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Rassegna del 31 Maggio 2018
    

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Apparecchiature elettriche ed elettroniche. Disponibili le linee guida ministeriali per il passaggio all’ambito di applicazione aperto della Direttiva RAEE


Apparecchiature elettriche ed elettroniche. Disponibili le linee guida ministeriali per il passaggio all’ambito di applicazione aperto della Direttiva RAEE

Dal 15 agosto molti apparecchi saranno per la prima volta sottoposti al regime della responsabilità estesa del produttore: l’impresa che immette sul mercato questo genere di prodotti dovrà organizzare e finanziare la raccolta differenziata e il recupero dei rifiuti.

Di Paolo Pipere, Consulente giuridico ambientale, Segretario nazionale Associazione italiana esperti ambientali

Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato le «Indicazioni operative per la definizione dell’ambito di applicazione “aperto” del decreto legislativo n. 49/2014». Uno strumento molto importante per comprendere meglio quali apparecchiature elettriche ed elettroniche potranno beneficiare delle limitate esclusioni previste dalla Direttiva 2012/19/UE e dal decreto legislativo che ha recepito la norma europea.
Dal 15 agosto, infatti, cambierà radicalmente l’approccio all’individuazione dei prodotti sottoposti agli obblighi previsti dalle due norme: tutti gli apparecchi che rispondono alla definizione giuridica di apparecchiatura elettrica ed elettronica rientreranno nell’ambito di applicazione tranne quelli che potranno beneficiare di una delle poche esclusioni. Alcune delle esclusioni previste sono di agevole comprensione, come ad esempio quella per i prodotti destinati ad essere inviati nello spazio o quella per le lampade ad incandescenza, mentre per altre i problemi interpretativi non sono di facile soluzione.
Il D.Lgs. 49/2014 assegna al Comitato di Vigilanza e Controllo RAEE il compito di determinare l’inclusione di prodotti o categorie di prodotti dall’ambito di applicazione della norma, per questo motivo la pubblicazione recentemente diffusa è molto importante.
Il Comitato di Vigilanza e Controllo RAEE, a differenza delle imprese che operano nel settore, ritiene che il passaggio all’open scope non comporterà problemi e si dichiara disponibile a supportare gli operatori economici per garantire la “corretta classificazione” dei singoli prodotti. L’organismo ministeriale, però, prevede un: “Sicuro aumento delle quantità di AEE immesse sul mercato e delle quantità di RAEE che dovranno essere raccolti”
L’introduzione della pubblicazione ministeriale contiene un elenco delle norme e dei documenti predisposti sia dalle istituzioni europee sia dall’associazione dei Registri nazionali dei produttori di AEE (EWRN) utilizzati per la redazione delle linee-guida.
Le linee-guida perseguono l’obiettivo dell’uniforme applicazione a livello nazionale, pur tenendo in considerazione “anche gli orientamenti sin qui emersi a livello europeo”.
La pubblicazione, articolata in sezioni dedicate alla definizione dell’ambito di applicazione e all’elencazione delle specifiche esclusioni, contiene alcuni esempi di prodotti inclusi o esclusi in larga parte coincidenti con le indicazioni non vincolanti formulate dalla Commissione europea nel 2014. Il Comitato di vigilanza e controllo, inoltre, comunica le modalità per la valutazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, specificando che è necessario presentare la documentazione tecnica relativa al singolo prodotto.
Per quanto riguarda la definizione fondamentale, la nozione di apparecchiature che “dipendono per un corretto funzionamento dall’energia elettrica” la guida si limita a ricordare che per la Commissione europea le AEE sono dispositivi la “dipendenza” dalla corrente elettrica o da campi elettromagnetici si concretizza:

  • “nel necessitare di elettricità come energia primaria per svolgere la funzione base;
  • nel fatto che quando l’elettricità è interrotta, non possono svolgere la loro funzione di base”


Elettricità per il corretto funzionamento
Specificando, inoltre, in completa conformità con le indicazioni della Commissione europea, che la condizione di “corretto funzionamento” è quella per la quale la circolazione della corrente elettrica o l’emissione di campi elettromagnetici determina la funzione d’uso principale (funzione primaria) per la quale il prodotto è stato progettato e costruito. Pertanto, come si legge sia nel documento italiano sia in quello europeo: “Se l'energia elettrica viene utilizzata solo per le funzioni di supporto o di controllo, questo tipo di apparecchiatura non rientra nella definizione di AEE di cui all’art. 4 del d.lgs. 49/2014”. E ancora, riportando gli esempi già utilizzati dalla Commissione: “Tra le apparecchiature che non necessitano di energia elettrica per svolgere la loro funzione di base, ma richiedono solo, ad esempio, una scintilla per iniziare, ci sono le falciatrici a benzina e le cucine a gas con sola accensione elettronica. Analogamente, le caldaie a gas che per il loro corretto funzionamento dipendono solo dal gas, e per le quali l’energia elettrica svolge solo una funzione di supporto e controllo, sono escluse”.

