25/06/2021
Con il decreto legislativo 116/2020, la norma di recepimento delle direttive europee che nel 2018 hanno modificato la direttiva quadro sui rifiuti e quella sugli imballaggi, è stato introdotto l’obbligo di etichettatura ambientale di tutti gli imballaggi. Il decreto ha, infatti, previsto la modifica del decreto legislativo 152/2006, il cosiddetto “testo unico ambientale”.
La norma prescriveva che:
«Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione».
La Commissione europea non ha però, ad oggi, definito alcuna metodologia di etichettatura per “facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi” e non è ancora del tutto chiaro quali siano le norme tecniche UNI applicabili.
La disposizione nazionale è entrata in vigore il 26 settembre 2020, non prevedeva alcun periodo transitorio e prescriveva due tipi di etichettatura: la prima finalizzata a fornire indicazioni per “facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi” e a “dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”, la seconda volta a rendere nota la composizione dell’imballaggio (carta, specifico polimero, vetro, ecc.) sulla base del sistema di codifica definito dalla Decisione della Commissione Europea n. 129 del 28 gennaio 1997.
Obbligo immediato
La scelta di rendere immediatamente obbligatoria questa etichettatura ha comportato difficoltà applicative che hanno condotto le associazioni imprenditoriali a richiedere l’introduzione di un regime transitorio, almeno con riferimento all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (da 5.200 euro a 40.000 euro) previste per la violazione dell’obbligo. La pena si applicava a chiunque immettesse nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di etichettatura previsti all'articolo 219, comma 5, e quindi, secondo l’interpretazione prevalente, sia ai produttori e agli importatori di imballaggi sia agli utilizzatori degli stessi.
Sospensione parziale
Successivamente, con il decreto legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito in legge n. 21 del 26 febbraio 2021, è stata disposta la sospensione dell’applicazione – fino al 31 dicembre 2021 – del primo periodo del comma 5, dell’art. 219 del decreto legislativo n. 152 del 2006, perciò dal primo tipo di etichettatura, mantenendo l’obbligo di apporre agli imballaggi la codifica prevista dalla Decisione europea.
Rinvio al 2022
Con il più recente decreto legge n. 41 del 2021, convertito con la L. 21 maggio 2021 n. 69, è stata disposta la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell'applicazione di tutto il comma 5, dell’ articolo 219 del d.lgs. n. 152 del 2006 in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi ed è stato previsto, inoltre, che “i prodotti privi dei requisiti prescritti dall’art. 219, comma 5 e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.”
La nota ministeriale
Il Ministero della transizione ecologica, con una nota del 17 maggio, ha fornito chiarimenti sull’applicazione, a partire dall’anno prossimo, dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi.
In primo luogo, il ministero ha precisato che i produttori degli imballaggi sono certamente i soggetti obbligati ad identificare correttamente il materiale di imballaggio in funzione della codifica alfa numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE, ma considerato che: “le informazioni previste per una corretta etichettatura degli imballaggi […] sono molto spesso condivise tra il produttore e l’utilizzatore dell’imballaggio stesso, in ragione del suo effettivo utilizzo […] Ne deriva che, al fine di prevedere un’adeguata e idonea informazione ambientale degli imballaggi come previsto dal comma 5, dell’art. 219 del TUA, l’obbligo di etichettatura deve ricadere anche in capo agli utilizzatori degli imballaggi».
In secondo luogo, il dicastero della transizione ecologica apre a una diversa modalità di etichettatura degli imballaggi neutri, privi di grafica o stampa, e dell’imballaggio terziario ritenendo che in questi casi: “si considera ottemperato l’obbligo di identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio, laddove il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali”.
Il ricorso a strumenti digitali (come App, QR code, codice a barre o, ove non siano percorribili nemmeno queste strade, la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet) è stato previsto anche per gli “imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione”.
Nessun obbligo di etichettatura ambientale, secondo la nota ministeriale, per gli imballaggi destinati all’esportazione perché: “tale obbligatorietà, non essendo ancora armonizzata a livello europeo rispetto alla tipologia di informazioni da dover prevedere con l’etichettatura, nonché alle modalità di applicazione, deve essere riferita esclusivamente agli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, nonché prodotti, riempiti e importati in Italia”. Gli imballaggi esportati, pertanto, dovranno sottostare alle normative specifiche del Paese di destino.
L’insegnamento fondamentale
La vicenda dell’immediata introduzione dell’obbligo di etichettatura degli imballaggi, della necessità di sospenderlo parzialmente e poi di rinviarne l’applicazione, mette in luce in modo evidente come sia necessario operare in modo differente. Solo con un’attenta valutazione, preventiva e condotta tramite il coinvolgimento di tutti gli stakeholders, dell’effettiva efficacia ambientale e della sostenibilità degli impatti organizzativi e di economici generati da una misura di questo genere si può evitare di dover ritornare sui propri passi. Questo approccio è quello previsto dall’Unione Europea, quando precisa che: «Le valutazioni d'impatto determinano se è necessaria un’azione dell’UE ed esaminano i possibili impatti delle soluzioni disponibili. Sono eseguite durante la fase preparatoria, prima che la Commissione formuli una proposta di nuova legislazione. Forniscono gli elementi per elaborare e sostenere il processo decisionale».
Paolo Pipere, consulente giuridico ambientale
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