La newsletter di ESO
Twitter facebook Youtube Linkedin


Rassegna del 28 Dicembre 2017
    

GoGreen Newsletter

Apparecchi elettrici ed elettronici: raddoppiano le imprese sottoposte a obblighi ambientali


Apparecchi elettrici ed elettronici: raddoppiano le imprese sottoposte a obblighi ambientali

Il passaggio all’ambito di applicazione aperto della Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche impone l’analisi dei prodotti in catalogo. La corretta interpretazione dei criteri di esclusione richiede un supporto specialistico per evitare di incorrere nelle pesanti sanzioni commisurate al numero di pezzi immessi sul mercato in violazione della norma.

di Paolo Pipere, Docente di Diritto dell’Ambiente, Consulente ambientale

Nei prossimi mesi sarà necessario prepararsi ad affrontare un cambiamento epocale nella gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Dal 15 agosto 2018, infatti, terminerà il periodo transitorio di applicazione della Direttiva 2012/19/UE e si entrerà nella fase dell’Open Scope, l’ambito di applicazione aperto, con un conseguente drastico incremento dei prodotti sottoposti agli obblighi di corretta gestione previsti dalla norma europea e da quella nazionale di recepimento, il decreto legislativo 49/2014.
Ogni prodotto rispondente alla definizione di apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) – "le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e  misurazione  di  queste  correnti  e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore  a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua" – rientrerà nell’ambito di applicazione della norma, tranne quelli ai quali si applicheranno specifiche, e limitate, esclusioni.
Il percorso concettuale necessario a comprendere se un’apparecchiatura sarà assoggettata alla disciplina non passerà più dall’analisi della possibilità che il prodotto in esame appartenga a una delle dieci categorie di AEE che fino ad ora delimitavano l’ambito di applicazione della norma, ma, invece, sarà centrato sull’esame dell’applicabilità o meno di uno o più criteri di esclusione.

Interpretazioni ufficiali mutevoli
La transizione all’Open Scope, però, si preannuncia ricca di ostacoli e di incertezze, in considerazione sia della pressoché assoluta assenza di indicazioni interpretative vincolanti elaborate dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sia della variabilità di quelle, non legalmente vincolanti ma autorevoli, definite dalla Direzione generale Ambiente della Commissione Europea. Anche gli interessanti tentativi di pervenire a interpretazioni dei criteri di esclusione condivise dai soggetti istituzionali deputati a gestire i Registri nazionali dei produttori di AEE di alcuni Stati membri non hanno prodotto, finora, apprezzabili risultati. L’associazione dei gestori dei Registri europei, alla quale il nostro Paese non ha aderito, non si è, infatti, discostata dalle interpretazioni dei criteri di esclusione fornita dalla Commissione Europea, con il conseguente effetto che, a causa della frequente modifica delle indicazioni della Commissione, anche quelle dell’associazione risentono di questa instabilità.

Assenza di indicazioni nazionali
A livello nazionale l’organo deputato a fornire indicazioni legalmente vincolanti sull’inclusione o l’esclusione di determinate tipologie di prodotti è il Comitato di Vigilanza e Controllo sui RAEE le pile e gli accumulatori. Questo organismo, però, fino ad ora si è limitato a fornire queste indicazioni con riferimento al periodo transitorio di applicazione della Direttiva e, nei casi in cui si è espresso, non ha esposto le argomentazioni che sono state impiegate per pervenire alla decisione, non permettendo perciò di applicare in via analogica le decisioni assunte ad altre tipologie di prodotti.
Essenzialmente, ad oggi, mancano ancora le indicazioni ufficiali necessarie a rispondere ad alcune delle questioni fondamentali per gestire la transizione all’Open Scope, e questa carenza non mancherà di creare gravi problemi interpretativi al mondo delle imprese.

Le questioni fondamentali
In primo luogo non è semplice, in assenza di tali indicazioni, definire se un prodotto risponde alla definizione di AEE perché dipende per il suo corretto funzionamento, cioè per svolgere la funzione di base per la quale è stato immesso sul mercato, da correnti elettriche o campi elettromagnetici. Ad esempio, le scarpe per bambini dotate di suole illuminate con LED svolgono la loro funzione essenziale grazie all’energia elettrica o, indipendentemente da questa, assolvono la loro funzione anche in assenza di tali correnti? In altri termini, in questo caso, l’energia elettrica consente al prodotto di svolgere la funzione di base delle scarpe o, più verosimilmente, una delle funzioni previste ma non quella fondamentale? Un ragionamento analogo potrebbe essere riferito a un abito dotato, per ragioni di tracciabilità di magazzino, di un tag RFID.
In secondo luogo, come deve essere applicata l’esclusione per i prodotti che sono parte di un’apparecchiatura esclusa o non rientrante nell’ambito di applicazione del decreto, purché tale prodotto non abbia una funzione indipendente? L’illuminazione interna di un armadio, prodotto sicuramente escluso dall’ambito di applicazione delle norme considerate, se specificamente progettata per questa applicazione è un elemento tale da far ricomprendere l’intero armadio nell’ambito di applicazione della norma? L’illuminazione interna dell’armadio è un componente di una “apparecchiatura” esclusa o, essendo un possibile elemento distintivo di quel modello di armadio, fa dell’intero armadio un’AEE?

