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Il Decreto sui criteri ambientali minimi per le cartucce per stampanti individua una brillante soluzione al problema dell’end of waste- di Paolo Pipere


Il Decreto sui criteri ambientali minimi per le cartucce per stampanti individua una brillante soluzione al problema dell’end of waste- di Paolo Pipere

Il decreto sui criteri ambientali minimi per le cartucce per stampanti individua una brillante soluzione al problema dell’end of waste

Un rifiuto cessa di essere tale quando un trattamento di preparazione per il riutilizzo genera un prodotto. I criteri per individuare le caratteristiche dei prodotti sono contenuti in norme tecniche richiamate da una norma cogente.

 

Il recente decreto del ministero dell’ambiente 17 ottobre 2019 definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro, per l'affidamento del servizio integrato di ritiro di cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste e per la preparazione per il riutilizzo e la fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro rigenerate.

L’articolo 2 della disposizione citata definisce le cartucce rigenerate in questi termini:

«a)  cartucce  di  toner  e  a  getto  di  inchiostro   rigenerate (preparate per il riutilizzo):   
 cartucce derivanti da un  processo  di preparazione per il riutilizzo, vale a dire dalla sostituzione  delle parti usurate o mal funzionanti di cartucce esaurite e dal successivo riempimento con polvere di  toner  o  inchiostro,  in  conformità  a quanto indicato nelle norme tecniche DIN 33870-1;  DIN  33870-2;  DIN 33871-1; DIN 33871-2».

Una norma cogente - quindi una disposizione che deve essere necessariamente rispettata - richiama alcune norme tecniche, in questo caso tedesche (DIN - Deutsche Institut für Normung, Istituto tedesco per la standardizzazione), per individuare le caratteristiche che deve avere un prodotto derivante dal trattamento di preparazione per il riutilizzo di rifiuti costituiti da cartucce per stampanti esauste.

Il risultato di un processo di trattamento dei rifiuti può essere qualcosa di diverso dal rifiuto esclusivamente nel caso in cui sia divenuto, a tutti gli effetti, un prodotto. Questo è il senso profondo, da molti non ancora compreso, delle quattro condizioni dettate dall’articolo 184-ter del decreto legislativo 152/2006:

«1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana».

Negli ultimi mesi si è messo in dubbio, spesso strumentalmente, che le autorità locali competenti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di recupero, in assenza di regolamenti europei o decreti ministeriali sull’end of waste di un particolare flusso di rifiuti, potessero valutare “caso per caso”. La valutazione caso per caso è stata demonizzata, presentandola non come un’attenta valutazione dell’effettiva capacità del singolo impianto di trasformare i rifiuti in prodotti, ma come un’incauta legittimazione di criteri locali incapaci di garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale del principio della cessazione della qualifica di rifiuto, un elemento decisivo per realizzare concretamente la transizione a un modello di economia circolare.

La definizione del prodotto rigenerato mediante il riferimento a norme tecniche che individuano i requisiti prestazionali, merceologici, di sicurezza e ambientali dei beni di quel tipo e i metodi per verificarli è perciò un brillante esempio del metodo che potrebbe essere adottato per superare le polemiche sull’end of waste. Se, infatti, l’autorizzazione regionale o provinciale all’esercizio di un’attività di recupero stabilisce che al termine del processo devono essere ottenuti prodotti conformi a una norma cogente che richiama norme tecniche internazionali, europee o nazionali non vi è alcun rischio che si possano verificare applicazioni disomogenee delle disposizioni sulla cessazione della qualifica di rifiuto.

Una soluzione semplice, ben lontana dalle fantasie di chi annuncia che in pochi mesi saranno emanati decine di decreti ministeriali sull’end of waste, e perciò difficile a farsi. Non resta che appellarsi al buon senso: è evidente che un rifiuto non è più rifiuto solo quando torna ad essere un prodotto conforme ai requisiti prescritti dalle nome e dal mercato.

 

Paolo Pipere

consulente ambientale

 

Foto di Magnascan da Pixabay

 




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