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ISSUE
357
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Dal 1° gennaio 2023 ricorrerà l’obbligo della nomina del consulente ADR per la sicurezza del trasporto merci pericolose anche per quelle imprese che risultano solo come “speditori” di merci pericolose su strada (punto 1.6.1.44 Accordo ADR vigente).
Nel quadro generale sono previste delle condizioni particolari che, ove ricorrenti, esentano i soggetti/le imprese dall’obbligo della nomina del consulente ADR.
Con la nota prot. n. 40141 del 21/12/2022 il MIT ha chiarito i casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose.
Le esclusioni, infatti, ricorrono quando (punto 1.8.3.2. dell’Accordo ADR vigente):
Lett. a): le quantità, per ogni unità di trasporto, non superano i limiti di cui al punto 1.1.3.6. e punto 1.7.1.4., nonché quelli riportati ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 dell’Accordo ADR;
Lett. b): le aziende non effettuano, come attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni di imballaggio/riempimento/carico/scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose o operazioni di imballaggio/riempimento/carico/scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di rischio o pericolosità minimi.
Il MIT ha, dunque, chiarito che le presenti esenzioni si applicano anche alle imprese che risultano come “speditori” e che si trovano nelle medesime condizioni operative.
Il MIT ha infine precisato che, anche nelle condizioni di non obbligatorietà della nomina del consulente per la sicurezza, gli operatori coinvolti dovranno, comunque, ottemperare alle prescrizioni sancite dall’Accordo ADR vigente.
2022-12-22/Nota_esplicativa_Min_Infrastrutture_Trasporti.pdf
Francesca Allocco
avvocato esperto di diritto ambientale
Rassegna del 23 Dicembre, 2022 |
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