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Il curatore fallimentare non ha l’obbligo di rimuovere i rifiuti dell’azienda fallita

Il curatore fallimentare non ha l’obbligo di rimuovere i rifiuti dell’azienda fallita

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Il curatore fallimentare non ha l’obbligo di rimuovere i rifiuti dell’azienda fallita

Al curatore fallimentare non si puo richiedere di procedere alla rimozione e smaltimento dei rifiuti dell’azienda fallita. Lo ricorda il Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia (Tar) – con sentenza del 31 ottobre 2012, n. 385 – che si pronuncia sulla questione riguardante il fallimento del “Centro di recupero carta spa” e la richiesta del sindaco del Comune di Aiello del Friuli al curatore fallimentare di procedere alla rimozione e smaltimento dei rifiuti. A niente quindi sono servite le due sentenze del Tar richiamate dal Comune per far discostare il Collegio dalla pressoche costante giurisprudenza (ossia quella che ha escluso la legittimita di ordini di rimozione di rifiuti relativi all’attivita dell’azienda fallita rivolti alla curatela fallimentare, da ritenersi non responsabile dell’inquinamento). Le due sentenze richiamate sono in realta motivate da alcune situazioni di fatto le cui particolarita non si ritrovano nel caso di specie. Infatti, la piu recente sentenza (27.5.2010 n. 359) afferma la legittimazione del Curatore fallimentare dell’obbligo alla rimozione in considerazione della mancata ottemperanza da parte della societa poi fallita a una precedente ordinanza sindacale gia contenente l’affermazione dell’obbligo di asporto dei rifiuti industriali e divenuta ormai inoppugnabile. E in considerazione dell’esistenza di contratto di locazione dell’immobile riferibile direttamente alla societa poi fallita e in cui era subentrato il curatore fallimentare. C’e da ricordare, pero che la disciplina del fallimento e della successione nei contratti dimostra che la curatela fallimentare non subentra negli obblighi piu strettamente correlati alla responsabilita dell’imprenditore fallito, (l’obbligo di mantenimento della cosa locata in buono stato riguarda i rapporti tra conduttore e locatore e non si riverbera, direttamente, sui doveri fissati da altre disposizioni, dirette ad altro scopo). L’altra sentenza (564 del 3.9.2007) prende in considerazione unicamente la carenza di legittimazione a provvedere da parte dei soci della societa fallita. Nel caso di specie, invece, il Comune nulla dice circa la responsabilita della curatela fallimentare che non puo quindi ritenersi legittima destinataria dell’ordine di rimozione per mancanza dei presupposti richiesti dal Codice ambientale (articolo 192 dlgs 152/2006). L’ipotesi di responsabilita della Curatela Fallimentare sarebbe, infatti, configurabile nella sola ipotesi in cui il Tribunale Fallimentare competente abbia ritenuto di autorizzare il Curatore all’esercizio provvisorio. Un’ipotesi che consente di superare le finalita solo liquidatorie delle operazioni affidate al Curatore, per cui quest’ultimo avrebbe assunto veste di titolare dell’attivita di impresa, continuando a realizzare l’attivita precedentemente svolta, anche per le operazioni potenzialmente inquinanti. Detto questo, va ricordato che secondo il Codice ambientale l’ordine di smaltimento presuppone l’accertamento di una responsabilita a titolo quantomeno di colpa in capo all’autore dell’abbandono dei rifiuti, ma anche del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale sull’area interessata, che venga chiamato a rispondere in solido dell’illecito. E quando non vi e alcun elemento che consenta di attribuire la corresponsabilita del comportamento illecito alla curatela dei fallimenti ne della societa operativa, ne della ditta proprietaria dell’area, non e possibile ordinare a questi la rimozione dei rifiuti. In assenza dell’individuazione di un’univoca, autonoma e chiara responsabilita del curatore stesso sull’abbandono dei rifiuti, nessun ordine quindi, tanto meno di ripristino, puo essere imposto.

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