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Rassegna del 29 novembre 2018
    

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Direttive per l’economia circolare. Che cosa cambia per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche?


Direttive per l’economia circolare. Che cosa cambia per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche?

Rafforzamento del principio della responsabilità estesa del produttore del bene, non solo per le apparecchiature elettroniche, miglioramento delle modalità di raccolta dei dati e finanziamento anche delle attività finalizzate alla prevenzione della formazione dei rifiuti. Queste le principali novità per le imprese

Di Paolo Pipere, consulente giuridico ambientale, docente di Diritto dell’Ambiente

Le nuove Direttive europee del "pacchetto per l’economia circolare" in vigore da qualche mese dopo un lungo percorso di definizione delle norme, apportano modifiche anche alla Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e, nella Direttiva quadro sui rifiuti, rafforzano e precisano meglio il principio della "responsabilità estesa del produttore del bene".
A questo proposito il quattordicesimo considerando della Direttiva quadro chiarisce che:

«È auspicabile introdurre la definizione di "regimi di responsabilità estesa del produttore" al fine di precisare che si tratta di una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o quella finanziaria e operativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto, incluse le operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di trattamento. Tale obbligo può comprendere anche la responsabilità organizzativa e la responsabilità di contribuire alla prevenzione dei rifiuti e alla riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti. I produttori dei prodotti possono adempiere agli obblighi previsti dal regime di responsabilità estesa del produttore a titolo individuale o collettivo.»

Finanziamento della prevenzione della formazione dei rifiuti
La novità, rispetto agli obblighi già previsti dalla Direttiva 2012/19/UE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), è in questo caso la: “responsabilità di contribuire alla prevenzione dei rifiuti e alla riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti”. Non si tratta, però, solo di indicazioni generali, perché: «I produttori di prodotti dovrebbero coprire i costi necessari per conseguire gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti e altri obiettivi, inclusa la prevenzione dei rifiuti, definiti per il pertinente regime di responsabilità estesa del produttore», sulla base delle indicazioni contenute nel ventiseiesimo considerando. In realtà la nuova definizione non precisa questo aspetto:
«”regime di responsabilità estesa del produttore”, una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto».

La responsabilità estesa del produttore
La necessità di delineare con maggiore precisione il regime della responsabilità estesa del produttore deriva, secondo il ventunesimo considerando della Direttiva quadro, dalla seguente constatazione: «I regimi di responsabilità estesa del produttore sono elementi essenziali di una buona gestione dei rifiuti. Tuttavia, l’efficienza e l’efficacia di questi regimi variano notevolmente da uno Stato membro all’altro. Di conseguenza, è necessario definirne i requisiti minimi di funzionamento e precisare che tali requisiti si applicano anche ai regimi di responsabilità estesa del produttore stabiliti ai sensi di altri atti legislativi dell’Unione, in particolare le direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio».

Criteri ambientali per la progettazione
I requisiti minimi di tali regimi dovrebbero, tra l’altro, contribuire a internalizzare i costi del fine vita includendoli nel prezzo del prodotto e incentivare i produttori, al momento della progettazione dei loro prodotti, a tenere conto in maggior misura della riciclabilità, della riutilizzabilità, della riparabilità e della presenza di sostanze pericolose in fase di progettazione.
In particolare, i contributi versati dai produttori, nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, dovrebbero essere: «modulati, ove possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità e della presenza di sostanze pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa dell’Unione e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno».

Le modifiche alla Direttiva RAEE
La Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 introduce anche modifiche alla Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Le novità fondamentali sono costituite dall’integrazione dell’articolo 16, finalizzata ad uniformare la comunicazione elettronica alla Commissione dei dati relativi ai risultati raggiunti da ogni Stato membro in relazione ai target europei, e dall’introduzione dell’articolo 16-bis che incentiva l’applicazione della gerarchia dei rifiuti: «Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva gli Stati membri possono utilizzare strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all’allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE o altri strumenti e misure appropriati».

Le norme italiane in preparazione
Il disegno di legge che diverrà la “Legge Europea 2018” nel momento in cui scriviamo si limita a introdurre lievi modifiche al D.Lgs. 49/2014 sia per precisare che i dati sui RAEE raccolti dai produttori devono essere trasmessi annualmente e gratuitamente ad ISPRA, che però dispone già da molti anni di questi dati grazie alle rilevazioni condotte con il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, sia per correggere errori materiali presenti nella norma nazionale, per esempio le prescrizioni nel caso in cui non sia possibile apporre il simbolo del cassonetto barrato sul prodotto.
La bozza di Legge di delegazione europea 2018, invece, delega il Governo a riformare il sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche definendo “obiettivi di gestione dei RAEE per i produttori”, adeguando lo schema di responsabilità estesa alle nuove previsioni della Direttiva quadro, individuando misure di promozione e semplificazione del riutilizzo delle AEE e, infine, definendo standard uniformi di trattamento dei RAEE negli impianti. La medesima norma, inoltre, prevede che il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori sia armonizzato con quello dei RAEE.


Per approfondimenti:
Paolo Pipere, Gestione ambientale e recupero delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Quinta Edizione - aggiornata ad ottobre 2018




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