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Rassegna del 11 Gennaio 2018
    

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Ecco come funziona la legge sui sacchetti biodegradabili


Jacopo Giliberto

Dopo l’introduzione è ancora incertezza fra i consumatori sull’obbligo di usare i soli sacchetti biodegradabili a pagamento per pesare e prezzare le merci sfuse.
Il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, gli ecologisti e perfino il sindacato dei chimici Filctem difendono la normativa, che invece sui social network viene usata per mettere in difficoltà quella parte del mondo politico che l’ha promossa e approvata.
L’ex premier Matteo Renzi ha replicato su Facebook affermando che il Governo ha solo attuato la normativa europea.

La norma riguarda due tipi di imballaggi. Primo tipo, i sacchetti dati al consumatore per l’asporto dei prodotti dal punto vendita. Secondo tipo di imballaggiinteressati dalla direttiva: fra gli imballaggi per alimenti sfusi o a contatto diretto con i cibi (ortofrutta, macelleria, gastronomia, pescheria) i sacchettini leggerissimi con spessore sotto i 15 micron.

L’obiettivo è difendere l’ambiente. In effetti i mari dei Paesi in cui non si raccoglie e non si ricicla la plastica sono intasati di rifiuti, come gli oceani su cui si affacciano Paesi meno sensibili all’ambiente. Anche se danno un contributo modesto all’inquinamento, anche i sacchetti ultraleggeri oggetto della normativa sono una presenza che sporca i mari, contaminati per esempio dalle temutissime microplastiche sviluppate soprattutto dalle fibre tessili rilasciate dalle lavatrici nei lavaggi e dal polverino di gomma degli pneumatici che si usurano sull’asfalto, ma sviluppate anche da cosmetici, bastoncini cotonati e altri rifiuti. I dati sull’inquinamento dei rifiuti nel mare sono riportati più sotto.

La normativa europea dice cose diverse

La direttiva europea introduce l’obbligo di limiti ai sacchetti della spesa simili a quelli che esistono da anni in Italia, dove le buste del supermercato sono biodegradabili e a pagamento.

L’Italia anni fa era stata messa sotto accusa proprio per avere imposto i sacchi biodegradabili, e la concorrenza estera denunciò la normativa italiana per il limite posto alla libera circolazione delle merci di produttori stranieri sul mercato italiano.
Ma dopo anni di contenziosi anche l’Europa si era adeguata agli standard italiani e aveva varato una direttiva modellata sull’esperienza italiana.

Nelle direttive (a differenza dei regolamenti europei, che entrano in vigore in modo automatico senza bisogno di essere recepiti) ciò che è vincolante per tutti gli Stati è solo l’obiettivo (in questo caso, la riduzione dell’inquinamento da
sacchetti) e non impone gli strumenti (ogni Stato gode di discrezionalità nella scelta dei mezzi per raggiungere l’obiettivo).

Così la direttiva 2015/720 (clicca qui per leggere la direttiva 2015/720) è molto generica e dice che i Paesi membri devono ridurre l’uso di sacchetti di plastica, e possono farlo in diversi modi, come per esempio dandosi obiettivi nazionali di riduzione, oppure con strumenti economici, o ancora con restrizioni alla vendita (purché le restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie né costituire restrizioni alla libera circolazione delle merci).

La direttiva uniforma anche lo standard tecnico europeo armonizzato (EN 13432), in modo che sia uguale per tutti il metodo per certificare se una plastica è biodegradabile.

Infine, i Paesi avrebbero dovuto recepire la direttiva entro il 27 novembre 2016.

Alcuni Paesi si sono mossi in autonomia: la Francia ha normato i sacchettini ultraleggeri dal 1° gennaio 2017 in modo simile all’Italia.

Ma l’Italia, che aveva anticipato la direttiva e sperimentato le migliori metodiche, era in infrazione perché non l’aveva recepita con un atto formale.

L’Europa permette di escludere le sportine ultraleggere

La direttiva 2015/720 non impone regole sui sacchetti ultraleggeri, al contrario.
Dice la direttiva: «Gli Stati membri possono scegliere di esonerare le borse di plastica con uno spessore inferiore a 15 micron («borse di plastica in materiale ultraleggero») fornite come imballaggio primario per prodotti alimentari sfusi».

