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30/10/2013

Circolare SISTRI del 30 ottobre 2013

L’ultima circolare in materia di SISTRI è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013, con lo scopo di chiarire alcuni dei tanti punti rimasti in sospeso.

Sono confermati i soggetti obbligati ad aderire al Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, ossia gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, coloro che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi e i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi.

In sede di conversione del d.l. n. 101/2013 è stato introdotto un periodo della durata di dieci mesi dal 1 ottobre 2013 in cui è previsto una sorta di doppio regime degli adempimenti e delle sanzioni ad essi collegate: restano gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (ossia tenuta dei registri di carico e scarico, redazione dei formulari di trasporto e compilazione della dichiarazione annuale del catasto dei rifiuti) e successive modifiche, nonché le relative sanzioni.

Durante tale periodo, che si concluderà il 1 agosto 2014, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, non si applicano.

Per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania, il termine di avvio dell’operatività del SISTRI è invece fissato al 3 marzo 2014, fatte salve eventuali proroghe di questa seconda fase necessarie per definire le opportune semplificazioni.