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Rassegna del 10 Gennaio 2019
    

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Legge di Bilancio 2019: alcune disposizioni ambientali


Legge di Bilancio 2019: alcune disposizioni ambientali

Dal 1° gennaio 2019 è in vigore la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata sul supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale, n. 302 del 31 dicembre 2018, conosciuta come Legge di Bilancio 2019, recante diverse disposizioni ambientali. Vediamone alcune.

TARI
Viene prorogata al 2019, modificando di fatto quanto riportato nell’articolo 1, comma 652, della L. 147/2013 (cd. Legge di stabilità 2014) la possibilità per i Comuni di commisurare la TARI secondo il criterio medio-ordinario, ovvero secondo le quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, rimandando l’applicazione del metodo secondo il quale “chi sporca paga”. La tariffa deve determinarsi in relazione all’effettiva quantità di rifiuti prodotti.

PLASTICHE MONOUSO E PNEUMATICI FUORI USO
La L. Bilancio 2019 contiene anche due importanti modifiche al D.L.vo 152/2006, l’una consistente in una nuova disposizione (art. 226-quater) sulle plastiche monouso (comma 802), l’altra con riferimento agli pneumatici fuori uso (comma 751), che interviene a modificare l’art. 228.
Relativamente agli pneumatici fuori uso (Pfu), con la legge di Bilancio 2019 sono incrementate le percentuali di recupero obbligatorie degli stessi e viene stabilito l'obbligo di utilizzare gli avanzi del contributo apposito per la gestione dei Pfu. Vi è l’obbligo per produttori e importatori di pneumatici di provvedere, con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale. La nuova legge, infatti, precisa che “un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque”, e che “i produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d’intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale”.
La nuova disposizione introdotta dall’art. 226 sulle plastiche monouso impone specifici compiti ai produttori di plastica: su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023 dovranno adottare modelli in grado di prevenire l’abbandono e di favorirne la raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia fino ad utilizzare entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso. Per queste finalità i produttori dovranno:

•    promuovere la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di Life Cycle Assessment certificabili;
•    elaborare standard qualitativi per la determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione;
•    determinare le prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo e sviluppare tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso e l'informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del consumatore.

CREDITO D’IMPOSTA PLASTICHE IMBALLAGGI IN PLASTICA
Per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, nonché per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili (secondo la normativa Uni En 13432:2002) o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio, le disposizioni riconoscono un credito d'imposta per gli anni 2019 e 2020 nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di detti materiali.
Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui sopra.
Le modalità di applicazione del credito d’imposta saranno definite da un successivo decreto interministeriale, che deve definire anche i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ai fini della fruizione del credito medesimo.

END OF WASTE

È invece stato stralciato dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa il provvedimento su 'End of waste' dalla manovra economica.Dopo i primi tentativi legislativi andati a vuoto, è stato depositato ieri in Senato un emendamento al Dl Semplifica che potrebbe offrire una svolta al tema dell’“end of waste”,finalizzato a definire i criteri “per la cessazione della qualifica di rifiuto”.Il testo propone anche l’istituzione presso il Ministero dell’Ambiente, del Registro Nazionale degli impianti autorizzati al fine di garantire massima trasparenza e pubblicità.Il decreto che rappresenta il punto finale di un recupero effettivo, punta ad introdurre le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto, ma anche dei criteri specifici per la loro attuazione uniforme da parte delle autorità competenti su tutto il territorio.Questi criteri prevedono l’individuazione dei materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero, i processi e le tecniche di trattamento consentiti ed infine i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto.

 

Chiara Lezzi

Environmental specialist




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