Cioè per l’Europa, i sacchetti superleggeri per la pesata e la prezzatura dei prodotti sfusi possono essere non biodegradabili.

Qualche dettaglio. La direttiva 2015/720 ha introdotto a carico degli Stati membri obblighi finalizzati alla «sostenuta riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero», cioè quelle destinati all’asporto delle merci dal punto vendita e con uno spessore inferiore a 50 micron.

Il rischio evitato di infrazione

La legge italiana in vigore dal 2012 prevedeva che in tutti gli esercizi di vendita si potessero dare ai consumatori borse riutilizzabili e borse asporto merci biodegradabili e compostabili. Non prevedeva il pagamento obbligatorio, introdotto ora; era quindi una scelta del singolo punto vendita decidere se far pagare il sacco.

Inoltre nel febbraio 2016 la Commissione Europea aveva inviato all’Italia una richiesta di chiarimenti (Caso EU Pilot 8311/16/GROW) sui divieti italiani di vendita dei sacchetti di plastica (divieti confermati dalla nuova legge 123/2017) chiedendo se questi limiti sono commisurati agli obiettivi, siano giustificati, e poporzionati «al fine di valutare se tali misure possano ritenersi giustificate da motivi di interesse generale, ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea».

L’Italia ha avuto un dibattito parlamentare lungo e complicato che non ha permesso di recepire la direttiva entro il novembre 2016 e che aveva portato a un dibattito serrato di documenti tra Roma e Bruxelles.

Così la Ue aveva aperto una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia («Procedura di infrazione 2017-0127 Mancato recepimento della direttiva 2015/0720/UE che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero») per la mancata notifica della normativa tecnica (profilo procedurale) e per il bando
dei sacchi (profilo sostanziale) in quanto all’epoca la direttiva imballaggi 94/62/CE — adottata più di venti anni orsono e che non si occupava espressamente di sacchetti — non esplicitava la possibilità di vietare tali prodotti.

Con la legge approvata in agosto non c’è stato alcun contenzioso perché non si è mai arrivati in Corte di giustizia e la Commissione di Bruxelles ha chiuso le procedure d’infrazione.

Inoltre la Ue si era impegnata a valutare se fosse stato il caso di aggiungere misure specifiche di riduzione degli imballaggi ultraleggeri entro 18 mesi dall’entrata in vigore della direttiva del 2015, ma gli anni sono passati senza divieti aggiuntivi.

La legge italiana di agosto

In estate il Parlamento ha approvato il decreto Mezzogiorno (clicca qui per leggere la legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123) nel quale all’articolo 9-bis è stato aggiunto il recepimento della direttiva 720 che, nella legge italiana, impone dal 1° gennaio l’uso esclusivo di plastica biodegradabile per i sacchettini “ultraleggeri” con i quali si pesano e si prezzano i prodotti sfusi come pane, ortaggi, frutta.

In sostanza la norma approvata dal Parlamento italiano nell’agosto scorso ha recepito la direttiva introducendo queste limitazioni:
- divieto di commercializzare di borse di plastica fornite ai consumatori per il trasporto di merci e prodotti con spessori variabili in ragione delle tipologie di maniglia e di esercizio commerciale, anche quelle con spessore assai superiore a quelli indicati dalla direttiva 2015/720/UE (50 micron);
- nessun limite nell’uso di sacchetti di plastica biodegradabile date ai consumatori per l’asporto di merci e prodotti, le quali che vengono sottratte ai divieti previsti per la plastica;
- viene esteso a tutte le borse date ai consumatori per l’asporto di merci e prodotti il divieto di cessione gratuita, indipendentemente dallo spessore;
- per un’altra categoria di imballaggi, cioè i sacchi a contatto diretto con i cibi che non servono per l’asporto bensì per l’igiene oppure per i cibi sfusi, dice che quelli con spessore inferiore ai 15 micron devono essere a pagamento e devono essere biodegradabili e compostabili, con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile con percentuali incrementate nel corso del tempo.

Riguarda i sacchetti della spesa e ora anche quelli per l’ortofrutta

In altre parole le nuove regole riguardano
- le «borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti», e servono solamente ai consumatori per portare via dal negozio le merci e i prodotti dal negozio (esempio: il saccone del negozio di abiti),
- le «borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto» e servono solamente ai consumatori per portare via dal negozio le merci e i prodotti dal negozio (esempio: i sacchetti della spesa),
- le «borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi» e non servono per portare via dal negozio le merci e i prodotti ma servono come imballaggio a contatto diretto dei cibi (esempio, i sacchettini per pesare e prezzare l’ortofrutta).

