trasparenza nelle attivita consortili. L’ordinanza potrebbe costituire uno storico precedente e la base per simili operazioni da parte di aziende di recupero di altre filiere (vetro, plastica, etc.) nei confronti di altri Consorzi imballaggi nei cui CdA non e garantita la rappresentanza della categoria nei termini prescritti dalla Legge e confermati dalla pronuncia in esame. sottolinea Corrado Scapino, presidente dell’Unione Nazionale delle Imprese di Recupero nonche di Unionmaceri, a questa aderente, associazioni cui partecipa la ricorrente Vetrarco Srl. .
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