TARI e superfici tassabili, come deve essere effettuato il conteggio? In quali casi è possibile usufruire delle riduzioni sulla tassa rifiuti?
Facciamo chiarezza attraverso le ultime indicazioni della Corte di Cassazione!
A decorrere dal 1 gennaio 2014, con legge 147 del 27 dicembre 2013, in sostituzione della Tares, è stata istituita la TARI, o TAssa RIfiuti, a copertura dei costi del servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati.
L’art. 1, comma 641, L. 147/2013, definisce il presupposto della TARI nel possesso o nella detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Vengono escluse, invece, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Per quanto qui interessa, è utile richiamare anche il disposto di cui all’art. 1, comma 649, L. 147/2013, il quale chiarisce le modalità di determinazione delle superfici imponibili, escludendo le parti di esse in cui vengono prodotti rifiuti speciali, “al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente” specificando, altresì, che “Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, è il comune che disciplina con proprio regolamento le riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione […]”.
Quindi, come già avevamo avuto modo di chiarire in un precedente contributo dottrinale, le imprese possono avviare al riciclo i rifiuti tramite operatori privati autorizzati, diversi dal concessionario del servizio pubblico di raccolta, anche se il Comune li ha assimilati agli urbani.
Questo comportamento non solo non è vietato ma riduce anche i costi che l’amministrazione pubblica deve sopportare ed è per questo specifico motivo che da anni è prevista una riduzione della tassa rifiuti. Una previsione questa di sicura agevolazione ma che richiede particolare attenzione alla procedura richiesta a tal fine dal singolo Comune.
Parimenti difficoltosa risulta da sempre essere la determinazione delle superfici imponibili. Recentemente sul punto è intervenuta anche al Corte di Cassazione – ordinanza 23 maggio 2019, n. 14038 – con riferimento ad una fattispecie inerente la tariffa di igiene ambientale ma estendibile alla nuova TARI cui si applica ugualmente il DPR 158/1999.
La Suprema Corte ha chiarito da un lato che non può ritenersi ammissibile l’esclusione della superficie del magazzino con riferimento al computo della parte fissa della tassa in questione, trattandosi di superficie potenzialmente idonea alla produzione di rifiuti urbani, e ciò a prescindere dalla mancata produzione in concreto degli stessi e dalla mancata fruizione del servizio pubblico ad essi dedicato. D’altro canto il giudice di legittimità ha, invece, ammesso l’esclusione del versamento della parte variabile ogniqualvolta in cui il contribuente sia in grado di dimostrare la mancata produzione su quella determinata superficie di rifiuti conferibili a smaltimento o la produzione esclusiva di rifiuti speciali, non assimilati o assimilabili.
Attraverso la raccolta e l’analisi della documentazione necessaria, la verifica di fattibilità, l’esame dei regolamenti comunali, la predisposizione di adeguata modulistica e la sottoposizione di formale richiesta all’ente competente, ESO è in grado – dietro rilascio di opportuna delega – di provvedere all’ottenimento delle riduzioni spettanti a favore del contribuente.
Di Sabrina Suardi