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Tassa rifiuti. I nuovi criteri di assimilazione dei rifiuti speciali potrebbero comportare significativi incrementi per le imprese


Tassa rifiuti. I nuovi criteri di assimilazione dei rifiuti speciali potrebbero comportare significativi incrementi per le imprese

Tassa rifiuti. I nuovi criteri di assimilazione dei rifiuti speciali potrebbero comportare significativi incrementi per le imprese

L’attuale articolazione dello schema di recepimento delle direttive sull’economia circolare riduce le superfici aziendali non imponibili

La riformulazione dei criteri di classificazione dei rifiuti, in particolare la prevista nuova disposizione sull’assimilazione dei rifiuti prodotti dalle attività economiche, potrebbe comportare pesanti incrementi della tassa rifiuti per le aziende.

Lo schema di decreto legislativo di recepimento delle modifiche apportate alla direttiva quadro sui rifiuti dalla direttiva 2018/851/UE, approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri e all’esame delle commissioni parlamentari, dispone infatti che debbano essere considerati urbani:

«i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies».

La formulazione criptica della norma non consente di comprendere immediatamente le possibili conseguenze di questa scelta. La lettura dei due allegati, invece, desta immediata preoccupazione.

L’allegato L-quinquies individua ogni attività economica come suscettibile di produrre rifiuti assimilati agli urbani e comprende anche: “attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista; carrozzeria, autofficina, elettrauto; attività industriali con capannoni di produzione; attività artigianali di produzione beni specifici”.

Questo significa che anche buona parte delle superfici aziendali nelle quali si producono prevalentemente rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, diventeranno per legge “suscettibili di produrre rifiuti assimilati agli urbani”. Le aree dell’azienda che possono produrre rifiuti assimilati agli urbani, quelli conferibili al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, sono quelle per le quali si è tenuti a pagare la tassa rifiuti. Perciò si creerebbe una situazione di evidente contrasto con la legge istitutiva della tassa, secondo la quale:

«nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente».

Induce preoccupazione anche la lettura dell’altro allegato citato dalla norma in fase di approvazione. I rifiuti assimilabili agli urbani sarebbero i seguenti:

 

  • Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
  • Rifiuti biodegradabili

  • Rifiuti dei mercati

  • Imballaggi in carta e cartone

  • Carta e cartone

  • Imballaggi in plastica

  • Plastica

  • Imballaggi in legno

  • Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*

  • Imballaggi metallici

  • Metallo

  • Imballaggi in materiali compositi

  • Imballaggi in materiali misti

  • Imballaggi in vetro

  • Vetro

  • Imballaggi in materia tessile

  • Abbigliamento

  • Prodotti tessili

  • Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*

  • Rifiuti ingombranti

  • Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127

  • Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*

  • Altri rifiuti non biodegradabili

  • Rifiuti urbani indifferenziati.

Come si può notare le tipologie di rifiuti che diventerebbero assimilati agli urbani sono molte e comprendono anche rifiuti ai quali si attribuisce una “voce a specchio” non pericolosa. Questo significa che, data l’impossibilità per il servizio pubblico di acquisire analisi di laboratorio o schede di caratterizzazione, il servizio pubblico di raccolta potrebbe trovarsi di fatto a ritirare anche rifiuti speciali pericolosi, con evidente rischio per la salute e per l’ambiente.

Ci si augura, quindi, che si intervenga al più presto per modificare la norma in preparazione, anche perché in questo momento così difficile per l’economia italiana un ulteriore incremento della tassa rifiuti non sarebbe sopportabile.


Paolo Pipere
consulente giuridico ambientale

 

 

 

 

 

 




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