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Attività commerciali. Gli adempimenti per la gestione dei rifiuti


Attività commerciali. Gli adempimenti per la gestione dei rifiuti

Quali rifiuti devono essere annotati sul registro di carico e scarico e dichiarati nel modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)? Quali sono i riferimenti normativi che consentono di comprendere l’articolazione degli adempimenti connessi alla gestione dei rifiuti delle attività commerciali?

di Paolo Pipere, esperto di Diritto dell’Ambiente e consulente ambientale

L’art. 190 (registri di carico e scarico), comma 1, del D.Lgs. 152/2006 nella formulazione attualmente vigente (quindi quella antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010 che entreranno in vigore solo a partire dalla data di piena operatività del SISTRI – Sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti) dispone che:
«I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti».

L’articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 specifica che:
«3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie».

Pertanto i soggetti che producono rifiuti speciali non pericolosi tenuti a istituire e annotare periodicamente i registri di carico e scarico dei rifiuti sono esclusivamente quelli che producono i rifiuti indicati alle lettere c), d) e g) dell’art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006:
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.


Ne consegue che i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività commerciali, elencati alla lettera e) del citato art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, non comportano l’obbligo di “tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti”.

Nel caso in cui le attività commerciali generino rifiuti speciali non pericolosi costituiti da “fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi” tali rifiuti dovranno, invece, essere annotati sul registro di carico e scarico.

Per quanto riguarda il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) i soggetti obbligati sono quelli individuati dalla formulazione vigente dell’art. 189, comma 3:
«3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti».

Pertanto i soggetti che producono rifiuti speciali non pericolosi tenuti a compilare e inviare il MUD sono esclusivamente quelli che producono i rifiuti indicati alle lettere c), d) e g) dell’art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006:
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.


Ne consegue che i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività commerciali, elencati alla lettera e) del citato art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, non comportano l’obbligo di presentazione del MUD, indipendentemente dal numero dei dipendenti.

Nel caso in cui le attività commerciali generino rifiuti speciali non pericolosi costituiti da “fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi” tali rifiuti dovranno, invece, essere dichiarati nel MUD dalle imprese che complessivamente occupino più di dieci dipendenti.

Con riferimento sia al registro sia al MUD, infine, si ricorda che le attività commerciali che si configurino come “produttori iniziali” di rifiuti speciali pericolosi, indipendentemente dalle quantità prodotte e dalla frequenza di produzione, sono tenute sia all’annotazione periodica del registro di carico e scarico dei rifiuti sia alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale.

 

Paolo Pipere

 

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Leggi l’articolo di approfondimento sul MUD 2018 di Paolo Pipere.
 
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