Limitazione della tensione
La guida ministeriale si discosta invece dalle indicazioni europee, lacunose sul punto, in merito all’applicazione dei limiti superiori di tensione.
“La definizione di AEE, inoltre, individua specifiche tipologie di apparecchiature, rientranti nell’ambito di applicazione:

  • apparecchiature “di generazione” sono quelle che generano segnali di tensione nei limiti indicati nella su menzionata definizione di AEE;
  • apparecchiature “di trasferimento” sono quelle che trasferiscono segnali elettrici nei limiti di ampiezza della tensione, indicati nella su menzionata definizione di AEE;
  • apparecchiature “di misurazione” sono quelle che rilevano ed analizzano segnali elettrici nei limiti di ampiezza di tensione indicati, sempre dalla menzionata definizione di AEE, e segnali elettromagnetici”.

Le indicazioni relative ai limiti di tensione delle AEE di generazione, trasferimento e misura non sono, infatti, riscontrabili nei documenti ufficiali europei.

Componenti
La questione della distinzione tra prodotti i finiti, ai quali si applicano la Direttiva e il decreto legislativo 49/2014, e i componenti, ai quali non si applica, è affrontata nei seguenti termini: “Le FAQ della RAEE 2 confermano che i componenti, rientrano tra quegli oggetti che, quando assemblati, permettono ad una AEE di lavorare correttamente precisando che i componenti immessi sul mercato separatamente, per essere utilizzati per fabbricare o riparare una AEE, ricadono fuori dallo scopo della direttiva a meno che non abbiano essi stessi una funzione indipendente”.
“Per “funzione indipendente”, s’intende l’attitudine di un prodotto a svolgere la propria funzione primaria, ovvero quella per la quale è stato progettato, “indipendentemente” dall’assemblaggio/integrazione in un altro prodotto o apparecchiatura.
Conseguentemente, qualora la funzione primaria del componente si manifesti solo con l’assemblaggio/integrazione dello stesso in un’altra apparecchiatura al fine di consentire il suo corretto funzionamento, allora il componente è escluso dall’ambito di applicazione della normativa RAEE. Viceversa, se la funzione primaria del componente è autonoma dalla funzione primaria dell’AEE per la quale è stata fabbricata o da quella dell’AEE riparata, tale componente è esso stesso un’AEE e, pertanto, incluso nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 2 del d.lgs. 49/14”.
 “A titolo esemplificativo l’hard disk di un computer è componente se integrato o assemblato all’interno del case del computer, viceversa è un’AEE se munito di proprio case, con funzione di memorizzazione di dati autonoma disponibile senza ulteriori operazioni o connessioni oltre a quelle semplici che possono essere eseguite da qualsiasi persona”.
In termini generali non sembra però che sia stato sufficientemente chiarito che cosa si intende come “componente con funzione indipendente”: nell’esempio citato la distinzione è chiara, ma si può dire altrettanto per un motore elettrico? Un motore non assemblato in un’AEE è a sua volta un’AEE?

Cavi elettrici
Le linee guida del Comitato di vigilanza e controllo affermano che: “i cavi elettrici privi di connettori per il cablaggio interno delle apparecchiature, da installare per il collegamento permanente, in particolare negli edifici, non sono AEE poiché richiedono altri elementi (i connettori) per svolgere la propria funzione di trasferimento di corrente”. Le indicazioni della Commissione europea, invece, non operano nessuna distinzione tra cavi con connettori o senza, mentre precisano che i cavi utilizzati per fabbricare AEE sono esclusi dall’ambito di applicazione.

Utensili industriali fissi di grandi dimensioni
Al fine della corretta applicazione delle esclusioni per gli utensili e per le installazioni di “grandi dimensioni” è decisivo che vengano ufficialmente forniti tali parametri dimensionali.
Il documento ministeriale precisa che la locuzione grandi dimensioni:
“Si riferisce sia alle prestazioni dell’utensile che alle sue reali dimensioni. Sebbene la direttiva non definisca in termini dimensionali cosa si intenda per “grandi dimensioni”, EWRN, il network dei registri europei, ha fornito i seguenti parametri per uniformare la definizione:

  • i. Peso: maggiore di 2 tonnellate;
  • ii. Volume: 15,625 m3 o superiore (per es. un utensile di dimensioni di 2,5m * 2,5m * 2,5m)

I parametri i. e ii., secondo le indicazioni EWRN, devono essere entrambi rispettati”.

Per quanto riguarda, invece, le installazioni fisse di grandi dimensioni l’installazione deve “possedere o eccedere” uno dei seguenti criteri:

  • quando è installata o disinstallata, deve essere trasportata in un container ISO da 1 TEU (610 cm) o più e dalla somma totale delle sue parti deriva una cubatura uguale o superiore a 32,07m3 risultante da 5,71m * 2,35 m * 2,39 m;
  • quando installata e disinstallata deve essere trasportata in un autoarticolato di 44 tonnellate o superiore;
  • per l’installazione o la disinstallazione è necessaria una gru pesante;
  • per l’installazione è necessario fare modifiche strutturali nell’ambiente in cui va inserita;
  • l’installazione ha bisogno di una potenza elettrica nominale uguale o superiore a 375 kW.

 

Di Paolo Pipere, Consulente giuridico ambientale, Segretario nazionale Associazione italiana esperti ambientali




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