Dipende dallo spessore

Il comma 2 in sostanza divide in due famiglie gli imballaggi per l’igiene o quelli che vengono a contatto con i cibi sfusi:
- quelli sottilissimi (spessore sotto i 15 micron) devono essere a pagamento e biodegradabili
- quelli più spessi invece (che non ricadono nella normativa sui sacchetti di plastica, che sono esclusivamente quelli per il trasporto delle merci) restano come prima, cioè possono essere donati e non riciclabili.

L’Assobioplastiche (associazione dei produttori di biopolimeri) afferma che tutti i sacchetti a contatto degli alimenti, qualunque sia lo spessore, devono essere sempre biodegradabili e a pagamento(clicca qui per leggere).

La parte della normativa che interessa le varie borse di plastica impone nuove specifiche tecniche che riguardano i produttori e i commercianti, i quali se danno al cliente un sacco per il trasporto della merce venduta devono segnarne il prezzo sullo scontrino, e coinvolge in misura marginale i consumatori finali.

Quali sacchetti (ortofrutta) e quali no (pane, mozzarella)

La norma sugli ultraleggeri riguarda esclusivamente (legge 3 agosto 2017 n. 123, comma 1 dd-quinquies) le borse di plastica in materiale ultraleggero cioè «borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi».

Quindi la norma sugli ultraleggeri si applica esclusivamente alle borse (non i foglietti trasparenti che il salumiere deposita sulle fette di prosciutto né le vaschette rigide), di plastica (non carta oleata), a parete sottile meno di 15 micron (non la plastica grossa della mozzarella né la plastica forata del pane), usata fine di igiene (non i sacchetti per trasportare il prodotto) sui soli alimenti (non farmaci o altri beni) sfusi (non i prodotti confezionati).

Tutti gli altri sacchetti a fini igienici a diretto contatto con gli alimenti che sono di plastica più spessa o di altri materiali non sono interessati da alcun obbligo della nuova legge. Possono essere di plastica non biodegradabile e possono essere ceduti a titolo gratuito.

Attenzione ai cibi deperibili

Ovviamente la legge non dice quali specifici cibi possono venire a contatto con i sacchetti sotto i 15 micron. L’importante è che siano adatti per il contatto con gli alimenti.
Sarebbe infatti pericoloso per l’igiene o porterebbe al deperimento rapido dei cibi se si usassero a contatto diretto con prodotti molto umidi (ricotta, mozzarella, salumi, pesce, preparazioni a base di uova come l’insalata russa, alimenti oleosi) imballaggi non adatti agli alimenti, non impermeabili all’ossigeno, che cedono componenti.

Questi cibi deperibili devono continuare a essere confezionati in imballaggi specifici per alimenti, i quali servono non al trasporto bensì al confezionamento, alla conservazione, all’igiene e alla protezione dei cibi.
Questi imballaggi protettivi se più spessi di 15 micron possono continuare a essere dati a titolo gratuito.

Esempi di sacchetti non interessati da alcuna limitazione

A titolo di esempio puramente indicativo, sono fuori dalle norme sui sacchetti biodegradabili gli imballaggi di polietilene ad alta densità per alimenti spessi 18 micron, gli imballaggi per alimenti di polietilene a bassa densità spessi 35 micron (quelli della mozzarella), gli imballaggi di polipropilene microforato per il confezionamento del pane spessi 20 o 30 micron e comunque più dei 15 micron dove è la barriera di confine messa dalla legge. Sono tutti imballaggi che rientrano tra le «borse fornite a fini di igiene o fornite come imballaggio primario», cioè non «sacchetti di plastica» per il trasporto, e sono superiori ai 15 micron.

Non solo petrolio

I sacchetti ultraleggeri devono essere biodegradabili e compostabili al 100% (cioè a una certa temperatura si devono dissolvere entro un certo tempo negli impianti di produzione di compost agricolo) e devono essere composti da materie prime rinnovabili (vegetali) al 40%, mentre rimarrà il 60% di componente petrolchimica. Nel 2020 dovranno avere almeno il 50% di materie prime rinnovabili enel 2021 il 60% (il resto da petrolio).

