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Rassegna del 26 Luglio 2018
    

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Gestione dei rifiuti: prevenzione dei rischi e corretta selezione dei fornitori


Gestione dei rifiuti: prevenzione dei rischi e corretta selezione dei fornitori

La corretta gestione dei rifiuti, pericolosi e non, è un argomento delicato e al contempo importante da affrontare con estrema cautela e meticolosità. La normativa che la regolamenta impone di seguire precise procedure che spesso risultano impegnative e complesse per le aziende produttrici o detentrici di rifiuti. Come affrontare questa criticità?

L’Unione Europea ha individuato la corretta gestione dei rifiuti come elemento essenziale delle politiche finalizzate a tutelare l’ambiente e la salute, disciplinandola con Regolamenti e Direttive che ogni Stato membro, tra cui l’Italia, ha dovuto recepire con una specifica normativa.
Tale normativa nel nostro Paese è in continua e rapida evoluzione e spesso sembra essere in contraddizione con se stessa. Questo genera un contesto caratterizzato da difficoltà e criticità quali:

- Stratificazione normativa
- Assenza di riferimenti normativi certi
- Indicazioni ufficiali in alcuni casi contraddittorie
- Complessità degli adempimenti

Stratificazione normativa

Nel tempo, le norme in materia ambientale si sono stratificate e questo significa che una nuova norma invece di andare a sostituire quella precedente mantiene in vita parte di essa, creando spesso delle contraddizioni. Quando, a livello europeo, si ritiene che le indicazioni di una nuova norma siano sensibilmente diverse dal passato, si riscrive completamente la norma. In Italia, invece, non è così e questo comporta una serie di difficoltà. Facciamo un esempio: rispetto all’obbligo di iscrizione da parte dei produttori al Sistri, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, per alcuni anni vi sono state disposizioni tra loro differenti ma tutte al contempo vigenti.



In questo caso con l’emanazione del decreto ministeriale n. 78 del 2016 l’insieme dei produttori di rifiuti speciali pericolosi tenuti ad utilizzare il Sistri è stato in seguito più precisamente definito.
Un altro esempio riguarda il MUD, il modello unico ambientale che è una sorta di riepilogo relativo a come sono stati gestiti i rifiuti prodotti da un’impresa nell’anno precedente. Da sempre c’è un’esenzione da questo obbligo per i piccoli imprenditori agricoli, quelli con un volume d’affari inferiore o uguale a 8000 euro all’anno. La norma fondamentale ci dice che c’è questa esenzione ma una norma successiva, senza modificare la precedente, ha escluso completamente gli imprenditori agricoli qualunque fosse il loro fatturato e qualunque fosse la loro dimensione. Salvo, nel 2017, pubblicare in Gazzetta le disposizioni per  la compilazione del  MUD riproponendo la vecchia versione della norma ormai implicitamente abrogata:



Assenza di riferimenti normativi certi

L’altro problema è legato al fatto che spesso i riferimenti normativi oltre a essere stratificati non sono neanche certi. La Banca Dati Nazionale che lo Stato Italiano mette a disposizione per capire se, appunto, la versione della norma sul tema della gestione dei rifiuti in quel momento è applicabile o meno, è da circa 5 anni completamente disallineata. Anche le indicazioni ufficiali che ci dovrebbero aiutare a districarci in queste norme complesse, spesso sono contraddittorie e completamente inaffidabili. Vediamo un esempio:
Disposizione presentata come vigente:



Disposizione effettivamente vigente:


Indicazioni ufficiali in alcuni casi contraddittorie

Pensiamo alla possibilità dell’invio tramite PEC della quarta copia del formulario identificativo rifiuti (FIR). Questa novità in materia ambientale introdotta dalla Legge di Bilancio (legge n. 205/2017) e ribadita anche dalla recente nota del Ministero dell’Ambiente n. 1588 del 31/01/2018, semplifica la gestione dei documenti di tracciabilità dei rifiuti avviando una graduale dematerializzazione degli stessi. Ma anche su questo punto è emersa una contraddizione: il Ministero dell’Ambiente ha spiegato dapprima nei dettagli come firmare digitalmente la quarta copia affinché questa potesse avere valore legale, ma in un secondo momento, di fronte a un quesito di chiarimento da parte di un’associazione, ha risposto che l’invio della quarta copia via PEC può avvenire senza la necessità di una specifica procedura (specifica procedura che aveva invece qualche mese prima dettagliato).

Complessità degli adempimenti

Prendiamo ad esempio due indicazioni relative al Registro di Carico e Scarico:
•    I movimenti di scarico sul registro del produttore devono essere registrati entro 10 giorni lavorativi dall’inizio del trasporto.
•    Le informazioni relative allo scarico effettuato a seguito della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore, sono compilate e firmate elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dal completamento del trasporto. [D.M. 78/2016, art. 10].
Le registrazioni sul Registro di C/S vanno fatte entro 10 giorni lavorativi dal momento dell’inizio del trasporto, ma se il rifiuto è pericoloso bisogna usare anche il SISTRI, il sistema telematico per la tracciabilità dei rifiuti che invece prevede che le registrazioni vengano effettuate entro 10 giorni dalla fine del trasporto.

Di fronte alla complessità di certi adempimenti, il rischio per i non addetti ai lavori è quello di un’errata interpretazione della norma e, conseguentemente, di inciampare in sanzioni anche molto pensanti.
Ad esempio, un’eventuale mancata registrazione sul Registro C/S di un rifiuto pericoloso, anche fosse un semplice monitor, comporterebbe non solo una sanzione amministrativa pecuniaria, ma anche una sanzione amministrativa accessoria con una sospensione da un mese a un anno dalla carica del soggetto investito dalla responsabilità dell’infrazione e, se le deleghe di funzione in campo ambientale non sono state efficaci, addirittura si arriva a sospendere l’Amministratore Delegato della società.
Da questo quadro è evidente che la corretta gestione dei rifiuti comporta la necessità di tenersi costantemente aggiornati sulle modifiche alle normative, di comprendere le sue diverse interpretazioni e di prevenirne le preoccupanti conseguenze in termini di sanzioni. Per un’azienda, il cui core business è altro rispetto alla materia ambientale, questo si traduce in una importante difficoltà ulteriormente aggravata dal fatto che, ricordiamolo, la gestione dei rifiuti non è un problema corporate, ma del singolo insediamento in cui si presenta la necessità di un avvio al recupero.
Come un’azienda può ovviare a questa problematica? Affidando la gestione dei propri rifiuti a fornitori specializzati, avendo cura di:
•    Verificare l’adeguatezza dei titoli abilitativi:
-    sia del trasportatore (iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali);
-    sia del gestore dell’impianto di trattamento  (e dell’intermediario o commerciante senza detenzione di rifiuti).
•    Verificare prima di ogni trasporto che il veicolo dell’impresa iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sia autorizzato a trasportare lo specifico rifiuto identificato da un codice CER.
•    Prediligere fornitori certificati.

Perché scegliere ESO per la gestione dei propri rifiuti?

ESO, Ecological Services Outsourcing, opera sul mercato dal 1999 con un servizio di gestione di rifiuti da ufficio e consulenza ambientale, al servizio di Aziende dislocate sul territorio italiano. Iscritta all’Albo Gestori Ambientali, cat. 1 - 4 - 5 – 8, ESO è certificata EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007.
Nel 2016 ESO diventa, inoltre, Società Benefit, una nuova filosofia aziendale che pone al centro l’uomo e l’ambiente.

ESO offre un servizio completo basato su procedure in grado di semplificare la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto delle normative che regolano la materia: opera con mezzi di propria proprietà e propri dipendenti su tutto il territorio nazionale.

Micro-logistica, servizi online, consulenza a 360 gradi in materia ambientale, riciclo dei materiali, sicurezza: ESO provvede a espletare tutte le pratiche burocratiche previste dalla normativa vigente per gli adempimenti di legge, quali i Registri di Carico e Scarico, la Dichiarazione annuale (MUD), il SISTRI, oltre che informazioni di carattere legale e pratiche fra le quali l’ottenimento di detassazioni (TARI).

Un importante strumento per il controllo e per la tenuta online è ESOweb, che permette a strutture multi-filiali di tenere sotto controllo le procedure sull’ambiente e la sicurezza oltre ad avere tutti i documenti in tempo reale dal loro svolgimento fino all’archiviazione e conservazione sostitutiva.

Attraverso una rete di aziende qualificate sul territorio nazionale, ESO gestisce con il servizio ESO-INTER l’intermediazione di grandi quantità di rifiuti, bonifiche ambientali, campionamenti del suolo, studi di fattibilità e controllo della gestione e dell’appalto.

E per facilitare la raccolta differenziata ESO propone ESOisola®, un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti all’interno delle aziende: si organizza come una vera e propria isola ecologica che risolve il problema della corretta differenziazione dei rifiuti innescando processi di riciclo.
ESOisola® è composta dagli ESObox®, i simpatici contenitori in cartone riciclato disponibili in diversi formati che collocati presso le aree comuni delle sedi aziendali formano una vera e propria isola ecologica.

Per la tenuta in sicurezza, secondo il nuovo regolamento GDPR, di tutti i documenti riservati e la loro distruzione con procedure DIN 66399 (livello di sicurezza) e UNI EN 15713:2009 (grado di distruzione), il servizio Secret Paper®: contenitori in alluminio con chiavi e targhetta metallica numerata che consentono di contenere, trasportare e tracciare in sicurezza anche i dati personali particolari (ex sensibili) fino all'impianto di trattamento finale in conformità al nuovo GDPR (Regolamento UE 2016/679).

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Nunzia Vallozzi

Ufficio Stampa Web - ESO

 





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