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Le indicazioni del Ministero dell’ambiente sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
In un recente incontro tecnico il Ministero ha presentato le linee guida per definire se un’apparecchiatura elettrica rientrerà o meno nel nuovo ambito di applicazione delle norme sui RAEE e fornito alcune risposte alle domande delle imprese e delle associazioni
Di Paolo Pipere, Consulente giuridico ambientale, Segretario nazionale Associazione italiana esperti ambientali
Il 7 giugno il Comitato di vigilanza e controllo sui RAEE, le pile e gli accumulatori ha presentato alle imprese e alle associazioni imprenditoriali le «Indicazioni operative per la definizione dell’ambito di applicazione “aperto” del decreto legislativo n. 49/2014».
L’incontro si è aperto con una lunga premessa volta a rassicurare gli operatori: i cambiamenti saranno minimi, la definizione di apparecchiatura elettrica ed elettronica resta la medesima, dal 15 di agosto sarà tutto più facile perché le categorie di apparecchi non saranno più 10 ma solo 6, non tutto verrà sottoposto alle disposizioni sui RAEE da quella data. Queste, in estrema sintesi, le argomentazioni sviluppate dai rappresentanti del Ministero.
Originale la tesi esposta: prima con dieci categorie non si sapeva dove collocare tutte le apparecchiature, in futuro con sei il problema sarà ridotto al minimo. Il punto, in realtà, è un altro. In precedenza le dieci categorie di apparecchiature definivano l’ambito di applicazione della Direttiva 2014/19/UE e della norma nazionale, quindi se un’apparecchiatura non poteva essere collocata in nessuna delle categorie era completamente esclusa dagli obblighi; da Ferragosto, invece, secondo le disposizioni della Direttiva tutte le apparecchiature rientreranno necessariamente in una delle sei categorie e saranno esentati solo i prodotti ai quali si applica una specifica esclusione. Il vero problema, quindi, è quello di comprendere nel dettaglio a quali prodotti si applicano i criteri di esclusione. Criteri che, evidentemente, devono essere quanto più possibile univocamente interpretabili, pena l’elusione della norma e il mancato raggiungimento degli obiettivi di tutela dell’ambiente e della salute che sia le norme europee sia quelle nazionali si propongono di conseguire.
Curiosa, inoltre, l’affermazione secondo la quale poco o nulla cambierà se non per il fatto che i prodotti inclusi nell’ambito di applicazione raddoppieranno e gli obiettivi di raccolta differenziata e di recupero diventeranno ancora più difficili da raggiungere.
Le indicazioni indispensabili
Le questioni ancora aperte dopo l’incontro sono sostanzialmente le seguenti, tutte decisive per una corretta applicazione della norma.
Come distinguere i componenti dai prodotti finiti, dato che le norme si applicano solo a questi ultimi? Che cosa significa, con precisione, che il componente con “funzione indipendente” è incluso nell’ambito di applicazione? Un motore elettrico, per esempio, è solo un componente di altri prodotti o, al contrario è esso stesso un prodotto finito?
Che cosa significa che un’apparecchiatura è esclusa se “specificamente progettata” per un’installazione o un prodotto che è escluso o non rientra nell’ambito di applicazione della norma? L’esclusione si applica ai prodotti progettati per una tipologia di applicazioni, per esempio per essere parte dei sistemi di distribuzione dei bagagli negli aeroporti (installazioni escluse dall’ambito di applicazione) oppure solo per le apparecchiature progettate e realizzate su singola commessa del cliente (per quell’impianto di quell’aeroporto)? Le linee guida ministeriali non chiariscono fino in fondo questo aspetto, ma nel corso dell’incontro è stata fornita l’interpretazione secondo la quale esclusivamente i prodotti realizzati su specifica commessa del cliente possono beneficiare dell’esclusione prevista per gli apparecchi che sono parte di installazioni fisse di grandi dimensioni.
Sottocategorie e quesiti
Il Comitato di vigilanza e controllo, infine, ha anticipato che nel Registro dei produttori saranno inserite ulteriori sottocategorie oltre a quelle già previste dal D.Lgs. 49/2014 e che è possibile richiedere indicazioni sull’esclusione o inclusione di specifici prodotti fornendo documentazione tecnica di dettaglio. Una prospettiva, quest’ultima, sicuramente interessante che però viene offerta a poche settimane dalla scadenza del 15 agosto. È importante ricordare che il mancato rispetto delle disposizioni del decreto legislativo citato comporta pesanti sanzioni amministrative pecuniarie, alcune delle quali applicabili per ogni prodotto immesso sul mercato nazionale. Di Paolo Pipere, Consulente giuridico ambientale, Segretario nazionale Associazione italiana esperti ambientali
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