Questo vincolo pare ritagliato attorno alla produzione italiana più diffusa di bioplastica, e stimola a migliorare le produzioni.

Ci sono tuttavia plastiche biodegradabili di origine fossile che si biodegradano in modo invidiabile, come le plastiche Pbs da acido succinico, che pur non avendo le caratteristiche indicate dalla legge hanno impatti ambientali ottimi.

Obbligatorio pagare

La legge (comma 5) impone che questi sacchetti vengano pagati dal consumatore. Non fissa alcun prezzo e non dà un costo massimo.
La norma dice semplicemente: «Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati».

Le politiche ambientali nel mondo spesso introducono con successo un pagamento, a volte piccolissimo come in questo caso, con l’obiettivo di dare un valore visibile al bene, prima in apparenza gratuito.
Il “prezzo” è un “pregio”.
Ciò induce a in consumatore comportamenti consapevoli.

Ammesso il sottocosto del sacchetto

Per evitare ai commercianti di far pesare troppo il prezzo del sacchetto sui consumatori è stato consentito con una circolare apposita di fare ricorso al sottocosto, cioè vendere a un prezzo più basso (con Iva negativa) di quanto sia costato l’approvvigionarsi.

I sacchetti per il trasporto della merce e quelli ultraleggeri per l’ortofrutta finora erano messi in bilancio dal negozio come costo, e quindi detratti dall’utile dell’azienda.

Quanto costano ai commercianti i sacchetti?

Il prezzo di mercato della plastica biodegradabile più diffusa si aggira in genere tra i 6 e i 7 euro al chilo, ma dipende da molti fattori quali il fornitore, il grossista, le dimensioni della fornitura, eventuali stampigliature sulla confezione.
Il costo del singolo sacchetto dipende dal suo peso, se è l’ultraleggero per l’ortofrutta sono i pochi grammi che corrispondono ai pochi centesimi di euro, se sono i sacchi della spesa più spessi e pesanti il costo sale.

Un negozio (non le catene di grandi distribuzione, che hanno dimensioni d’acquisto diverse) paga dal grossista i sacchettini piccoli (tipo farmacia) in genere tra 1,5 e 2 centesimi al pezzo più Iva, e i sacchetti più grandi (tipo spesa) in genere tra 4 e 5 centesimi più Iva.

Affinità e divergenze tra la legge e il ministero sul pagamento

Gli interpreti della legge sono divisi. Vanno pagati sempre tutti i sacchetti, o solamente alcuni?
La legge del 3 agosto che obbliga la biodegradabilità e il pagamento dei sacchetti ultraleggeri dice:

1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche:

(segue un elenco di diverse tipologie di borse riutilizzabili ad alto spessore non biodegradabili)

2. Le borse di plastica di cui al comma 1 non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.

Il comma 2 è molto ambiguo perché dice che vanno pagati i sacchetti previsti dal comma 1, il quale vieta tutti i tipi di sacchetti da asporto merci tranne i biodegradabili e poi parla dei sacchi di grosso spessore riutilizzabili.
Quindi, quali sacchetti vanno pagati? Tutti i sacchetti da asporto o solamente quelli di grosso spessore riutilizzabili su cui si sofferma il comma 1?

Il ministero dell’Ambiente ha diffuso una circolare secondo la quale vanno pagati sempre e comunque i sacchetti dati al cliente per l’asporto delle merci acquistate.
Scrive la circolare (clicca qui per leggere il testo originale e integrale del ministero): «L’art. 226 bis, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 dispone che le borse di plastica biodegradabili e compostabili, nonché le borse di plastica riutilizzabili “non possono essere distribuite a titolo gratuito e, a tal fine, il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite”. Parimenti, l’art. 226-ter, comma 5 del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 dispone che le borse ultraleggere, “non possono essere distribuite a titolo gratuito e, a tal fine, il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite”. L’obbligo di pagamento delle borse ultraleggere, che trova la sua ratio nell’esigenza di avviarne una progressiva riduzione della commercializzazione, decorre dal 1° gennaio 2018».

Continua a leggere qui

 

Fonte: Il Sole 24 ORE, 4 gennaio 2018




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