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SISTRI: sì, no, forse…


SISTRI: sì, no, forse…

Tra 45 giorni il sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti diventerà pienamente operativo. Oppure no. Anche quest’anno, come da tradizione, annunci, voci di corridoio e nessuna norma pubblicata in Gazzetta ufficiale. Nel frattempo avanza, lentamente, il processo di digitalizzazione di registri e formulari

Di Paolo Pipere, consulente giuridico ambientale

Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, ha dichiarato, un paio di mesi fa, che da giugno dell’anno prossimo ci sarà un nuovo SISTRI: non più chiavette USB per l’accesso al sistema, eliminazione delle blackbox sui veicoli che trasportano rifiuti e impiego dei localizzatori satellitari già presenti a bordo. Il sottosegretario all’Ambiente, Vannia Gava, ha comunicato, tre settimane fa, che il sistema sarà abrogato entro fine anno. «Nel decreto semplificazioni che stiamo scrivendo – ha spiegato il sottosegretario - nascerà un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti più efficace, più semplice e meno costoso». Nulla di nuovo, quindi, per quanto riguarda gli annunci. Le promesse di semplificazione e di efficace controllo delle fasi di trasporto dei rifiuti sono identiche a quelle con le quali nove anni fa una poderosa campagna promozionale ministeriale aveva presentato il fallimentare SISTRI. La settimana scorsa, infine, un dirigente del ministero ha confermato l’annunciata abrogazione del sistema per la tracciabilità dei rifiuti senza però precisare se sarà parziale o totale, immediata o differita di alcuni mesi.

Gli sprechi

Di certo, per il momento, ci sono solo gli imponenti sprechi del denaro che imprese ed enti hanno dovuto versare dal 2010 ad oggi, sperperi dettagliatamente rilevati da una relazione di 157 pagine della Corte dei Conti (“Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” 7 giugno 2016, facilmente reperibile su internet). Nella relazione, tra l’altro, si afferma che: “Il procedimento che ha dato origine all'adozione del sistema e che ha regolato il suo funzionamento è consistito in un’articolata e non lineare sequenza di atti, dall’esame della quale sono emerse numerose criticità e problematiche, e che ha registrato, tra l’altro, pareri e giudizi di opposto contenuto da parte degli organi consultivi e di controllo, nonché un notevole contenzioso, tutt'ora in corso presso l’autorità giudiziaria civile, penale ed amministrativa.
La peculiarità tecnica e la finalizzazione del sistema al controllo dell’iter dei rifiuti sono state impropriamente utilizzate per la dichiarazione di segretezza che, in ogni caso, non avrebbe potuto consentire di non dar corso alle procedure concorsuali”.


Indubitabili, infine, anche i costi che le imprese e gli enti hanno dovuto sopportare dalla fine del 2013 ad oggi per la gestione del cosiddetto “doppio binario”: il SISTRI si è affiancato ai tradizionali adempimenti (formulari, registri di carico e scarico, MUD) senza sostituirli e raddoppiando perciò i tempi e i costi di gestione della tracciabilità dei rifiuti sostenuti dalle imprese.

Digitalizzazione degli adempimenti

Qualcosa di nuovo, invece, si fa faticosamente largo tra mille difficoltà: la digitalizzazione degli adempimenti documentali per la gestione dei rifiuti già prevista dalla legge di bilancio del 2018. A seguito dell’introduzione dell’articolo 194-bis nel decreto legislativo 152 del 2006, la norma quadro che disciplina la gestione dei rifiuti, il ministero dell’Ambiente avrebbe dovuto disporre con decreto le modalità di realizzazione dei formulari identificativi e dei registri di carico e scarico in “formato digitale”.

Nel momento in cui scriviamo si sono appena concluse le consultazioni con le amministrazioni pubbliche e le associazioni imprenditoriali. Le bozze dei nuovi documenti digitali, secondo le prime valutazioni degli enti e delle associazioni interpellati, non soddisfano a causa dell’eccessiva complessità delle informazioni richieste, che solo in parte potrà essere attenuata dall’impiego di strumenti informatici.

Il tracciato dei file che sostituiranno i formulari è così complicato da richiedere sei pagine per riportare su carta l’insieme delle informazioni che dovranno essere fornite in fase di trasporto dei rifiuti. Non va meglio per i registri di carico e scarico, che nelle bozze di decreto prevedono sia la registrazione dei movimenti interni agli impianti di trattamento, sia i movimenti di carico dei prodotti, non solo dei rifiuti, derivanti dai trattamenti di recupero. Informazioni che il

D.Lgs. 152/2006 non prevede debbano essere fornite, con evidente contraddizione tra la norma di rango primario, il decreto legislativo, e il regolamento d’attuazione, il decreto ministeriale che in questi giorni si sta predisponedo.

Quale semplificazione?

Se è certo che l’impiego di modalità informatiche o telematiche per assicurare la tracciabilità dei rifiuti lungo tutta la filiera è irrinunciabile e urgente, anche per tagliare drasticamente i costi che le imprese devono sopportare, è altrettanto certo che non è accettabile prevedere l’obbligo di fornire una quantità di informazioni dieci volte superiore rispetto a quelle finora ritenute sufficienti. Come è noto, infatti, ogni eccesso nella raccolta di dati si trasforma in “rumore di fondo”, non certo in informazioni affidabili per gestire un fenomeno complesso come quello della gestione dei rifiuti.

Preoccupa, infine, il mancato ricorso alle tecnologie che ormai fanno parte della vita quotidiana di ognuno di noi. Il portalettere può dimostrare di averci consegnato una raccomandata chiedendoci di fare uno scarabocchio con il dito sullo schermo del suo cellulare; in alcune città si può accedere al car sharing, e quindi utilizzare un’auto che può costare decine di migliaia di euro, con un’applicazione dello smartphone che riconosce l’impronta digitale. È accettabile, nel 2018, che non si possano utilizzare queste tecnologie anche per avviare al recupero dieci chili di trucioli di legno o qualche decina di chili di imballaggi in cartone?

 

Di Paolo Pipere, consulente giuridico ambientale




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Fonte: GREENEWS, 6 novembre 2018

 
 
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