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Rassegna del 2 Ottobre, 2020
    

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Rifiuti. Il recepimento delle direttive europee sull’economia circolare modifica radicalmente le norme nazionali e gli adempimenti


Rifiuti. Il recepimento delle direttive europee sull’economia circolare modifica radicalmente le norme nazionali e gli adempimenti

Le nuove disposizioni introducono alcune semplificazioni, ma restano indefinite sia le modalità di funzionamento del Registro nazionale elettronico per la tracciabilità dei rifiuti sia la transizione ai formulari e ai registri digitali

Il 26 settembre è entrato in vigore il decreto legislativo 116 che recepisce le modifiche apportate alla Direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) dalla Direttiva 2018/851/UE.

La norma modifica profondamente la parte quarta del decreto legislativo 152/2006 che disciplina la gestione dei rifiuti e, in particolare, il sistema degli adempimenti documentali previsti per garantirne la tracciabilità.

Tra gli interventi positivi possono essere citati la scelta di escludere dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e dall’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali, dal trattamento delle acque e dall’abbattimento dei fumi e non hanno più di dieci dipendenti.

I produttori di “rifiuti urbani non domestici” sono stati esentati dall’obbligo di emissione del formulario identificativo per i rifiuti trasportati con i propri veicoli, iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali, ai centri di raccolta comunali.

Le imprese che effettuano attività di manutenzione, piccoli interventi edili e pulizia o sanificazione potranno trasportare i rifiuti alla propria sede senza formulario ma con documento di trasporto; semplificazione che indirettamente conferma il precedente obbligo di emissione del FIR.

Sono state confermate anche le esclusioni dall’obbligo di tenuta del registro e di invio del MUD per le imprese agricole, i barbieri, le estetiste e i tatuatori.

Confermato, invece, per tutti i produttori di rifiuti pericolosi - compresi i liberi professionisti, le ditte individuali, i barbieri e le estetiste - l’obbligo di iscriversi al RENTRI e, probabilmente, di fornire i dati necessari a garantire la tracciabilità mediante l’uso dei formulari e dei registri digitali. In questo caso sembra che si proceda in direzione opposta rispetto alla semplificazione annunciata, anche perché quando saranno definiti i registri e i formulari digitali, con un decreto che si attende ormai da quasi tre anni, continueranno ad essere mantenuti in vita, per alcuni produttori di rifiuti, anche i vecchi documenti cartacei.

Un passo indietro inspiegabile anche sull’invio della quarta copia del formulario con posta elettronica certificata. L’invio può avvenire via PEC ma l’originale cartaceo deve essere conservato dal trasportatore o recapitato al produttore del rifiuto, con evidente azzeramento dei vantaggi connessi all’uso di strumenti informatici.

Incomprensibile anche il metodo utilizzato per riscrivere la norma. Un esempio fra i molti possibili: gli agricoltori, in quanto produttori di rifiuti pericolosi, sono compresi tra i soggetti obbligati a tenere il registro di carico e scarico (art. 190, comma 1), ma il comma 5 del medesimo articolo prevede che «sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila» e, nella riga successiva, il comma 6 introduce un colpo di scena, escludendo dall’obbligo di tenuta del registro «gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi» a condizione che conservino per tre anni i formulari. Tutti gli agricoltori sono quindi esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico, ma per capirlo sono stati necessari tre, inutili, passaggi.

Anche gli altri decreti legislativi riservano molte novità, alcune tra le più rilevanti sono sintetizzate di seguito.

 

RAEE, pile e accumulatori

Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118

Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva  (UE)  2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e  accumulatori  e ai rifiuti di  pile  e accumulatori  e  2012/19/UE  sui  rifiuti  di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Relazione annuale del MATTM alla Commissione Europea sull’attuazione Direttiva RAEE

Silenzio assenso per approvazione statuti nuovi sistemi collettivi RAEE

Nuovo «Art. 24-bis (Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico). - 1. Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del presente decreto».

Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 [pile e accumulatori]

Relazione annuale del MATTM alla Commissione Europea;

 

Veicoli fuori uso

Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119

Attuazione  dell'articolo  1  della  direttiva  (UE)  2018/849, che
modifica la direttiva  2000/53/CE  relativa  ai  veicoli  fuori  uso.

Aggiornamento riferimenti normativi

«3-bis. I produttori dei veicoli assicurano le  migliori  prestazioni ambientali  e  l'efficienza  dei  centri  di  raccolta  convenzionati attraverso la  verifica dei modelli unici di dichiarazione  ambientale previsti all'articolo 11, comma 3, e del possesso,  ove  disponibile, delle  certificazioni  ISO  9001  e  14001,  EMAS  o  altro   sistema equivalente di gestione della qualità  sottoposto  ad  audit  e  che comprenda  anche  i  processi  di  trattamento  ed  il   monitoraggio ambientale interno all'azienda.»

Obbligo sistema di pesatura per i centri di raccolta entro il 31/12/2020. Qualora tale adeguamento non fosse possibile nel termine previsto, l'autorità  competente  al rilascio  dell'autorizzazione  può  concedere,  per  un  periodo  di ulteriori dodici mesi, l'utilizzo di sistemi di pesatura  alternativi anche esterni al centro di raccolta

Il  gestore  del centro di raccolta garantisce la  tracciabilità,  con  l'indicazione sui  documenti  di  vendita,  dei  ricambi   matricolati   posti   in commercio

 

Discariche

Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121

Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la  direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

«Art. 1 (Finalità). - 1. Il presente  decreto  garantisce  una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei  rifiuti,  in particolare di quelli idonei al riciclaggio o al  recupero  di  altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un'economia circolare e adempiere  i  requisiti  degli  articoli  179  e  182  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di prevedere, mediante requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure,  procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre  il  più  possibile  le ripercussioni negative sull'ambiente, in  particolare  l'inquinamento delle  acque  superficiali,  delle  acque  di  falda,  del  suolo   e dell'aria, sul patrimonio agroalimentare, culturale e il paesaggio, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana  risultanti  dalle  discariche  di  rifiuti,  durante l’intero ciclo di vita della discarica».

«i)  "rifiuti biodegradabili": qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio,  rifiuti  di alimenti, rifiuti dei  giardini,  rifiuti  di  carta  e  di  cartone, rifiuti in plastica  biodegradabile  e  compostabile  certificata  EN 13432 o EN 14995;»

«4-bis. A partire dal 2030 è vietato lo smaltimento in discarica di  tutti  i  rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in  particolare  i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il  collocamento in discarica produca il miglior  risultato  ambientale  conformemente all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152.  I criteri per la individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il  miglior  risultato  ambientale,  nonché  un elenco anche non esaustivo dei medesimi, sono definiti  dal  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  con  decreto adottato ai sensi dell'articolo  16-bis […].

4-ter. Entro il 2035 la quantità di rifiuti  urbani  collocati in discarica deve essere ridotta al 10 per cento, o a una percentuale inferiore, del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti» […].

Regole  per  calcolare  il  conseguimento  degli obiettivi

Art. 6 elenco dei rifiuti non ammessi in discarica

 

Paolo Pipere,

consulente giuridico ambientale




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