Le possibili strategie di gestione del raggruppamento dei rifiuti nel luogo in cui sono stati prodotti.
Il raggruppamento dei rifiuti presso il luogo nel quale sono stati prodotti non richiede un’autorizzazione preventiva a condizione che avvenga, ferme restando le condizioni riferite alle sostanze pericolose presenti nei rifiuti, nel rispetto di determinati limiti temporali o quantitativi.
Il produttore dei rifiuti può liberamente scegliere se impegnarsi :
· a rispettare una frequenza minima trimestrale di asportazione dei medesimi dal magazzino dell’impresa o dell’ente oppure
· a non porre in deposito temporaneo quantitativi di rifiuti superiori a determinati limiti quantitativi, espressi in termini volumetrici e articolati in funzione della classificazione del rifiuto.
In quest’ultimo caso, l’avvio allo smaltimento o al recupero dei rifiuti deve sempre avvenire entro un anno dal momento in cui i rifiuti sono stati generati.
L’art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. n. 152/2006 fornisce sia la definizione della nozione di “deposito temporaneo”, sia l’articolazione del limiti quantitativi e temporali che devono essere rispettati al fine di non decadere dal beneficio di poter esercitare tale operazione propedeutica alla gestione dei rifiuti senza acquisire uno specifico titolo abilitativo:
«"deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
· i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
· i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
· il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
· devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
· per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo».
In particolare per i rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo il D.P.R. 120/2018 ha definito una diversa articolazione dei limiti:
«[…] b) le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative:
1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi.
In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno […]»
Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni che legittimano il deposito temporaneo comporta l’applicabilità delle sanzioni previste per l’abbandono dei rifiuti e per la gestione non autorizzata.
Da non confondersi con il deposito temporaneo sono il deposito preliminare (operazione di smaltimento D15) e la messa in riserva (operazione di recupero R13), attività di gestione dei rifiuti che necessitano di preventiva autorizzazione.
Paolo Pipere, Consulente giuridico ambientale