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Gli obblighi del trasportatore di rifiuti da attività di manutenzione - di Paolo Pipere


Gli obblighi del trasportatore di rifiuti da attività di manutenzione - di Paolo Pipere

La finzione giuridica che consente alle imprese che effettuano attività di manutenzione di considerare una propria unità locale come luogo di produzione di rifiuti materialmente prodotti presso i clienti non esime dall’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

l decreto legislativo n. 152 del 2006, art. 266, comma 4, prevede che:


I rifiuti provenienti da attività di manutenzione […] si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività».
La finzione giuridica introdotta dalla norma non significa, però, che i manutentori possano trasportare con veicoli non iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali i rifiuti prodotti dai luoghi dove hanno effettuato gli interventi alla propria unità locale.


In proposito la terza sezione della Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 17460 del 10 maggio 2012, ha precisato che:


non può affermarsi la decorrenza della gestione dei rifiuti in senso tecnico solo dopo l'inizio dei deposito temporaneo:


a) sia perché nulla è dato sapere circa l'effettiva osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge per considerare legittima detta forma di deposito;
b) sia perché non vi è stata movimentazione all'interno di uno stesso compendio nel luogo reale di produzione dei rifiuti, bensì trasferimento comportante instradamento da tale luogo a quello giuridico di produzione. In tale situazione il trasporto in sé va considerato già attività di gestione di rifiuti».
Anche secondo il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il trasporto dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione richiede mezzi di trasporto iscritti all’Albo gestori ambientali. Rispondendo a un quesito, infatti, il dicastero dell’ambiente, richiamando la sentenza citata, ha affermato che:


.....trattandosi di interventi di manutenzione si rappresenta che al caso di specie possono trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 266 del d.lgs. 152/06 il quale stabilisce che il luogo di produzione dei rifiuti da attività di manutenzione può coincidere con il luogo diverso rispetto a quella effettiva di origine.

Ciò costituisce una fictio juris rispetto alla disciplina generale di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb) che fornisce precise indicazioni in merito al luogo di realizzazione del deposito temporaneo.

Questo non viene ad essere realizzato presso il reale luogo di produzione del rifiuto (sede dell’intervento di manutenzione), bensì in quello giuridico (fittizio)  rappresentato dalla sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. In quella sede verrà realizzato il deposito temporaneo, secondo indicazioni di cui all'ART. 183, xomma 1, lettera bb) del d.lgs 152/06, ma i rifiuti vi giungeranno nel rispetto della disciplina sul trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto, perchè la movimentazione del luogo effettivo di produzione al luogo giuridico di produzione del rifiuto avviene mediante trasporto su strada. (Cassazione Penale sezione III 10 Maggio 2012, n 17460).


Pertanto, qualsiasi trasporto di rifiuti, anche non pericolosi, effettuato dal produttore degli stessi anche in modo del tutto occasionale comporta l'obbligo della preventiva iscrizione dell'impresa o dell'ente alla'Albo nazionale gestori ambientali. L'artiolo 212, comma 8, del d.lgs. 152/2006, infatti dispone che:


I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni.


Conseguentemente il decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120 prescrive, all’articolo 8, che:


L'iscrizione all'Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività:


b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
L’esercizio di un’attività di raccolta e trasporto di rifiuti in assenza dell’iscrizione al predetto Albo configura il reato - attività di gestione di rifiuti non autorizzata - di cui all’articolo 256, comma primo, del D.Lgs. n. 152/2006.


In proposito la giurisprudenza è uniformemente orientata a ritenere che:


costituendo il reato di cui all'art. 256, comma primo, del d.lgs. n. 152 del 2006, un illecito istantaneo, è sufficiente per la sua integrazione anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, qualora tale condotta si configuri come un'illegittima attività di gestione di rifiuti (cfr. Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016, Rv. 266305)


Nel caso in cui sia necessario trasportare più di trenta kg o litri di propri rifiuti speciali classificati come pericolosi, è indispensabile, invece, iscriversi alla Categoria 5 – trasporto di rifiuti speciali pericolosi – dell’Albo nazionale gestori ambientali. In questo caso l’iscrizione è più complessa e comporta sia la nomina di un responsabile tecnico con specifica qualificazione professionale sia la prestazione di garanzie finanziarie.

Deve essere notato, infine, che con l’iscrizione l’impresa è autorizzata ad utilizzare determinati veicoli, identificati dalla targa, per il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti, precisate nel provvedimento d’iscrizione.

È indispensabile, pertanto, mantenere costantemente aggiornata l’iscrizione richiedendo l’inserimento dei nuovi veicoli e operando la cancellazione di quelli non più in uso.





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