25/10/2017
Rifiuti di imballaggio: obbligo di iscrizione CONAI e contributo ambientale
CONAI indirizza l’attività e garantisce i risultati di recupero di sei Consorzi dei materiali con i quali sono prodotti gli imballaggi: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta/cartone (Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla), vetro (Coreve).
Il decreto legislativo 22/1997 ha introdotto l’obbligo, in seguito confermato dalla “norma quadro” sulla gestione dei rifiuti attualmente vigente (D.Lgs. 152/2006), di iscrizione al Conai per i produttori e gli utenti finali (utilizzatori) di imballaggi [derogabile a condizione che l’impresa partecipi ad un sistema di gestione alternativo preventivamente riconosciuto], definiti come: «produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio; utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni».
In particolare, la norma dispone che: «La disciplina di cui al comma 1 [relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggi] riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione Europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, qualunque siano i materiali che li compongono».
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Per garantire il finanziamento della raccolta differenziata e del riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio il Consorzio nazionale imballaggi determina e pone a carico dei consorziati, con le modalità individuate dallo statuto, il contributo denominato ‘contributo ambientale CONAI’
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La mancata adesione al Conai, o a un sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio alternativo, e il mancato versamento dei contributi comportano rilevanti sanzioni.
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