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ISSUE 369

Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213 “Correttivo ambientale”

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Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213 “Correttivo ambientale”

Dal 16 giugno 2023 saranno in vigore le disposizioni di modifica del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213 “Correttivo ambientale” che apporta modifiche al Dlgs 152/2006 su rifiuti e imballaggi.

 

Il provvedimento approvato già nel dicembre del 2022 dal Consiglio dei Ministri e, quindi, lungamente atteso dagli operatori non si limita ad apportare modifiche formali e di coordinamento o alla correzione di refusi ma interviene con modifiche ed integrazioni su: disciplina sulla responsabilità estesa del produttore (EPR), disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti (RENTRi), registro di carico e scarico, autorizzazioni e iscrizioni, procedure semplificate e gestione imballaggi e reintroduce, finalmente, nell’allegato D alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 le tre parti introduttive relative ai criteri di attribuzione dei codici EER ai rifiuti, erroneamente stralciate dall’intervento di drafting legislativo effettuato nella conversione in legge del DL 77/2021 sulla Governance del PNRR.

 

Tecnicamente “parlando” e, quindi, più nel merito il D.Lgs. n. 213/23 interviene sulla disciplina del testo unico ambientale (D.Lgs. n. 152/06):

 

  • modificando l’art. 178-bis in materia di responsabilità estesa del produttore sia al fine di escludere la possibilità, attualmente prevista, di istituire regimi di EPR anche su istanza di parte, sia prevedendo una modifica dei termini previsti per la trasmissione annuale al Registro nazionale dei produttori (istituito presso il Ministero della transizione ecologica e al quale i soggetti sottoposti ad un regime di EPR sono tenuti ad iscriversi), da parte dei sistemi di EPR, di documenti attinenti la gestione (bilancio o rendiconto, relazione sulla gestione, piano specifico di prevenzione e gestione, determinazione dell'entità del contributo ambientale);

  • modificando l’articolo 183 relativo alle “Definizioni” e precisando che i rifiuti da costruzione e demolizione sono esclusi dai rifiuti urbani solo se prodotti nell'ambito di attività di impresa; la modifica comporta che, invece, i rifiuti prodotti in ambito domestico per piccole attività manutentive possono essere conferiti ai centri di raccolta e non rientrano nell'ambito della gestione dei rifiuti speciali;

  • apportando significative e sostanziali modifiche all’art. 188-bis recante il sistema di tracciabilità dei rifiuti (RENTRi), istituito dall'art. 6 del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni con la Legge 12/19 (che ha, contestualmente soppresso il SISTRI). Su questa specifica materia il nuovo provvedimento integra nella Legge nazionale la “governance” del Rentri, oggi regolamentato dal Decreto del Ministero della Transizione ecologica di recente attuazione, il n. 59 del 31 maggio 2023, sotto vari profili:

    • introducendo l’elenco dei soggetti obbligati alla iscrizione al Registro elettronico nazionale" (trasponendo in tal modo il contenuto del comma 3 dell'art. 6 del D.L. 135/2018 abrogato dal successivo articolo 10);

    • stabilendo che i soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI devono versare un contributo annuale e diritti di segreteria (per fortuna di gran lunga inferiori rispetto a quelli previsti dal “defunto” SISTRI!!), oggi già definiti dal DM attuativo RENTRI pubblicato sulla GU di pochi giorni fa.

 

E ancora il nuovo provvedimento:

 

  • interviene sull'art. 191 il quale disciplina, in caso di situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e l’adozione di poteri sostitutivi, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermo restando che non è però comunque consentito derogare alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici nell'ambito dell'affidamento di servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani;

  • chiarisce che durante la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità a tutte le norme vigenti in materia, comprese, in particolare, le disposizioni in materia di trasporto merci pericolose su strada e quelle di pubblica sicurezza;

  • integra l'art. 205, che disciplina le misure per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti introducendo il divieto di incenerire i rifiuti raccolti in modo differenziato “ad eccezione di quelli derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente, per i quali l'incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179”;

 

  • stabilisce che l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all’art. 208, deve essere comunicata al RECER (Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse) le cui modalità di funzionamento e organizzazione sono state stabilite con il decreto 21 aprile 2020;

 

