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Rassegna del 2 Novembre 2017
    

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Sistema per la tracciabilità dei rifiuti: gli obblighi per i produttori


Sistema per la tracciabilità dei rifiuti: gli obblighi per i produttori

Dal 3 marzo 2014 i “produttori iniziali di rifiuti pericolosi” per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, concernente “semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ...” (SISTRI), convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013) sono tenuti a utilizzare il SISTRI. L’obbligo di impiego del SISTRI non è, ad oggi, sostitutivo degli adempimenti tradizionalmente prescritti per garantire la tracciabilità dei rifiuti (formulario identificativo del rifiuto, registro di carico e scarico, modello unico di dichiarazione ambientale). Infatti, ai vecchi adempimenti si affiancano i nuovi, con un aggravio di impegno e di oneri che si protrae dal 2014.

Con la locuzione “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”, si intendeva riferirsi, come precisato dalla circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 1/2013 del 31 ottobre 2013, esclusivamente ai produttori iniziali di “rifiuti speciali pericolosi”. In seguito il D.M. 24 aprile 2014 - Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006. (GU Serie Generale n. 99 del 30/04/2014) - ha disposto che tale obbligo riguardasse, tra gli altri:

«b) gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere b) [rifiuti da costruzione, demolizione e scavo], c) [rifiuti da lavorazioni industriali], d) [rifiuti da lavorazioni artigianali], e) [rifiuti da attività commerciali], f) [rifiuti da attività di servizio] ed h)[rifiuti derivanti da attività sanitarie], del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni».

Ogni unità locale, delle imprese e degli enti che impiegano complessivamente più di dieci dipendenti, ove si producono rifiuti speciali classificati come pericolosi deve quindi, dal 3 marzo 2014, non solo essere iscritta e versare il contributo annuo SISTRI, ma essere dotata dello specifico dispositivo USB SISTRI e garantire sia la compilazione del “registro cronologico SISTRI”, l’equivalente, nel sistema telematico del registro di carico e scarico dei rifiuti, sia la predisposizione della sezione “produttore” della “scheda movimentazione SISTRI”, l’equivalente informatico del Formulario Identificativo del Rifiuto trasportato.

Esclusivamente nel caso in cui il trasportatore realizzi la raccolta dei rifiuti speciali pericolosi mediante la modalità definita come “microraccolta” [«intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo» ai sensi della versione oggi vigente dell’art. 193, comma 11, del D.Lgs. 152/2006»] è possibile che la scheda movimentazione SISTRI sia compilata, anche nella sezione produttore, dal trasportatore autorizzato.

Anche in questo caso, però, il produttore iniziale del rifiuto speciale pericoloso è tenuto a garantire la corretta compilazione del registro cronologico SISTRI e a conservare localmente per tre anni in formato elettronico copia delle schede movimentazione SISTRI complete e copia delle movimentazioni di carico e scarico annotate sul registro cronologico.

A tale proposito il D.M. 78/2016 dispone, all’art. 10, che:

«1. Gli operatori iscritti al SISTRI comunicano le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività mediante la compilazione della scheda SISTRI - Area registro cronologico e della scheda SISTRI - Area movimentazione, con le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle schede SISTRI di cui al comma 1 sono rese disponibili sul portale informativo SISTRI (www.sistri.it).

3. I produttori di rifiuti iscritti inseriscono le informazioni relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi e comunque prima della movimentazione degli stessi. Le informazioni relative allo scarico effettuato a seguito della presa in carico dei

rifiuti da parte del trasportatore, sono compilate e firmate elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dal completamento del trasporto.

[omissis]

5. L'inserimento nel sistema delle informazioni non è obbligatorio nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di iscrizione e nei sette giorni successivi alla consegna dei dispositivi stessi: in tali ipotesi gli operatori adempiono agli obblighi di tracciabilità secondo le previsioni di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

In assenza di micro raccolta, il produttore iniziale di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti è quindi tenuto a compilare le schede movimentazione SISTRI e, in ogni caso, ad assolvere all’obbligo della annotazione periodica del registro cronologico SISTRI.

