02/04/2021
Il “decreto ristori” (Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 – ha individuato nel 31 maggio la scadenza entro la quale tutte le attività economiche elencate nell’allegato L-quinquies della parte quarta del D.Lgs 152/2006 devono comunicare al Comune o al gestore del servizio le modalità di gestione dei nuovi rifiuti urbani. L’elenco comprende molte attività economiche, ma restano escluse le industrie, l’agricoltura e le attività connesse, l’edilizia, la pesca, il trattamento delle acque, delle emissioni in atmosfera e dei rifiuti.
Il decreto ristori non ha però modificato il Codice dell’ambiente, il D.Lgs. 152/2006, ma la norma che recentemente lo ha profondamente riformato, il decreto legislativo 116/2020, disponendo che:
«La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno».
In ogni caso, sia pur con questo inopportuno complesso insieme di rinvii normativi, il decreto-legge è intervenuto su una questione decisiva per il nuovo assetto della gestione dei rifiuti urbani, definendo il termine - che certo non avrebbe potuto essere individuato con una circolare, come era nelle intenzioni del Ministero della transizione ecologica – entro il quale imprese, enti e liberi professionisti devono comunicare se per il prossimo quinquennio intendono avvalersi del servizio pubblico o di operatori privati.
A seguito della nuova classificazione dei rifiuti, entrata in vigore dal primo gennaio di quest’anno: «Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani […], che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale».
Il decreto ristori ha quindi precisato due aspetti fondamentali della nuova disposizione: la comunicazione della scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato deve essere inviata entro il 31 maggio di ciascun anno al Comune, nel caso in cui sia applicata la tassa rifiuti (TARI) istituita dalla Legge 147/2013, oppure al gestore del servizio pubblico, se in quel comune si applica la tariffa corrispettiva.
Considerato che le “utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni”, evidentemente la comunicazione non deve essere reiterata ogni anno se l’opzione non viene modificata. Le indicazioni giornalistiche che hanno sostenuto l’ipotesi contraria non sembrano essere in alcun modo fondate. Deve essere ricordato, infatti, che termine entro il quale effettuare la comunicazione è stato anticipato rispetto a quello richiesto dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ma posticipato rispetto alla scadenza del 31 marzo individuata in Emilia-Romagna con Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 11. La necessità di conoscere con anticipo le intenzioni delle utenze non domestiche è evidentemente connessa all’esigenza di programmare le modalità di erogazione del servizio pubblico di raccolta e di stimarne i costi.
Deve essere precisato che la mancata comunicazione non comporta alcuna sanzione, ma potrebbe precludere all’impresa, all’ente o al libero professionista la possibilità ottenere la completa esenzione dall’obbligo di corrispondere la componente variabile della tassa a seguito della scelta di avviare al recupero i propri rifiuti urbani servendosi di operatori privati.
Infine, è opportuno ricordare che in sede di conversione in legge del decreto il termine potrebbe essere modificato.
Paolo Pipere, consulente giuridico ambientale
Nel caso in cui si opti per il “ricorso al mercato”, quindi a trasportatori e impianti per l'avvio al recupero diversi dal concessionario del servizio pubblico, la comunicazione potrebbe essere la seguente: (documento allegato)
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