Prodotti o componenti?
Infine, per alcuni dei criteri di esclusione più rilevanti, ad esempio quello per i componenti specificamente progettati per essere parte di installazioni fisse di grandi dimensioni, quali sono gli elementi distintivi fondamentali per individuare tali installazioni? Perché l’esclusione vale per gli ascensori ma non per l’impianto di condizionamento di un intero palazzo di uffici? E ancora, perché, stando alle indicazioni del Comitato di vigilanza e controllo sui RAEE, i contatori del gas di una rete di distribuzione del metano di una città come Roma sono inclusi nel campo di applicazione della norma e i nastri trasportatori per la distribuzione dei bagagli in un aeroporto sono esclusi?

Prodotti inclusi e criteri di esclusione
Come si è potuto notare il problema costituito dall’assenza di indicazioni ufficiali costituirà una grave difficoltà nella fase di applicazione dell’Open Scope. Al problema non potrà essere data risposta convincente semplicemente ignorando la presenza dei vincoli fondamentali posti dalla Direttiva: l’esistenza di validi motivi per la specifica previsione di criteri di esclusione; l’irrinunciabile distinzione tra componenti, ai quali non si applica la norma tranne nel caso in cui questi possano svolgere una funzione indipendente, e prodotti finiti e, infine, il criterio secondo il quale l’energia elettrica o i campi elettromagnetici devono consentire al prodotto di svolgere la funzione fondamentale e non semplicemente una delle molteplici funzioni accessorie.
 
Semplificazioni, con costi per le imprese
L’idea secondo la quale, per evitare la complessità dell’analisi, sia sufficiente considerare ogni componente o prodotto vagamente connesso con l’impiego di energia elettrica come “apparecchiatura elettrica ed elettronica” ha il suo fascino, ma è in evidente e insanabile contrasto con lo spirito e la lettera della Direttiva. Analogamente l’argomentazione secondo la quale si ritiene opportuno considerare ogni prodotto incluso, anche in assenza di indicazioni nazionali legalmente vincolanti, perché in qualche altro Paese europeo nel quale le indicazioni vincolanti sono state elaborate alcuni prodotti sono stati inclusi nell’Open Scope, non sembra razionalmente difendibile.
In entrambi i casi, infatti, si trascura un elemento veramente rilevante: soprattutto per i prodotti di impiego domestico e per quelli “dual use” (utilizzabili sia in ambito domestico sia in ambito professionale) l’assoggettamento alle prescrizioni della Direttiva causa al produttore un notevole aggravio dei costi (il finanziamento della raccolta differenziata e dell’avvio al recupero o allo smaltimento sicuro, la marcatura dei prodotti, ecc.) e se il componente o il prodotto sono solo marginalmente AEE, si pensi all’armadio con l’illuminazione interna, tali maggiori oneri non sembrano essere giustificati da un beneficio ambientale effettivamente misurabile.

Analisi dei cataloghi
In vista del passaggio all’ambito di applicazione aperto della Direttiva è indispensabile realizzare, con l’ausilio di esperti, un’approfondita analisi dei cataloghi aziendali sia per adempiere agli obblighi imposti dal decreto legislativo 49/2014 in Italia, sia per rispettare gli analoghi doveri previsti nei Paesi europei verso i quali sono esportati i prodotti. Quello che può sembrare un costo è probabile si riveli un investimento utile ad evitare di affrontare oneri di finanziamento impropri perché non previsti dalla normativa vigente.

Revisione della Direttiva RAEE
L’annunciata modifica della Direttiva RAEE, parte del pacchetto di Direttive volte a consentire la transizione all’Economia Circolare, non sembra però incidere sui problemi fin qui esposti, perché la discussione verte più sugli obiettivi di raccolta, preparazione per il riutilizzo e riciclo che sulle attuali difficoltà applicative e le difformità di trasposizione della norma nei diversi Stati membri. La revisione della Direttiva potrebbe, in ogni caso, essere un’importante occasione per cercare di risolvere, almeno in parte, le difficoltà richiamate.

 

Paolo Pipere,
Docente di Diritto dell’Ambiente, Consulente ambientale




Torna alle notizie GOGREEN




Rassegna del 28 Dicembre 2017
 
8 di 24 della rassegna...
    
Banco di Comunità: verso un'economia sostenibile e di condivisione


2017, un anno di Economia Circolare con esosport


Le 5 migliori storie di edilizia verde del 2017


Stanchi delle cattive notizie del 2017? Ecco quelle buone


Edo Ronchi premiato fra le 100 eccellenze italiane del 2017
Fonte: FONDAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, 1 dicembre 2017

L’Italia del riciclo 2017. Il nostro Paese tra le eccellenze europee nella gestione dei rifiuti
Fonte: EarthDay, 16 dicembre 2017

Rifiuti: Vella, entro 2035 solo 10% andrà in discarica
Fonte: ANSA Ambiente&Energia, 18 dicembre 2017

La città di Ostuni consegue il premio di Legambiente
Fonte: OSTUNILIVE, 21 dicembre 2017

 
 
Privacy   |   Supporto

www.eso.it - info@eso.it