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Rifiuti sanitari, qualifica dipende da effettiva provenienza
Per applicare la disciplina specifica dei rifiuti sanitari (Dpr 254/2003) bisogna accertare in fatto le caratteristiche concrete della struttura dalla quale essi provengono
A ricordarlo è la Corte di Cassazione (sentenza 38792/2018) che, in applicazione di tale principio, ha deciso di rinviare al Tribunale di Agrigento, per un nuovo giudizio di merito, una sentenza di condanna per smaltimento non autorizzato di rifiuti pericolosi e non pericolosi (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006) basata, secondo il ricorrente in giudizio, sull'erroneo assunto secondo cui la classificazione di "rifiuto sanitario" dipenderebbe solo dal tipo di prodotto e/o rifiuto, a prescindere dall'uso — terapeutico o meno — alla quale lo stesso è stato destinato.
A tal proposito, la Suprema Corte sottolinea come la clausola di salvezza della disciplina specifica dei rifiuti sanitari (Dpr 254/2003), contenuta all'interno del "Codice ambientale" (articolo 227, comma 1, lettera b), imponga l'accertamento in via preventiva delle caratteristiche concrete della struttura di provenienza dei rifiuti (nel caso specifico, una comunità alloggio per l'assistenza di soggetti affetti da disabilità psichica, non facente parte del Servizio sanitario nazionale) e la successiva individuazione del regime normativo applicabile al trattamento dei rifiuti, compiti invece completamente pretermessi dal Tribunale siciliano. Fonte: reteambiente, 26 ottobre 2018
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