27/02/2017
I residui di produzione sono sottoprodotti o rifiuti? Pubblicato il Decreto che lo stabilisce
Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2017 n. 38 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 13 ottobre 2016, n. 264: “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti“.
Il regolamento, che entrerà in vigore il 2 marzo prossimo, definisce alcune modalità con le quali il detentore del residuo di produzione può dimostrare che siano soddisfatte le condizioni generali di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero l’articolo che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto.
Restano ferme le disposizioni speciali adottate per la gestione di specifiche tipologie e categorie di residui, tra cui le norme in materia di gestione delle terre e rocce da scavo. Esclusi dall’ambito di applicazione della nuova disciplina i prodotti, i residui di consumo, nonché le sostanze e i materiali esclusi dal regime dei rifiuti ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Nel decreto si legge che i residui di produzione “sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi”.
Il decreto chiarisce che affinché un residuo di produzione possa godere dello status di sottoprodotto, è necessario che soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Il decreto elenca inoltre gli adempimenti obbligatori per produttori, detentori, utilizzatori ed eventuali intermediari di sottoprodotti, tra i quali l’obbligo di iscrizione, senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti.