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Apparecchi elettrici ed elettronici. Che cosa cambia con il passaggio all’ambito di applicazione aperto della Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche?


Apparecchi elettrici ed elettronici. Che cosa cambia con il passaggio all’ambito di applicazione aperto della Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche?

Molte apparecchiature elettriche ed elettroniche di impiego professionale dal 15 agosto sono sottoposte alle prescrizioni delle norme sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Quali sono le principali conseguenze per le imprese?

di Paolo Pipere, Consulente giuridico ambientale

Il passaggio al periodo dell’ambito di applicazione aperto della Direttiva RAEE e della norma nazionale di recepimento, il decreto legislativo 49/2014, implica la necessità di sottoporre ad accurata analisi i prodotti in catalogo per comprendere se le apparecchiature sono sottoposte alle prescrizioni previste dalle norme citate.
In passato molti prodotti di impiego professionale erano chiaramente esclusi dal campo di applicazione di queste norme perché non rientravano in nessuna delle dieci categorie di apparecchiature previste. Dal 15 agosto 2018, considerato che «tutte le AEE [Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche] sono classificate nelle categorie dell'allegato III» [quello che definisce l’ambito di applicazione] per effetto dell’articolo 2 della Direttiva, si pongono fondamentalmente due problemi. In primo luogo, è indispensabile accertare se il prodotto deve essere considerato come “prodotto finito” o come “componente privo di funzione indipendente”, perché i primi potrebbero rispondere alla definizione di “apparecchiatura elettrica ed elettronica” e comportare obblighi per il fabbricante, per l’importatore o per il soggetto che vende con proprio marchio prodotti fabbricati da terzi, mentre i componenti non sono, invece, assoggettati a queste disposizioni. In secondo luogo, appurato che il prodotto è un’apparecchiatura elettrica ed elettronica, definita come: «le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua», è indispensabile valutare se il prodotto può beneficiare di una delle esclusioni previste.

Linee guida ministeriali

Purtroppo, anche se nel mese di maggio di quest’anno il Comitato di vigilanza e controllo sui RAEE del ministero dell’ambiente ha pubblicato una linea guida sulla transizione all’Open Scope, molti problemi sono ancora aperti. In particolare, la distinzione fra apparecchiatura e componente privo di funzione indipendente non è stata definitivamente chiarita, come invece è avvenuto in Francia, e i criteri di esclusione non sono univocamente interpretati né in Italia né negli altri Paesi dell’Unione Europea. Per un produttore di apparecchiature professionali è cruciale comprendere, per esempio, se un motore elettrico è un componente dotato di funzione indipendente, e quindi sottoposto alle disposizioni sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, oppure no. L’orientamento prevalente, al momento, è quello di considerare i prodotti di questo tipo come componenti e pertanto, secondo le indicazioni del Comitato di vigilanza e controllo, esclusi perché: «qualora la funzione primaria del componente si manifesti solo con l’assemblaggio/integrazione dello stesso in un’altra apparecchiatura al fine di consentire il suo corretto funzionamento, allora il componente è escluso dall’ambito di applicazione della normativa RAEE».
I problemi interpretativi però non mancano, sia perché le indicazioni ufficiali della Commissione europea risalgono al 2014 e non sono legalmente vincolanti sia in quanto non si è formato un orientamento giurisprudenziale utile a garantire la corretta interpretazione delle norme. La Corte di giustizia dell’unione europea finora si è espressa esclusivamente su una questione di limitata rilevanza: l’inclusione nell’ambito di applicazione dei dispositivi per l’apertura delle porte dei box.

Gli adempimenti per le imprese
Fondamentalmente gli adempimenti sono costituiti dall’iscrizione, o dall’ampliamento della precedente iscrizione, al Registro nazionale dei soggetti tenuti a finanziare la gestione dei RAEE (www.registroaee.it); dal versamento della quota annuale di iscrizione al Registro; dall’adesione, o dall’ampliamento dell’adesione, a un sistema collettivo per adempiere agli obblighi di raccolta differenziata e di recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; dalla marcatura dei prodotti, in modo che sia univocamente identificabile l’impresa che ha immesso sul mercato italiano il dispositivo; dall’informazione agli utilizzatori professionali in merito alla possibilità di restituire gratuitamente il RAEE al produttore dell’apparecchio; dall’informazione ai gestori degli impianti di trattamento sulle corrette modalità di disassemblaggio dei prodotti divenuti rifiuti; dalla dichiarazione annuale del peso dei prodotti immessi sul mercato e, infine, dall’apposizione sul prodotto del simbolo del cassonetto barrato, per segnalare che i RAEE devono essere avviati ad una specifica raccolta differenziata dei rifiuti.

I criteri di esclusione dei prodotti
I tre criteri di esclusione più rilevanti per i produttori di apparecchiature professionali sono essenzialmente quelli previsti per le “parti di apparecchiature escluse dall’ambito di applicazione”, per i prodotti “specificamente progettati” per essere parte di una “installazione fissa di grande dimensione” e per le parti di “utensili industriali fissi di grandi dimensioni”. Purtroppo proprio rispetto a questi tre criteri vi sono rilevanti difficoltà interpretative. Mentre criteri di esclusione come quello previsto per le apparecchiature “destinate ad essere inviate nello spazio” sono pressoché univocamente interpretabili, per altri i problemi sono ancora in buona parte irrisolti.
È perciò necessaria un’attenta valutazione del singolo prodotto a catalogo, perché per le violazioni della norma sono previste pesanti sanzioni amministrative pecuniarie, spesso commisurate al numero di pezzi immessi sul mercato, per esempio, senza rispettare l’obbligo di marcatura o di apposizione del simbolo del cassonetto barrato.

 

di Paolo Pipere, Consulente giuridico ambientale




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