Le nuove disposizioni introducono alcune semplificazioni, ma restano indefinite sia le modalità di funzionamento del Registro nazionale elettronico per la tracciabilità dei rifiuti sia la transizione ai formulari e ai registri digitali
Il 26 settembre è entrato in vigore il decreto legislativo 116 che recepisce le modifiche apportate alla Direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) dalla Direttiva 2018/851/UE.
La norma modifica profondamente la parte quarta del decreto legislativo 152/2006 che disciplina la gestione dei rifiuti e, in particolare, il sistema degli adempimenti documentali previsti per garantirne la tracciabilità.
Tra gli interventi positivi possono essere citati la scelta di escludere dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e dall’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali, dal trattamento delle acque e dall’abbattimento dei fumi e non hanno più di dieci dipendenti.
I produttori di “rifiuti urbani non domestici” sono stati esentati dall’obbligo di emissione del formulario identificativo per i rifiuti trasportati con i propri veicoli, iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali, ai centri di raccolta comunali.
Le imprese che effettuano attività di manutenzione, piccoli interventi edili e pulizia o sanificazione potranno trasportare i rifiuti alla propria sede senza formulario ma con documento di trasporto; semplificazione che indirettamente conferma il precedente obbligo di emissione del FIR.
Sono state confermate anche le esclusioni dall’obbligo di tenuta del registro e di invio del MUD per le imprese agricole, i barbieri, le estetiste e i tatuatori.
Confermato, invece, per tutti i produttori di rifiuti pericolosi - compresi i liberi professionisti, le ditte individuali, i barbieri e le estetiste - l’obbligo di iscriversi al RENTRI e, probabilmente, di fornire i dati necessari a garantire la tracciabilità mediante l’uso dei formulari e dei registri digitali. In questo caso sembra che si proceda in direzione opposta rispetto alla semplificazione annunciata, anche perché quando saranno definiti i registri e i formulari digitali, con un decreto che si attende ormai da quasi tre anni, continueranno ad essere mantenuti in vita, per alcuni produttori di rifiuti, anche i vecchi documenti cartacei.
Un passo indietro inspiegabile anche sull’invio della quarta copia del formulario con posta elettronica certificata. L’invio può avvenire via PEC ma l’originale cartaceo deve essere conservato dal trasportatore o recapitato al produttore del rifiuto, con evidente azzeramento dei vantaggi connessi all’uso di strumenti informatici.
Incomprensibile anche il metodo utilizzato per riscrivere la norma. Un esempio fra i molti possibili: gli agricoltori, in quanto produttori di rifiuti pericolosi, sono compresi tra i soggetti obbligati a tenere il registro di carico e scarico (art. 190, comma 1), ma il comma 5 del medesimo articolo prevede che «sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila» e, nella riga successiva, il comma 6 introduce un colpo di scena, escludendo dall’obbligo di tenuta del registro «gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi» a condizione che conservino per tre anni i formulari. Tutti gli agricoltori sono quindi esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico, ma per capirlo sono stati necessari tre, inutili, passaggi.
Anche gli altri decreti legislativi riservano molte novità, alcune tra le più rilevanti sono sintetizzate di seguito.
RAEE, pile e accumulatori
Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118
Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Relazione annuale del MATTM alla Commissione Europea sull’attuazione Direttiva RAEE
Silenzio assenso per approvazione statuti nuovi sistemi collettivi RAEE
Nuovo «Art. 24-bis (Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico). - 1. Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del presente decreto».
Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 [pile e accumulatori]
Relazione annuale del MATTM alla Commissione Europea;
Veicoli fuori uso
Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119
Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che
modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
Aggiornamento riferimenti normativi
«3-bis. I produttori dei veicoli assicurano le migliori prestazioni ambientali e l'efficienza dei centri di raccolta convenzionati attraverso la verifica dei modelli unici di dichiarazione ambientale previsti all'articolo 11, comma 3, e del possesso, ove disponibile, delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio ambientale interno all'azienda.»
Obbligo sistema di pesatura per i centri di raccolta entro il 31/12/2020. Qualora tale adeguamento non fosse possibile nel termine previsto, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può concedere, per un periodo di ulteriori dodici mesi, l'utilizzo di sistemi di pesatura alternativi anche esterni al centro di raccolta
Il gestore del centro di raccolta garantisce la tracciabilità, con l'indicazione sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio
Discariche
Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121
Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
«Art. 1 (Finalità). - 1. Il presente decreto garantisce una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un'economia circolare e adempiere i requisiti degli articoli 179 e 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di prevedere, mediante requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell'aria, sul patrimonio agroalimentare, culturale e il paesaggio, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica».
«i) "rifiuti biodegradabili": qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone, rifiuti in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432 o EN 14995;»
«4-bis. A partire dal 2030 è vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri per la individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale, nonché un elenco anche non esaustivo dei medesimi, sono definiti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto adottato ai sensi dell'articolo 16-bis […].
4-ter. Entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica deve essere ridotta al 10 per cento, o a una percentuale inferiore, del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti» […].
Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi
Art. 6 elenco dei rifiuti non ammessi in discarica
Paolo Pipere,
consulente giuridico ambientale