In questa fase, però, gli errori e le omissioni, così come il mancato ritiro dei dispositivi USB SISTRI – a differenza della mancata iscrizione delle unità locali aziendali e dell’omesso versamento del contributo – non sono sanzionabili fino al 31 dicembre 2017 grazie alle proroghe della fase di impiego sperimentale del sistema definite, da ultimo, dall’art. 12 della Legge 27 febbraio 2017, n. 19.

Il Governo, rispondendo a un’interrogazione parlamentare, ha recentemente comunicato l’intenzione, non ancora sostanziatasi in alcun provvedimento normativo, di prorogare ulteriormente la fase di sperimentazione del SISTRI e, conseguentemente, la non sanzionabilità degli errori e delle omissioni connessi all’uso del sistema telematico.

A seguito dell’adozione di un software gestionale che garantisca la piena interoperabilità con il SISTRI è possibile, a norma dell’art. 8 del D.M. 78/2016, in luogo dell’uso dei dispositivi USB di ogni singola unità locale, impiegare un dispositivo SISTRI unico per ogni software gestionale:

«5. Gli operatori iscritti al SISTRI per i quali ricorrano le condizioni previste nell'articolo 18 possono chiedere la consegna dei dispositivi USB per l'interoperabilità corrispondendo gli importi indicati nell'allegato 1.

[omissis]

8. In deroga a quanto previsto dal comma 6, la consegna dei dispositivi aggiuntivi di cui al comma 3 e dei dispositivi per l'interoperabilità di cui al comma 5, avviene tramite servizio di consegna degli stessi all'operatore che ne ha fatto richiesta.

9. La consegna del dispositivo può comunque essere effettuata direttamente dal concessionario del sistema SISTRI all'operatore, quando ciò si renda necessario in considerazione delle specifiche circostanze del caso.

[omissis]

11. I dispositivi USB sono tenuti presso l'unità o la sede dell'ente o impresa a cui sono stati rilasciati e sono resi disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta. Nel caso di unità locali o unità operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo degli accessi, previa comunicazione effettuata in forma scritta al SISTRI, è consentito custodire i dispositivi USB presso altra unità locale o unità operativa fermo restando l'obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.»

Infine, l’articolo 18 del citato D.M. 78/2016 disciplina l’impiego del dispositivo per l’interoperabilità:

«Art. 18 Disposizioni in materia di interoperabilità

1. Gli operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni oggetto del sistema SISTRI e che abbiano accreditato uno o più software gestionali al servizio di interoperabilità secondo quanto disciplinato nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla relativa normativa di attuazione, possono richiedere al SISTRI il rilascio del dispositivo USB per l'interoperabilità. Il dispositivo USB per l'interoperabilità è abilitato alla firma delle schede SISTRI compilate per le attività soggette all'iscrizione SISTRI ed esercitate nelle unità locali o unità operative che operano attraverso il predetto software gestionale.

2. Può essere richiesto un dispositivo USB per l'interoperabilità per ciascun software gestionale accreditato dall'operatore per il servizio di interoperabilità.

3. Il dispositivo USB per l'interoperabilità deve essere custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali. Laddove quest'ultimo non si trovi presso una delle unità locali o unità operative, il dispositivo USB per l'interoperabilità potrà essere custodito presso la sede in cui è ubicato il centro elaborazione dati. Il luogo presso il quale il dispositivo USB per l'interoperabilità è custodito è indicato in fase di accreditamento del sistema gestionale al servizio di interoperabilità. Qualsiasi variazione del luogo in cui deve essere custodito il dispositivo USB per l'interoperabilità deve essere preventivamente comunicata al SISTRI.

4. Il dispositivo USB per l'interoperabilità deve essere reso disponibile in qualunque momento all'Autorità di controllo che ne faccia richiesta nel luogo ove lo stesso è custodito».

Paolo Pipere

Esperto di Diritto dell’Ambiente, consulente ambientale




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