17/05/2019
Toner e dubbio amletico: RAEE o non RAEE?
La gestione delle cartucce e dei toner giunti a fine vita costituisce un problema annoso che ad oggi non ha ancora trovato concreta soluzione. Le difficoltà nascono fin dalla loro corretta classificazione: sono rifiuti o vanno considerati come imballaggi degli stessi? Oppure ancora come componenti di apparecchiature fuori uso (RAEE)? E, infine, quale Codice CER attribuire tra quelli disponibili nel Catalogo Europeo ? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza!
Le informazioni più importanti necessarie a classificare, e conseguentemente gestire in modo corretto, i rifiuti sono costituite dalla loro natura e dalla loro origine.
Iniziamo con il precisare che generalmente con il termine “toner” si indicano erroneamente sia la sostanza (il “toner” vero e proprio), costituita da una polvere finissima, sia la cartuccia (l’involucro) che lo contiene e che siamo soliti inserire all’interno delle macchina da stampa.
Oltre alla confusione cui già di per sé l’errore appena visto conduce, sussiste da tempo ampio dibattito circa la possibilità di classificare o meno le cartucce come “Apparecchiatura Elettriche ed Elettronica – AEE”, destinate, quindi, a fine vita, a divenire RAEE ai sensi del D.L.vo 49/2014 .
Dibattito alimentato e non sopito dalla recente entrata in vigore dell’Open Scope a partire dal 15 agosto 2018, cui si è aggiunto quanto chiarito con nota n. 210 del 8 agosto 2018 dal Comitato di Vigilanza e Controllo del sistema RAEE, senza tralasciare quanto già previsto dal Decreto 13 febbraio 2014 sui CAM.
Importante, dapprima, è rilevare che la Direttiva (2012/19/UE) e la norma nazionale di recepimento (D.L.vo 49/2014) – a prescindere dalla recente estensione del campo di applicazione che, peraltro, non ha comportato alcuna modifica della definizione di AEE – si applicano esclusivamente ai prodotti finiti e non ai componenti necessari a fabbricare apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) o a quelli privi di “funzione indipendente”.
Ciò è desumibile direttamente da quanto disposto dall’art. 3, c. 1, lett. b), D.L.vo 49/2014, la quale esclude dal campo di applicazione del menzionato decreto “le apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un’altra apparecchiatura che è esclusa o che, non rientra nell’ambito di applicazione del presente decreto legislativo, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura”.
Peraltro, il documento predisposto dalla Direzione generale ambiente della Commissione europea per rispondere ai quesiti posti dalle imprese definisce i “prodotti finiti”, richiamando la definizione contenuta nella Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica, come:
«ogni dispositivo che ha una funzione diretta, un proprio contenitore e – se applicabile – porte e connessioni progettate per utilizzatori finali».
Per “funzione diretta” si intende «ogni funzione di un componente o di un prodotto finito che adempie all’uso previsto dal produttore nelle istruzioni d’uso per un utilizzatore finale. Questa funzione deve essere disponibile senza ulteriori adattamenti o connessioni diversi da quelli semplici che possono essere effettuati da chiunque».
Pertanto, un prodotto ricadrà nell’ambito di applicazione della Direttiva e del decreto legislativo 49/2014 solo ed esclusivamente nel caso in cui possa svolgere una funzione diretta per un utilizzatore finale.
Per quanto qui interessa, posto quindi che la nozione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica è rimasta tale – anche a fronte di indirizzi autorevoli ma palesemente contradditori sia a livello europeo che nazionale – a parere di chi scrive, si dovrebbero pacificamente considerare come esclusi dalla normativa RAEE i componenti privi di funzione indipendente, come i toner.
Le difficoltà, tuttavia, non sono finite.
Resta da individuare il codice CER corretto, tenendo in adeguata considerazione la richiamata differenza tra polvere e cartuccia che la contiene.
Anche qui la soluzione non può definirsi univoca.
A titolo esemplificativo, si consideri quanto previsto dalle procedure per il recupero dei rifiuti non pericolosi contenute nel D.M. 5 febbraio 1998 al punto 13.20:
