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Rassegna del 16 Maggio 2019
    

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Toner e dubbio amletico: RAEE o non RAEE?


Toner e dubbio amletico: RAEE o non RAEE?

La gestione delle cartucce e dei toner giunti a fine vita costituisce un problema annoso che ad oggi non ha ancora trovato concreta soluzione. Le difficoltà nascono fin dalla loro corretta classificazione: sono rifiuti o vanno considerati come imballaggi degli stessi? Oppure ancora come componenti di apparecchiature fuori uso (RAEE)? E, infine, quale Codice CER attribuire tra quelli disponibili nel Catalogo Europeo ? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza!

Le informazioni più importanti necessarie a classificare, e conseguentemente gestire in modo corretto, i rifiuti sono costituite dalla loro natura e dalla loro origine

Iniziamo con il precisare che generalmente con il termine “toner” si indicano erroneamente sia la sostanza (il “toner” vero e proprio), costituita da una polvere finissima, sia la cartuccia (l’involucro) che lo contiene e che siamo soliti inserire all’interno delle macchina da stampa.

Oltre alla confusione cui già di per sé l’errore appena visto conduce, sussiste da tempo ampio dibattito circa la possibilità di classificare o meno le cartucce come “Apparecchiatura Elettriche ed Elettronica - AEE”, destinate, quindi, a fine vita, a divenire RAEE ai sensi del D.L.vo 49/2014 .

Dibattito alimentato e non sopito dalla recente entrata in vigore dell’Open Scope a partire dal 15 agosto 2018, cui si è aggiunto quanto chiarito con nota n. 210 del 8 agosto 2018 dal Comitato di Vigilanza e Controllo del sistema RAEE, senza tralasciare quanto già previsto dal Decreto 13 febbraio 2014 sui CAM.

Importante, dapprima, è rilevare che la Direttiva (2012/19/UE) e la norma nazionale di recepimento (D.L.vo 49/2014) – a prescindere dalla recente estensione del campo di applicazione che, peraltro, non ha comportato alcuna modifica della definizione di AEE - si applicano esclusivamente ai prodotti finiti e non ai componenti necessari a fabbricare apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) o a quelli privi di “funzione indipendente”.

Ciò è desumibile direttamente da quanto disposto dall’art. 3, c. 1, lett. b), D.L.vo 49/2014, la quale esclude dal campo di applicazione del menzionato decreto “le apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un'altra apparecchiatura che è esclusa o che, non rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura”.

Peraltro, il documento predisposto dalla Direzione generale ambiente della Commissione europea per rispondere ai quesiti posti dalle imprese definisce i “prodotti finiti”, richiamando la definizione contenuta nella Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica, come:

«ogni dispositivo che ha una funzione diretta, un proprio contenitore e – se applicabile – porte e connessioni progettate per utilizzatori finali».

Per “funzione diretta” si intende «ogni funzione di un componente o di un prodotto finito che adempie all’uso previsto dal produttore nelle istruzioni d’uso per un utilizzatore finale. Questa funzione deve essere disponibile senza ulteriori adattamenti o connessioni diversi da quelli semplici che possono essere effettuati da chiunque».

Pertanto, un prodotto ricadrà nell’ambito di applicazione della Direttiva e del decreto legislativo 49/2014 solo ed esclusivamente nel caso in cui possa svolgere una funzione diretta per un utilizzatore finale.

Per quanto qui interessa, posto quindi che la nozione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica è rimasta tale – anche a fronte di indirizzi autorevoli ma palesemente contradditori sia a livello europeo che nazionale  - a parere di chi scrive, si dovrebbero pacificamente considerare come esclusi dalla normativa RAEE i componenti privi di funzione indipendente, come i toner.

Le difficoltà, tuttavia, non sono finite.

Resta da individuare il codice CER corretto, tenendo in adeguata considerazione la richiamata differenza tra polvere e cartuccia che la contiene.

Anche qui la soluzione non può definirsi univoca.

A titolo esemplificativo, si consideri quanto previsto dalle procedure per il recupero dei rifiuti non pericolosi contenute nel D.M. 5 febbraio 1998  al punto 13.20:

 

Tutt’altro che chiarificatore è stato poi il contributo del D.M. 22 ottobre 2008 di semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia di raccolta e trasporto per specifiche tipologie di rifiuti (cartucce e stampanti), nel quale si è indicato genericamente come “toner”, all’art. 1, comma 1, il gruppo cartuccia, con il codice 08.03.18 – toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17.
Segue, infine, il Decreto 13 febbraio 2014 – l’Allegato 2 in particolare , il quale al punto 3.1 si pronuncia come segue: “[…] si tenga conto che alle cartucce di toner e di inchiostro esauste, quando classificate come rifiuti, vengono attribuiti i codici CER 16.02.16 (componenti rimossi da apparecchiature fuori uso) e, se l’inchiostro o la polvere di toner contenuta è costituita anche da  sostanze pericolose il CER 16.02.15* (componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso). Il codice CER 08.03.18 corrisponde alla categoria toner per stampa esauriti (intesi come polvere di toner), diversi da quelli di cui alla CER 08.03.17* (toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose) […]”.
A fronte di un catalogo europeo dei rifiuti che non aiuta in tal senso e premesso che difficilmente il toner esausto risulta classificabile come rifiuto pericoloso , a parere di chi scrive, deve ritenersi preferibile l’attribuzione del CER non asteriscato 08 03 18 “toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*”, riservando il codice CER 16 02 16 “componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*” esclusivamente al caso di cartucce rimosse (presso gli impianti autorizzati di trattamento) da apparecchiature dismesse, senza ricadere nell’equivoco – come innanzi specificato - di considerarli come RAEE.
È, in ogni caso, sempre necessario, onde evitare facili errori di classificazione, fare sempre riferimento alle indicazioni fornite dal produttore, verificando con cura la scheda di sicurezza.
Sabrina Suardi
Environmental Consultant
FONTE: ESO, 16 maggio 2019.
 
  1.Il Catalogo Europeo dei Rifiuti – CER 2002 – è stato introdotto con la Decisione della Commissione europea 2000/532/CE. La Decisione comunitaria che ha istituito il nuovo CER, Decisione 2014/955/UE, modificando l’Allegato D alla Parte IV del D.L.vo 152/2006, ha condotto a una formalizzazione dei criteri da seguire per l’attribuzione dei codici identificativi ai rifiuti.
  2.Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
 3.O campo di applicazione aperto del D.L.vo 49/2014 - Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
In particolare, l’operatività del D.L.vo 49/2014 è stata estesa a tutte le AEE immesse sul mercato, classificate in sei categorie riportate nell’Allegato III dello stesso. Mantenendo la struttura precedente, l’Allegato IV formula l’elenco esemplificativo e non esaustivo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche appartenenti alle sei categorie di cui all’Allegato III, cui si aggiungono le categorie integrate dal Comitato di Vigilanza e Controllo del Sistema RAEE il 26 luglio 2018.
  4.Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani» e «Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro».
  5.Così P.PIPERE, Cartucce per stampanti e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in www.tuttoambiente.it.
  6.Ci si riferisce ai documenti FAQ della Commissione Europea del maggio 2005 e dell’aprile 2014 e alla recentissima nota n. 210 del 3 agosto 2018 del Comitato di Vigilanza e Controllo. Tutti contributi non legalmente vincolanti.
  7.Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
 8.Intitolato al “Piano d’Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)”.




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