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22/07/2022

Pubblicazione della legge di conversione del Decreto Aiuti, le principali novità in materia di energia e appalti pubblici

Convertito in Legge 15 luglio 2022 n. 91 (G.U. n. 164 del 15 luglio 2022) il c.d. “Decreto Aiuti” - Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”.

 

In materia di energia sono state introdotte importanti modifiche riguardo:

 

  1. Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022 (Art. 1-ter): la norma estende al terzo trimestre 2022 la previsione introdotta dal DL 17 “Energia”, ovvero l’annullamento per il terzo trimestre 2022 delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;

  2. Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione (Art. 5) e accelerare lo stoccaggio di gas naturale (Art. 5 bis);

  3. Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (Art. 6): sono individuate come idonee tutte le aree non sottoposte a tutela secondo il d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). La norma di fatto supera il lavoro che, in attuazione del d.lgs. 199/21, di recepimento della Direttiva RED 2, si stava portando avanti tra Regioni e MITE sull’individuazione delle Aree Idonee. Il tenore letterale della disposizione equipara il valore del suolo “vergine” agricolo o libero a quello già gravemente antropizzato o compromesso.

  4. Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (Art. 7): la norma stabilisce che nel caso di impianti da sottoporre a VIA statale, le deliberazioni del Consiglio dei Ministri sostituiscano il procedimento, da cui decorrono 60 giorni per l’effettiva autorizzazione.

  5. Proroga dell'efficacia temporale del permesso di costruire (Art. 7-bis): introdotto in sede di conversione, l’art. 7-bis modifica il comma 2 dell’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) prevedendo il prolungamento del termine di efficacia del permesso di costruire, disponendo che i lavori per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili autorizzati con il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, devono iniziare entro tre anni dal rilascio del permesso di costruire;

  6. Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo (Art. 8): la norma prevede la possibilità che gli agricoltori ricorrano all’installazione delle FER sulle proprie coperture per eccedere la produzione energetica di cui hanno bisogno per consumo familiare e vendano in rete il surplus;

  7. Disposizioni in materia di VIA (Art. 10): la disposizione prevede che il Ministero della cultura sia messo in condizione di prendere visione della documentazione presentata dal proponente dopo la conclusione della fase di verifica documentale riservata al Ministero della transizione ecologica, a cui però può seguire una richiesta integrativa della stessa sotto il profilo naturalistico.

  8. Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili (Art. 12): vista la situazione eccezionale, prevede una semplificazione dell’AUA per gli impianti fossili (a carbone e ad olio), con deroghe di sei mesi in sei mesi, comunque nel rispetto dei valori limite dei piani qualità aria;

 

In materia di appalti pubblici di lavori (art. 26), aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021: lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, viene adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando le risultanze dei prezzari che le Regioni devono aggiornare entro il 31 luglio 2022 (aggiornamento infrannuale per il solo 2022), fermo restando i ribassi presentati in sede di offerta. Tali prezzari rimarranno validi fino al 31 dicembre 2022 e potranno essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

 

Qualora il prezzario non sia stato ancora aggiornato alla data del 15/7/2022, le SA applicheranno subito un aumento del 20% al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni rispetto ai prezzari regionali al 31 dicembre 2021.

 

L’art. 26, infine, abroga la precedente procedura di compensazione per gli Accordi quadro prevista dall’articolo 29, comma 11 bis, del dl 4/2022 e quella relativa alla compensazione per la variazione dei prezzi per il 2022, di cui all’articolo 25 del dl 17/2022, in quest’ultimo caso salvaguardando solo gli incrementi dei fondi già stanziati per il medesimo anno (c. 9 e 10).

 

Completano la nota, alcune indicazioni in merito alle concessioni di lavori autostradali, al trasporto pubblico locale ed alcune misure in favore di servizi ai cittadini e degli enti territoriali.

 

 

Francesca Allocco

avvocato esperto di diritto ambientale