Rifiuti, il nuovo regolamento su terre e rocce come sottoprodotti
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E’ ormai prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento sulle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti, previsto dall’art. 184 bis, c. 2, D.L.vo 152/06, come modificato dall’art. 49 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1. Il decreto si compone di n. 15 articoli e n. 9 allegati: questi ultimi trattano di caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo (all. 1), procedure di campionamento in fase di progettazione (all. 2), normale pratica industriale (all. 3), procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualita ambientali (all. 4), piano di utilizzo (all. 5), documento di trasporto (all. 6), dichiarazione di avvenuto utilizzo D.A.U. (all. 7), procedure di campionamento in fase esecutiva e per i controlli e le ispezioni (all. 8) e materiali di riporto di origine antropica (all. 9). Dopo aver definito che cosa s’intende con materiali da scavo (ovvero il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un’opera quale scavi, perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, etc…), l’art. 1, lett. d) precisa la portata della ” normale pratica industriale ” mediante un rinvio all’allegato 3: trattasi di tutte ” quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali puo essere sottoposto il materiale da scavo, finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l’utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace “. Cio premesso, ” le operazioni piu comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale: la selezione granulometrica del materiale da scavo; la riduzione volumetrica mediante macinazione; la stabilizzazione a calce o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo…; la stesa al suolo per consentire l’asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione…; la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici…, eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell’escavo “. Resta inteso che in caso di inottemperanza alla corretta gestione dei materiali di scavo secondo quanto disposto dal regolamento, il materiale escavato verra considerato rifiuto ai sensi del D.L.vo 152/06 e s.m.e.i. Da ultimo, si rammenta che da quando questo regolamento sara vigente, verra abrogato l’art. 186 del D.L.vo 152/06 e, al riguardo, l’art. 15 detta disposizioni finali e transitorie inerenti in particolare “gli interventi realizzati e conclusi alla data di entrata in vigore del regolamento” affinche non vi sia soluzione di continuita nel passaggio dall’art. 186 D.L.vo 152/06 al regolamento in commento. In collaborazione con http://www.tuttoambiente.it/
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