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La nozione di “discarica abusiva” richiede determinati elementi costitutivi

La nozione di “discarica abusiva” richiede determinati elementi costitutivi

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La nozione di “discarica abusiva” richiede determinati elementi costitutivi

Il D.Lgs n. 36 del 13 gennaio 2003, definisce “discarica”:

. L’Allegato “B” alla Parte IV? del T.U.A., attribuisce alla discarica l’operazione di smaltimento “D1” Deposito sul o ne suolo (ad esempio discarica). L’esercizio della discarica e ammesso solo se in possesso della prescritta autorizzazione ex art. 208, D.Lgs. 152/2006, rilasciata dall’ente competente, in funzione della tipologia di discarica che si intende realizzare. L’art. 256, comma 3, D.Lgs. 152/2006, sanziona l’esercizio abusivo della discarica: . Nel corso degli anni, i diversi interventi della Suprema Corte, hanno chiarito e man mano integrato gli aspetti costituenti la “discarica abusiva”, anche se non del tutto esaustivi. Con sentenza n. 36021/2012, la Corte di Cassazione Terza Sezione Penale, riferendosi anche alla pregressa giurisprudenza, ha ribadito che si configura la discarica abusiva se riscontrati i seguenti elementi: – l’accumulo dei rifiuti e ripetuto e non occasionale ed avviene in una determinata area; – la massa dei materiali accumulati e eterogenea; – l’abbandono non e temporaneo ma definitivo; – vi e degrado anche tendenziale dello stato dei luoghi. Nel caso in esame, la S.C. ha stabilito che l’abbandono di rifiuti ha avuto carattere di occasionalita, i materiali erano di natura omogenea e non ha cagionato un degrado dell’area, . pertanto, venendo meno gli elementi costitutivi della “discarica abusiva” la condotta assunta configura un reato di abbandono di rifiuti ex art. 192, sanzionato dall’art. 256, comma 1, D.Lgs. 152/2006, ovvero, illecito esercizio di attivita di gestione di rifiuti non autorizzata. La correlazione tra i reati di abbandono e discarica abusiva, conduce anche a riflessi opposti, ovvero, l’imputazione iniziale del reato di abbandono di rifiuti, ex art. 192, D.Lgs. 152/2006, dopo attenta esamina della condotta dell’agente, ed eventualmente riscontrati i sopra elencati elementi costitutivi, potrebbe condurre alla revisione dell’iniziale imputazione del reato di abbandono di rifiuti a reato di discarica abusiva ex art. 256, comma 3, D.Lgs. 152/2006. A cura di Luca D’Alessandris Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l’autore e la fonte, e reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. Immagine: ISPRA

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