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Rassegna del 13 Dicembre 2018
    

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SISTRI: un arrivederci, non un addio


SISTRI: un arrivederci, non un addio

Eliminato un sistema per la tracciabilità dei rifiuti se ne farà un altro. Il ministro dell’ambiente, sul sito istituzionale, definisce il SISTRI: “Uno spreco durato 9 anni e costato più di 141 milioni”. Per evitare un altro fiasco è però indispensabile cambiare sia il metodo, prevedendo un’articolata consultazione dei soggetti coinvolti e una preventiva sperimentazione, sia il contenuto: un sistema capace di impiegare le soluzioni tecnologiche d’uso quotidiano per tracciare non i veicoli ma i singoli lotti di rifiuti trasportati

di Paolo Pipere, consulente giuridico ambientale

Il Consiglio dei Ministri, con il decreto-legge “semplificazioni”, ha soppresso il SISTRI dal primo gennaio 2019. La norma in fase di pubblicazione è peraltro priva delle misure necessarie a superare il blocco di molti impianti di recupero causato dalla sentenza del Consiglio di stato sull’end of waste.
Da quella data non dovranno più essere versati i contributi annuali, ma il decreto che avrebbe dovuto evitare l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi di mora per l’omesso versamento dei contributi non è mai stato predisposto. In attesa della pubblicazione della norma, nella formulazione del decreto sottoposta al Consiglio dei Ministri è precisato che dal 1° gennaio 2019 è abrogato: «l'articolo 14-bis del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, fatte salve, per i contributi dovuti fino al 31 dicembre 2018, le modalità di versamento e di riassegnazione di cui al comma 1 del medesimo articolo».

Confermati i contributi degli anni precedenti
Nessun colpo di spugna, pertanto, sugli omessi versamenti. I contributi annuali degli anni precedenti continuano ad essere dovuti, sebbene sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente sia stata pubblicata questa dichiarazione del ministro: «Il SISTRI è stato uno dei più grandi sprechi nella gestione dei rifiuti speciali – ha affermato Costa – un sistema mai entrato effettivamente in funzione, che però ha comportato costi sostenuti dalle imprese coinvolte e dallo Stato che hanno superato i 141 milioni di euro dal 2010 ad oggi». In particolare, il comunicato del ministero spiega che dal 2010 al 2014 sono stati fatturati 290 milioni [dalla società concessionaria del servizio], di cui quasi 90 pagati effettivamente. Dal 2015 al 2018: fatturati 66 milioni, pagati 51. Attualmente – ricorda il ministero -  era in corso un affidamento da 260 milioni in 5 anni, che viene quindi sospeso cancellando il Sistri. Nel comunicato si precisa anche che, in caso di mancato versamento da parte delle imprese, lo Stato ha sopportato tali oneri, con conseguenti costi per tutti i cittadini.
Un enorme danno erariale, quindi, oltre che un inutile balzello che ha colpito centinaia di migliaia di imprese, senza che sia stata avviata alcuna indagine per individuare i soggetti ai quali deve essere attribuita la responsabilità dello sperpero di denaro pubblico e privato.

Nuovo SISTRI o digitalizzazione di registri e formulari?
Secondo il comunicato stampa ministeriale il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti sarà invece gestito in maniera diretta dal Ministero dell’Ambiente e, fino alla sua piena operatività: «i titolari soggetti alla tracciabilità dovranno continuare a usare il medesimo sistema utilizzato ora, quello cartaceo».
Anche in quest’occasione, come nel 2009, anno di prima introduzione del SISTRI, si presenta il sistema di controllo della tracciabilità come la prima esperienza di impiego dell’informatica per la gestione degli adempimenti documentali relativi ai rifiuti, mentre in realtà da oltre 30 anni le imprese del settore, così come molti produttori di rifiuti di media e grande dimensione, impiegano software gestionali molto più efficienti e facili da utilizzare. Nessun richiamo, invece, al processo di digitalizzazione di registri e formulari, che pur dovrebbe eliminare ogni esigenza di nuovo SISTRI. Secondo il ministro: «Si deve entrare in una sorta di Sistri 2.0 – ha concluso Costa - che digitalizzi l'intera tracciabilità dei rifiuti e i documenti fiscali, superando in tal modo il doppio binario cartaceo/digitale e il registro di carico e scarico».
Nessuna certezza, quindi, sul futuro della tracciabilità dei rifiuti. SISTRI 2.0, digitalizzazione dei formulari e dei registri, eliminazione di questi ultimi: indicazioni contraddittorie che non consentono di comprendere quale strada si stia scegliendo.

Una disposizione contraddittoria, in continuità con la tradizione
Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri è caratterizzato dalla tradizionale ermeticità ed è così involuto [si veda il riquadro] da non raggiungere gli obiettivi desiderati. Un solo esempio. Il provvedimento abroga l’articolo 16 del D.Lgs. 152/2006, la disposizione che ha modificato l’articolo 188 del D.Lgs. 152/2006 e, soprattutto, introdotto gli articoli 188-bis (controllo della tracciabilità dei rifiuti) e 188-ter, quest’ultimo finalizzato ad individuare i soggetti tenuti ad impiegare il SISTRI. Questo elenco, pertanto, cessa di esistere dal primo gennaio 2019, tuttavia la norma in fase di pubblicazione dispone, al comma 3 dell’articolo 5, che: «i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 [articoli completamente abrogati dal comma precedente dell’articolo 5 del decreto-legge] garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis, del decreto stesso». Pertanto: saranno obbligati a garantire la tracciabilità dei rifiuti con FIR, registri, modello unico di dichiarazione ambientale e, in futuro, registri e formulari digitali, soggetti che sono individuati mediante il riferimento ad una norma al contempo abrogata. Non sarebbe stato più semplice realizzare un bel copia e incolla e indicare chiaramente i soggetti tenuti ad adempiere a questi obblighi?

La tracciabilità efficace
La Direttiva quadro sui rifiuti, recentemente integrata, prevede che la responsabilità del produttore del rifiuto cessi solo nel momento in cui questo sia sottoposto ad un trattamento di recupero o di smaltimento definitivo. Se fossimo passati alla fase di piena operatività del SISTRI questa disposizione sarebbe divenuta efficace anche in Italia, sebbene solo per le imprese e gli enti esclusi dall’obbligo di adesione al sistema per la tracciabilità dei rifiuti. Così non è stato ma così dovrà necessariamente essere, perché il ritardo nel recepimento della Direttiva non è più giustificabile. Da quel momento, evidentemente, sarà necessario un diverso sistema di tracciabilità dei rifiuti. Un sistema in grado, al pari di quello di un qualsiasi corriere di merci, di tracciare il singolo collo o lotto di rifiuti e non esclusivamente il veicolo che li trasporta. Solo in questo modo l’introduzione del principio della responsabilità estesa del produttore del rifiuto non esporrà imprese ed enti a rischi e oneri che altrimenti in nessun modo potrebbero controllare e limitare. Semplice, forse troppo semplice per essere realizzato.

 

Art. 6.

Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti

1. Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all’articolo 14 -bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all’articolo 7 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78.

2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2 -bis , 2 -ter e 2 -quater , 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
b) l’articolo 11, commi 1, 2, 3, 3 -bis , 4, 5, 7, 8, 9, 9 -bis , secondo periodo, 10, 11, 12 -bis , 12 -ter , 12 -quater e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;
c) l’articolo 14 -bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. I contributi relativi all’anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018, sono riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, all’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188 -bis e 188 -ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all’articolo 194 -bis , del decreto stesso; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.

 

Di Paolo Pipere, consulente giuridico ambientale

 






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