  • interviene sulla disciplina delle procedure semplificate per la gestione di rifiuti modificando gli articoli 214 e 214-ter del testo unico ambientale che prevedono misure per l'esercizio di attività e operazioni finalizzate al recupero e al riutilizzo dei rifiuti. In particolare:

 

    • istituisce l'invio, da parte delle province delle comunicazioni previste per lo svolgimento delle suddette attività, al Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (RECER), anziché al Catasto telematico;

    • modifica l'art. 214-ter, in cui sono stabilite le condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata, introducendo un termine di novanta giorni dalla comunicazione di inizio di tale attività, entro il quale le province ovvero le città metropolitane territorialmente competenti sono obbligate alla verifica del possesso dei requisiti degli operatori impegnati in tali attività, decorso tale termine, l'attività di recupero potrà essere svolta; solo per i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), l'avvio delle predette attività di recupero è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività

 

Relativamente agli imballaggi:

 

  • con il recente decreto viene meglio specificato il processo con cui gli imballaggi esportati possono essere conteggiati come riciclati (modifica dell’articolo 220); vengono meglio chiariti gli obblighi dei produttori e importatori (modifica art. 221) e con l’articolo 221-bis, relativo ai sistemi autonomi, viene stabilito l’anticipo, dal 31 dicembre 2024 al 5 gennaio 2023, del termine per i sistemi autonomi operanti per adeguarsi a quanto previsto nella norma. Viene poi specificato, con la modifica dell’articolo 222, il tipo di rifiuti, inserendo il richiamo alla definizione dei rifiuti urbani, per i quali gli enti d’ambito o Comuni sono tenuti a garantire la raccolta differenziata.

 

Le altre modifiche intervenute  riguardano gli articoli 223 e 224 relativi rispettivamente a Consorzi e Consorzio nazionale imballaggi mentre con la modifica dell’articolo 225 viene integrato l’elenco degli obiettivi da conseguire con le misure che CONAI deve prevedere nell’elaborazione del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e relativi rifiuti. Viene poi specificato che, insieme al programma, il consorzio sarà tenuto a presentare anche la relazione generale consuntiva relativa all'anno solare precedente.

 

Una parte dell’articolato apporta modifiche alle disposizioni normative vigenti relative a particolari categorie di rifiuti. Ci si riferisce, ad esempio:

 

  • ai rifiuti derivanti dall'attività di manutenzione delle infrastrutture, per le quali viene ridotto da 5 a 3 anni la durata dell'obbligo di conservazione della documentazione relativa alla valutazione tecnica del gestore dell'infrastruttura (in linea con l'art. 190 per la conservazione dei registri di carico e scarico);

  • a specifiche prescrizioni riguardanti i sistemi di gestione che devono adottare misure di prevenzione della produzione di rifiuti, incentivare il riciclaggio e altre forme di recupero al fine di ridurre lo smaltimento finale dei rifiuti stessi e contribuire alla transizione verso un'economia circolare;

    • ai Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva operanti nel settore che devono adempiere ai propri obblighi senza limitare le operazioni di raccolta e di gestione alle aree più proficue.

 

 

E ancora. Il nuovo decreto legislativo:

 

  • stabilisce che il contributo ambientale di un prodotto immesso sul mercato nazionale copra i costi di gestione del rifiuto da esso generato al netto degli introiti ricavati non soltanto dal riutilizzo, dalla vendita di materie prime ottenute e da eventuali cauzioni di deposito non reclamate - come è previsto finora - bensì anche dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti.

    • anticipa al 30 settembre di ogni anno il termine, precedentemente fissato al 31 ottobre, entro il quale presentare i piani specifici di prevenzione e gestione relativi all'anno solare successivo e prevede che i suddetti piani annuali andranno affiancati da un programma pluriennale di prevenzione della produzione dei rifiuti e che entrambi dovranno essere presentati non soltanto al Ministero della Transizione ecologica ma anche all'ISPRA.

 

Di assoluto rilievo e fortemente attesa dagli operatori della gestione dei rifiuti, è la modifica dell'Allegato D (recante l'Elenco dei rifiuti) in cui vengono ripristinate le tre parti introduttive relative a “Definizioni”, “Valutazione e Classificazione” ed “Elenco rifiuti” erroneamente stralciati dall’intervento di drafting legislativo effettuato nella conversione in legge del DL 77/2021 sulla Governance del PNRR.

 

Chiara Leboffe – AssoAmbiente

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