Salta al contenuto
Rifiuti: criteri di priorita nella gestione e prevenzione della produzione

Rifiuti: criteri di priorita nella gestione e prevenzione della produzione

eso

Ambiente.it

Rifiuti: criteri di priorita nella gestione e prevenzione della produzione

Con la pubblicazione del D.Lgs n. 205 del 10 dicembre 2010 e stata recepita nell’ordinamento italiano la direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti. Tale direttiva ha introdotto significative novita volte a rafforzare i principi della precauzione e prevenzione nella gestione dei rifiuti, i quali spesso sono messi in secondo piano. Tali principi fondamentali, spesso ignorati, sono regolamentati dagli articoli 179 e 180 del D.Lgs n.152 del 2006. Per quanto attiene ai criteri di priorita nella gestione dei rifiuti, la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorita di cio che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui sopra devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, compresa la fattibilita tecnica e la praticabilita economica. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti e consentito discostarsi, in via eccezionale, dall’ordine di priorita di cui sopra qualora cio sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilita, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilita tecnica e la protezione delle risorse. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui sopra, in particolare mediante: a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso piu razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali; b) la promozione della messa a punto tecnica e dell’immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantita o la nocivita dei rifiuti e i rischi di inquinamento; c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero; d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; e) l’impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, piu in generale, l’impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorita rispetto all’uso dei rifiuti come fonte di energia. Le pubbliche amministrazioni promuovono l’analisi del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite mediante linee guida dall’ISPRA, eco-bilanci, la divulgazione di informazioni, l’uso di strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e di altre misure necessarie. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocivita dei rifiuti, le iniziative relative ai criteri di priorita nella gestione dei rifiuti devono riguardare in particolare: a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l’uso di sistemi di qualita, nonche lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell’impatto di uno specifico prodotto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita del prodotto medesimo; b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d’invito che valorizzino le capacita e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti; c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d’intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantita e della pericolosita dei rifiuti. La direttiva europea quadro sui rifiuti (la 2008/98/CE recepita dall’Italia nel dicembre 2010) introduce l’obbligo, per gli Stati membri, di elaborare programmi di prevenzione dei rifiuti incentrati sui principali impatti ambientali e basati sulla considerazione dell’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro il 31 dicembre 2012 (come modificato dalla Legge di Conversione n. 28 del 24 marzo 2012) un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni affinche tale programma sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti. Entro la data di cui sopra tutti gli Stati membri devono adottare programmi di prevenzione dei rifiuti fissando specifici obiettivi. Lo scopo di tali obiettivi e misure e di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Inoltre, a partire dal 2013 ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministero dell’Ambiente dovra presentare alle Camere una relazione sull’aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti contenente anche l’indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticita registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti. A cura di Gabriella Donadio Fonte: D.Lgs n. 152/2006 Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l’autore e la fonte, e reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ?

Torna al numero

Articoli correlati

Economia circolare, il 22 maggio l’Unione Europea adotta le nuove norme in materia di gestione rifiuti

Economia circolare, il 22 maggio l’Unione Europea adotta le nuove norme in materia di gestione rifiuti

Stop alla gestione rifiuti fondata sui bassi costi di manodopera: Geofor internalizza i servizi

Stop alla gestione rifiuti fondata sui bassi costi di manodopera: Geofor internalizza i servizi

La (mancata) gestione rifiuti in Toscana, tra “carri armati” e 8.760 tir in cerca di impianti – di Luca Aterini

La (mancata) gestione rifiuti in Toscana, tra “carri armati” e 8.760 tir in cerca di impianti – di Luca Aterini

Iscriviti alla newsletter

Ricevi GoGreen: notizie, normativa e buone pratiche ambientali.

Iscriviti

Contattaci per una consulenza

Parla con ESO per smaltimento, riciclo, recupero, gestione rifiuti e consulenza.

Contattaci